Sentenza 11 maggio 2001
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“…ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave difficoltà economica“ (Cass., 10 ottobre 2013, n. 23093 e 12 ottobre 2007, n. 21428). Un debito bancario viene definito in sofferenza quando la riscossione da parte della banca non è certa per una situazione di insolvenza del cliente. La …
Leggi di più… - 2. Illegittima segnalazione a sofferenza in C.R.B.I. e danno in re ipsahttps://www.dirittobancario.it/ · 22 luglio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6587 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 10 mediagroup istrati:6587 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Si - Presidente - Dott. Vito R.G.N. 17575/99 Cron. 14766 Dott. EN SALLUZZO Consigliere Rep. 2393 - Rel. Consigliere- Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Ud. 26/03/01 Consigliere- | Dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 2000 sul ricorso proposto da: " 14 MOG 2001 IL CANCELLTERE CA SRL, in persona del suo legale rappresentante LIRE 3000 sig.ra AN IA, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo difende unitamente CG512703 all'avvocato CARLO CAMPAGNA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
DI ON, domiciliato in ROMA elettivamente VIA ON MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 GIUSEPPE MARABINI, giusta delega in atti;
controricorrente 592 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 131/99 della Corte d'Appello di Richiesta copia esecutiva ABATI dal Sig. BOLOGNA, SEZIONE TERZA CIVILE emessa 1'11/12/1998, 24000th per diritti L. depositata il 17/02/99; RG. 79/1997, il IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato CARLO CAMPAGNA;
€1.55 13000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN GA che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. DF021792 OF021798 DF021772 OF021773 DE344817 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20/11/90 ON DI, premesso che aveva ricevuto dalla s.p.a. CA il mandato di eseguire tutte le prestazioni professionali necessarie per effettuare la vendita di un terreno e di un immobile in Faenza, via Comunale Pergola n. 9/3 e che il relativo compenso era stato approvato dal competente Collegio professionale di Ravenna per L. 19.202.465 (+ IVA e CAP), oltre L. 450.000 per spese di opinamento, chiedeva al Presidente del Tribunale di Ravenna che venisse emesso decreto ingiuntivo di condanna della suddetta Società al pagamento della complessiva somma di L. 19.652.465, oltre interessi. Emesso il 22/11/90 l'invocato provvedimento monitorio la CA, con atto notificato il 20/12/90, proponeva opposizione che, nella resistenza del DI, il Tribunale ravennate, con sentenza 7 febbraio 1996, accoglieva parzialmente, revocando il decreto opposto, ma condannando l'opponente al pagamento della somma di L. 4.252.465, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo. Proponevano gravame il DI ed in via incidentale, in punto spese, la soc. CA e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza 17 febbraio 1999, accoglieva per quanto di ragione il primo e rigettava il secondo e, per l'effetto, condannava la CA a pagare al DI la ulteriore somma di L. 15.400.000,con gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto su L. 19.202.465 ed al tasso legale su L. 450.000, nonché alla rifusione delle spese del grado e del procedimento monitorio. Riteneva la Corte territoriale, giusta il documento 21/12/89, che il rapporto inter partes doveva inquadrarsi nella figura (non della mediazione ma) del mandato, che il diritto del DI al compenso non era pregiudicato dalla mancata conclusione dell'affare e che gli interessi sulla somma capitale di L. 19.202.465 dovevano essere calcolati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, mentre nelle spese di opinamento erano dovuti al tasso legale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CA s.r.l. affidandolo a tre motivi. Ha resistito il DI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi, sostanzialmente unitari e quindi suscettibili di esame congiunto, la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1754 c.c. e 65 della Tariffa professionale vigente all'epoca dei fatti, nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura il giudice di appello per avere ritenuto che l'incarico conferito al DI non fosse di mediazione,ma rientrasse nell'ipotesi di cui all'art. 65 T.P. cit. La doglianza non ha pregio. Essa, contrariamente a quanto opinato dal P.G., si infrange contro l'accertamento con cui il suddetto giudice, rilevato che con documento 21/12/89 il DI era stato autorizzato "ad espletare tutte le formalità richieste e necessarie per poter effettuare la vendita..."; che, alla stregua delle risultanze probatorie, tale attività era consistita nella partecipazione a più incontri con i potenziali acquirenti, nella predisposizione del contratto preliminare e nella discussione circa le modalità della vendita;
quanto sopra premesso, ha tratto la conclusione che la vicenda esulasse dallo schema della mediazione, stante il pacifico rapporto di collaborazione professionale tra la CA ed il DI, e rientrasse nella ipotesi di cui all'art. 65 T.P. cit., che riguarda l'opera prestata dal professionista a -"nella ricerca della seguito di un mandato a comprare od a vendere controparte e nelle trattative con la stessa". Motivazione ineccepibile, che fa buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte, secondo cui un requisito essenziale della mediazione è l'imparzialità, nel senso che il mediatore è tenuto ad osservare, tra gli interessi contrapposti dei clienti, una posizione di neutralità, con la quale contrasta appunto l'esistenza di un rapporto di collaborazione del DI con la CA;
e che correttamente inquadra l'attività svolta dal professionista - trattandosi di opera prestata nella ricerca dell'acquirente e nella partecipazione alle trattative in quel "mandato a vendere" al quale l'art. 65 T.P. ricollega il diritto ad ottenere un compenso, ancorché l'affare non sia concluso. Per il resto, si risolve in un giudizio di fatto, istituzionalmente deferito al giudice del merito ed insindacabile in cassazione ove - come nella specie - compiutamente e razionalmente argomentata. I primi due motivi vanno, pertanto, rigettati. Né migliore sorte merita il terzo ed ultimo motivo con il quale la CA si duole della condanna, a suo carico, delle spese del procedimento monitorio e del giudizio di appello. Tale pronuncia, infatti, è stata congruamente motivata, con una valutazione complessiva della soccombenza, atteso che la revoca del decreto opposto era dipesa solo dall'erronea decorrenza degli interessi e dal parziale pagamento sopravvenuto. Al rigetto del ricorso segue la condanna della CA anche alle spese del presente grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 173.000, oltre L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vilofinutieurour Schettam IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria hoooo Oggi, lì 11 Mille 2001 290000 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista N O E UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 9 AGO. 200derio .
4. Registrato in data din 278.61 290.000 versate S. DUECENTONTONANTAMILA al n. p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa IA Grazia DIVIL OY (lire Responsabile Servizio Atii Cudiziari (Dr. M. RACCICHINI) FLIPPO MARIA GRAZIA SERVIZI D.ssa