Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di illeciti valutari, l'art. 1, n. 1 del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, nel fare riferimento alla qualità di "soggetto residente", rinvia implicitamente alla nozione generale di "residenza" data dall'art. 43 cod. civ. ai fini della quale si rende rilevante il luogo di abituale dimora, indipendentemente dalle certificazioni anagrafiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/01/1999, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso l'avvocato GIAMPIERO AZZALI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE GIANNI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controrricorrente -
avverso la sentenza n. 603/96 della Pretura di BOLOGNA, depositata il 12/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Azzali, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Cenerini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN ER proponeva opposizione avanti al PR di Bologna avverso il decreto del 6.7.1994, notificato in data 22.8.1994, con cui il Ministero del Tesoro gli aveva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento della somma di L 10.980.936.586 in violazione dell'art. 1 D.L.
4.3.1976 n.31 in quanto, attraverso la gestione di vari conti correnti bancari esteri, aveva perfezionato operazioni finanziarie finalizzate all'illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero nonché la costituzione di persone giuridiche o di enti esteri fatti apparire come appartenenti a non residenti per acquisto di beni siti nel territorio nazionale per complessive L 10.980.936.586 nel periodo fra il 1978 ed il 1983.
Eccepiva il ricorrente la nullità del decreto sia per mancanza di motivazione e sia per difetto del requisito della qualità di residente nonché per mancanza di attività produttrici di reddito nello Stato, chiedendo, in subordine, che venisse ravvisata un'unica violazione nella prospettiva del medesimo disegno criminoso. Il Ministero del Tesoro si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito del giudizio il PR con sentenza del 22.4- 12.7.1996 rigettava l'opposizione. Dopo aver escluso il difetto di motivazione del decreto, ritenendo valida la motivazione "per relationem" attraverso il richiamo del processo verbale di accertamento della Polizia Tributaria, degli atti e della relazione dell'Ufficio Italiano Cambi e del parere della Commissione Consultiva del Ministero del Tesoro che conteneva specifiche controdeduzioni alle difese avversarie, rilevava il PR che, al di là delle certificazioni anagrafiche, deve ritenersi prevalente ai fini valutari il concetto di residenza come luogo di dimora abituale ove viene posta in essere in modo continuativo e duraturo l'attività produttrice del reddito e che nella fattispecie sussistevano presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere che lo IN, cittadino italiano formalmente residente all'estero, avesse mantenuto il centro delle sue relazioni nell'ambito dell'originaria dimora e che dovesse quindi essere esclusa l'effettività e la durevolezza del trasferimento all'estero.
Esprimeva tale convincimento sulla base di varie circostanze (intercettazioni telefoniche, registrazioni alberghiere, date degli assegni, sequestro di documentazione varia) da cui si desumeva un intenso volume di attività svolto dallo IN nel territorio nazionale come procacciatore d'affari tra società italiane e società estere ovvero di comodo costituite illecitamente all'estero con capitali italiani.
Escludeva poi la possibilità di riconoscere la continuazione, applicandosi in materia valutaria le norme vigenti all'epoca della commissione dell'illecito e prevedendo l'art. 2 del R.D.L.
5.12.1938 n.1928 solo la possibilità di infliggere penalità non superiori ad un quintuplo del valore dei capitali esportati, così come pure non riteneva applicabile l'art. 8 della Legge 24.11.1981 n.689 in quanto il comma 2, che prevede la possibilità di riconoscere la continuazione, peraltro solo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, è stato introdotto con l'art. 1 sexies della Legge 31.1.1986 n.11. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IN ER, deducendo quattro motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso il Ministero del Tesoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del controricorso in quanto notificato solo in data 22.5.1997, vale a dire ben oltre il termine di quaranta giorni (20+20) dalla notifica del ricorso (4.11.1996) previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 369 e 370 C.P.C.. Con il primo motivo di ricorso IN ER deduce la nullità del decreto di ingiunzione del Ministero del Tesoro e della sentenza del PR di Bologna per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché, relativamente a quest'ultima, anche per violazione di legge.
Sostiene che il PR, nel ritenere valida la motivazione "per relationem" adottata dal Ministero nel decreto, non abbia considerato che il parere della Commissione Consultiva non aveva tenuto conto, a sua volta, degli scritti difensivi con cui si era inteso dimostrare la residenza estera.
La censura è infondata.
Nel procedimento di opposizione avverso sanzioni amministrative non assumono rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza- ingiunzione relativi alla mancata valutazione, da parte dell'autorità, delle deduzioni difensive formulate in sede amministrativa in quanto, estendendosi il sindacato del giudice di merito alla validitasostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame dei presupposti di fatto e di diritto, è la sua valutazione ad essere assoggettabile a censura in relazione all'eventuale mancato esame di dette deduzioni, sotto il profilo del vizio di motivazione (in tal senso Cass. 5884/97; Cass. 911/86). Nel caso in esame il PR si è fatto carico del problema ed ha ravvisato la legittimità, sotto il profilo in esame, del procedimento, dando atto che il Ministero ingiungente aveva preso in considerazione anche le deduzioni difensive, recependo il parere della Commissione Consultiva che tali deduzioni aveva valutato. Peraltro il ricorrente omette di precisare le osservazioni che non sarebbero state prese in considerazione dal PR nell'escludere, sotto il profilo in esame, la violazione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 nn.1 e 4 D.L.
6.6.1956 n.476; 1 n.1 lett. a) e b), 2 lett. a) e 5 D.P.R. 29.9.1987 n.454; 1 n.1 lett. a) e b), 2 lett. a) e 5 D.P.R. 31.3.1988 n.148; 1 D.P.R.
4.3.1976 n.31; 116 C.P.C. anche in relazione all'art. 23 comma 12 della Legge n.689/81 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che la sentenza impugnata non lascia comprendere se la responsabilità sia stata affermata in considerazione della sua qualità di residente, quale cittadino italiano con dimora abituale in Italia, ai sensi dell'art.1 n.1 D.L., 476/56, dell'art. 1 D.P.R. n.454/87 e dell'art. 1 lett. a) del D.P.R. n.148/88, ovvero in considerazione della sua qualità
di cittadino italiano non residente, con riguardo ad attività produttive di redditi esercitate nel territorio dello Stato, ai sensi rispettivamente del n.4, della lett. b) ed ancora della lett. b) dei commi citati e che ciò si risolve in un'incertezza della motivazione e nel mancato accertamento dell'una o dell'altra ipotesi. Lamenta che il PR non abbia tenuto conto della copiosa documentazione prodotta da cui risultava la sua qualità di non residente nel territorio dello Stato, come del resto era stato accertato nel giudizio tributario e non abbia altresì indicato le operazioni specifiche ed il relativo reddito prodotto nello Stato, non potendosi ritenere indicative le circostanze a tal fine dedotte (disponibilità in Italia di lussuosi immobili e di autovetture di prestigio, presenza in Italia per un rilevante numero di giorni, coinvolgimento del ricorrente in un incidente stradale e apposizione nel passaporto di visti d'ingresso in Nigeria).
Il presente motivo di ricorso risulta articolato in due distinte censure, deducendosi con la prima un difetto di motivazione per l'impossibilità di comprendere a quale ipotesi normativa avrebbe fatto riferimento il PR nel riconoscere all'opponente la qualità di residente e contestandosi con la seconda le valutazioni espresse al riguardo sulla base delle risultanze emerse. Quanto alla prima, il dubbio non appare giustificato, avendo il PR considerato espressamente l'opponente come soggetto residente in Italia, dopo aver sottolineato l'irrilevanza a tal fine delle certificazioni anagrafiche ed evidenziato che l'aspetto decisivo cui far riferimento è costituito dalla dimora abituale, intesa come luogo in cui viene posta in essere in modo continuativo e duraturo l'attività produttrice del reddito.
Evidente è pertanto l'implicito riferimento all'art. 1 n.1 del D.L.
6.6.1956 n.476 (applicabile all'epoca dei fatti) che, nel richiamare semplicemente il termine "residenza", rinvia implicitamente alla nozione data dall'art. 43 C.C., già acquisita dall'ordinamento, che fa riferimento al luogo, appunto, di dimora abituale.
Trattasi del resto di un'interpretazione consolidata, che ha trovato peraltro riscontro nella legislazione successiva (art. 1 lett,. a) del D.P.R. 29.9.1987 n.454 e del D.P.R. 21.3.1988 n.148) ove la nozione di "residenza valutaria" è stata espressamente collegata al luogo di dimora abituale.
Frutto di una non corretta lettura della sentenza impugnata devono ritenersi pertanto le perplessità manifestate dal ricorrente in ordine all'eventualità che sia stato fatto riferimento dal PR alla diversa ipotesi prevista dall'art. 1 n.4 del richiamato D.L. 476/56 (riguardante le persone fisiche di nazionalità italiana aventi la residenza all'estero), essendo evidente che l'accenno alla sua residenza all'estero è stato operato solo per evidenziare che essa era meramente formale (pag. 13), vale a dire risultante unicamente dalla documentazione anagrafica, ritenuta contrastante con la situazione reale.
Sotto tale primo profilo il ricorso in esame rquote pertanto infondato.
Inammissibile deve ritenersi poi la seconda censura riguardante il merito delle considerazioni espresse dal PR nel pervenire al convincimento circa la presenza nel ricorrente della qualità di residente, nonostante le risultanze anagrafiche fossero di segno opposto.
Sotto la parvenza del vizio di motivazione il ricorrente tenta in realtà di proporre una propria valutazione a fronte di quella espressa dal giudice di merito, limitando peraltro l'esame alle singole circostanze emerse, senza quella visione d'insieme costituita dalla convergenza dei vari elementi, dalla cui valutazione invece il PR ha tratto la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti ai fini in esame.
Numerosi sono infatti gli elementi evidenziati dal PR, in gran parte costituiti dalla copiosa documentazione sequestrata, fra cui ha soffermato la propria attenzione sulla carta intestata e sui biglietti da visita, ritenuti significativi in quanto indicanti tutti, come recapito, immobili di cui aveva la disponibilità e che fungevano da ufficio per la sua attività di rappresentanza. Inutile è quindi ripercorrere in questa sede i vari passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza, essendo sufficiente prendere atto, da una parte, della loro rispondenza a criteri logici e, dall'altra, del contenuto della censura che si risolve nella richiesta di riesame di considerazioni di merito e non già nella deduzione di un effettivo vizio di motivazione.
Non vale infatti obiettare che gli immobili non siano risultati di sua proprietà, avendo il PR fornito una motivazione adeguata con il riferimento alla loro intestazione a società di comodo, desumibile dalle cospicue spese affrontate personalmente o per il loro acquisto o per condurle in locazione ovvero per un loro migliore utilizzo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.651 C.P.P. nonché omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che il PR, in relazione alla qualità di residente all'estero di esso ricorrente, non abbia ritenuto che si sia formato il giudicato in forza della sentenza del 27.10.1993 di questa Corte in quanto l'accertamento valutario riguarda il periodo 1977-1983, mentre i fatti penali oggetto di quel giudizio si riferiscono agli anni 1982- 1983. Osserva che non abbia tenuto conto che i due periodi si sovrappongono e che nessuna rilevanza assume il fatto che il Ministero del Tesoro non sia stato posto in grado di costituirsi parte civile in quel giudizio, valendo il principio dell'unitarietà dell'Amministrazione dello Stato.
Anche tale censura è infondata.
Puntuale è infatti il richiamo operato dal PR all'art. 654 C.P.P. il quale, al pari dell'art. 28 del previgente C.P.P. nella lettura datane dalla Corte Costituzionale (sent. 22.3.1971 n. 55), attribuisce al giudicato penale efficacia vincolante nel giudizio civile (allorché la soluzione dipenda dagli stessi fatti che furono oggetto del giudizio penale), solo relativamente ai soggetti che a detto giudizio penale abbiano partecipato.
Correttamente pertanto ne è stato escluso il carattere vincolante in quanto a quel giudizio, relativo ad illeciti penali fiscali, l'Amministrazione del Tesoro non aveva partecipato ne' avrebbe potuto partecipare.
L'esclusione della qualità di residente avvenuta in quella sede non può pertanto esplicare alcun effetto nel presente giudizio. Nè può essere condivisa la tesi della presenza nel nostro ordinamento di un preteso principio di unitarietà della Pubblica Amministrazione, essendo ben distinte per legge le competenze relative alla materia fiscale ed a quella valutaria, attribuite rispettivamente all'Amministrazione Finanziaria ed al Ministero del Tesoro anche sotto il profilo della legittimazione processuale. Con il quarto motivo infine il ricorrente denuncia violazione dell'art. 8 della Legge 689/81 e dell'art. 23 n.4 del D.P.R. 31.3.1988 n.148. Lamenta che il PR non abbia applicato la richiesta continuazione sol perché tale istituto è stato introdotto successivamente alla commessa violazione, non considerando che il trattamento sanzionatorio degli illeciti amministrativi si ispira ai principi che regolano la materia penale con la conseguente applicabilità della norma più favorevole ai sensi dell'art.2 C.P.. La censura è inammissibile, riguardando solo una delle due "rationes decidendi" su cui il PR ha basato la propria decisione sul punto, con il conseguente venir meno dell'interesse alla valutazione del profilo impugnato in quanto il permanere dell'altro è sufficiente a sostenere le conclusioni cui è pervenuto il PR.
Nell'escludere l'applicabilità dell'art. 8 della Legge 689/81 l'impugnata sentenza si era avvalsa di due argomentazioni, avendo richiamato in primo luogo il principio della irretroattività, in materia di illeciti amministrativi, della norma più favorevole ed avendo precisato che in ogni caso l'invocato comma 2 dell'art. 8, introdotto successivamente alla consumazione delle violazioni in esame (art. 1 sexies della Legge n.11/86), trovava applicazione solo in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il ricorrente invece ha limitato la propria doglianza al primo punto, rendendo così definitiva l'affermazione relativa all'ambito di applicabilità della norma e conseguentemente inammissibile per mancanza di interesse la censura proposta.
Ogni valutazione in merito al primo punto risulta in tal modo preclusa.
Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo limitatamente a tre "voci" (studio della controversia, consultazione e discussione in udienza) stante la tardività del proposto controricorso, sopra già evidenziata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in 22.000.000 oltre alle spese liquidate in L 33.100.
Così deciso in Roma, il 17.6.1998
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 1999