Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
03820/0 1 IN NOME EL OL AL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 5908/99 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron.8131 Consigliere Rep. 1278 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L as... SC AR, titolare della DITTA PANTOS PAMP, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso l'avvocato SACCO F., rappresentato e difeso LIRE 1500 CANCELLE dall'avvocato ZOLI ALBERTO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso l'avvocato DE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 2000 GE CI, che la rappresenta e difende unitamente dal Sig. Sace per diritti L. 1500 all'avvocato PILATO FRANCESCO, giusta procura speciale 2154 il 23 MAG. 2001 ✓ CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE per Notaio Mario Liguori di Roma rep. n. 115230 del Richiesta copia studio 20.11.1999; dal Sig. DE GE per diritti L. 1500 . - controricorrente 06 GIU 2001. il IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 10486/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 28/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2000 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Zoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato De Angelis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione in data 2-2-94, CA RD, quale titolare della ditta Pantostamp, conveniva innanzi al Pretore di Milano la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. per sentirla condannare in suo favore al pagamento di £.
1.247.527 per erroneo adempimento del mandato, "a suo tempo ricevuto e poi revocato”, in ordine al pagamento, a mezzo bonifico e relativo addebito sul conto corrente di esso istante, di una delle rate mensili scaturenti dal contratto di leasing stipulato con la IN s.p.a.. L'adito giudice, costituitasi la Banca, con sentenza n.632/97, accoglieva la domanda. Proponeva appello la Banca Nazionale del Lavoro ed il Tribunale di Milano, costituitosi l'appellato, accoglieva l'impugnazione e, in totale riforma di quanto statuito in primo grado, dichiarava “non dovuta" la somma richiesta dallo CA alla B.N.L.; affermava, in particolare, il Tribunale che "bene ha fatto la B.N.L. a continuare ad accreditare la relativa somma di denaro in favore della IN, nonostante il benestare di quest'ultima alla revoca, fin quando non ha ricevuto effettivamente (in data 2-9-91) la revoca dell'ordine di bonifico da parte della Pantostamp". Ricorre per cassazione, con due motivi, lo CA, nella qualità; resiste con controricorso la Banca. Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce l'errata applicazione dell'art. 1723, secondo comma, c.c. per non avere il Tribunale considerato che la comunicazione, per prima pervenuta alla Banca, con cui la IN dava il proprio “benestare" alla revoca del mandato della Pantostamp, era di per sé sufficiente per non eseguire più il mandato di quest'ultima in ordine al bonifico mensile in questione. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 1711, secondo comma, c.c. per non avere la Banca, messa a conoscenza del suddetto benestare della IN, “chiesto istruzioni" alla Pantostamp, con ciò evidenziando la non dovuta diligenza nell'esecuzione di detto contratto di mandato. Il ricorso è infondato. Deve premettersi che nella vicenda in esame, per come delineata nell'impugnata decisione, si configura un mandato dello CA, quale titolare della Pantostamp, alla B.N.L. ad effettuare, mediante bonifici mensili, pagamenti rateali alla società IN. Pertanto, non versandosi né in tema di delegazione di pagamento (non essendovi sostituzione nel debito da parte del delegato), né in tema di mandato a favore del terzo ( difettando il requisito dell'attribuzione convenzionale al terzo del diritto ad una prestazione da far valere nel confronti del mandatario), bensì individuandosi, ex art. 1723, secondo comma, c.c. un mandato conferito anche nell'interesse del terzo, va osservato che la revoca di detto contratto ( ritenuta eccezionalmente possibile per “giusta causa” in virtù di sottostanti accordi tra la Pantostamp e la IN), come puntualmente affermato dai giudici dell'appello con sufficienti e logiche argomentazioni sulla base di risultanze processuali non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità, non può rilevarsi aliunde o per facta concludentia ma deve essere espressamente formulata dal mandante, proprio in ragione di detta eccezionalità quale prevista nella soprarichiamata norma. Ne deriva che, essendo stato il bonifico in questione effettuato in mancanza di detta revoca espressa, non può addebitarsi alla Banca alcuna responsabilità, sotto il profilo del non diligente adempimento dell'incarico conferitole, a nulla rilevando in ordine a quest'ultimo la sola "adesione" alla revoca da parte del terzo-IN. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 20014
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Registrato in dot 2 4 1 DELLE ENTRAT 20000 4 Serio UFFICIO 270.000 270000 date S. In Roma, il 21-11-2000 19250 versate NTAMILA DUECER TOPT Servizi al n. At Giudiziari D (D.ssa Moria (lire p. Rey Presidents going L'estensore De Sp t (Dr. M 11 поби 2001 ELLIERE CANCELLIERE