Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2002, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
E N IO 6 8 Z 9 06-326 / 02 1 A 5 / R 4 . / T N 6 IS 2 - . G RIFUBBLICA B .R E . .P R L L D A A L . D A E B D T E A I U T T S IB N N 1 A E R E 3 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T S 1 R I E . E A N T A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.20099.99 Cron. 18215 Composta dai Magistrati: Dott. PASQUALE REALE PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. ENRICO PAPA Ud. 15.1.2002 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: Irpef CONSIGLIERE REL. Dott. VINCENZO DI NUBILA accertamento Dott. ANTONINO DI BLASI CONSIGLIERE prove ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC AN titolare ditta individuale omonima, corr. in Barga, rappresentato e difeso dagli avv. Italo Galligani e Giovanna Fiore giusta procura a margine del ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Fiore via Salandra 6 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso ' ex lege' dall'Avvocatura Generale è domiciliato in Roma, via dei dello Stato, presso il cui ufficio Portoghesi 12 85 1 intimato, costituito avversO la sentenza n. 69 in data 26.4.99 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana depositata in data 11.5.99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. Fiore;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. MARCO PIVETTI, che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo, inammissibilità o rigetto degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Borgo а Mozzano procedeva nei confronti di ER Andrea, accertando, per l'anno 1994, un imponibile pari а lit. 76.781.000, con una di lit. 29.416.000 rispetto al reddito dichiarato didifferenza lit. 47.365.000. Proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, censurando l'errata utilizzazione in via generale di un ricarico del 45%. Inoltre il ER si doleva che l'ufficio, pur avendo aumentato i ricavi presunti, non avesse rettificato i costi.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso: dichiarava legittimo l'accertamento data 1'inesattezza e incompletezza dei dati dichiarati;
riduceva il reddito imponibile a lit. 66.472.000, confermando il maggior ricavato (lit. 8.781.000) per i generi di monopolio e quello (lit. 13.200.000) per gli 2 articoli di cartoleria;
viceversa, per gli articoli di libera commerciabilità>, determinava un ricarico del 33,27 % in luogo del 45% e pertanto riduceva il maggior imponibile parziale da lit.
7.435.000 a lit.
2.891.000. In sostanza, il reddito lordo di lit. 99.009.000 veniva ridotto a 3. lit. 88.700.300; dedotti i costi in lit. 22.228.000, il reddito netto imponibile veniva stabilito in lit. 66.471.030. La decisione di primo grado veniva appellata dal ER, non 4. dall'ufficio.
5. Con avviso di rettifica, l'Ufficio Iva procedeva contro il ER, a seguito dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette. Il ER impugnava anche tale avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale , la quale annullava in toto> l'accertamento. Contro tale decisione proponeva appello l'ufficio.
6. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze procedeva alla riunione dei due appelli e nominava un CTU, il quale accertava nel 49,14% il ricarico medio ponderato praticato dal contribuente. La Commissione suddetta dava atto che il contribuente impugnava soltanto la sentenza di primo grado in materia di Irpef, mentre l'ufficio impugnava soltanto quella relativa all'Iva.
7. Sul punto, comune alle due cause, della legittimità dell'accertamento, la Commissione Tributaria Regionale si esprimeva positivamente, in ragione della mancanza ○ scarsità della documentazione contabile. Gli avvisi, del resto, risultavano adeguatamente motivati e consentivano al ricorrente di esercitare il diritto di difesa. In punto di Irpef, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava 8. di non condividere l'appello del ER, in quanto non dimostrato con dati di fatto ed affidato a mere allegazioni. D'altronde, la CTU espletata aveva tranquillizzato il collegio> circa la media di ricarico. Pertanto l'appello del contribuente in punto Irpef veniva rigettato, come pure veniva respinto l'appello dell'Ufficio in punto Iva. Nel dispositivo, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava legittimi i maggiori ricavi accertati, in lit. 13.200.000 per beni di cartoleria, lit.
8.781.000 per aggi, lit.
7.435.000 sui libri. Ha proposto ricorso per Cassazione il ER ' investendo 9. con 1'impugnazione soltanto la parte della sentenza di secondo grado attinente all'Irpef. Nessuna impugnazione è stata proposta quanto alla parte inerente all'Iva. MOTIVI DELLA DECISIONE 10. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 comma 1 lett. 'c' del D.P.R. n. 600.73. La verifica a campione è nulla perchè non preceduta dal previo accertamento di gravi irregolarità nelle scritture contabili. 11. Il motivo è infondato. Va premesso che non si tratta di accertamento induttivo tout court', ma di accertamento analitico- induttivo, il quale ha rettificato diverse poste ritenendo bu 4 inattendibili ed inesatte le scritture contabili. In particolare, veniva riscontrata una differenza di lit. tre milioni tra le rimanenze finali 1993 e 1994 su di un valore globale di tali rimanenze di lit. 310 milioni. L'inesattezza ed incompletezza dei dati contabili è stata confermata dall'ammissione, da parte del ricorrente, che il maggior ricavato dal genere monopoli> è esatto e, più in generale, dalla CTU la quale ha elevato il ricarico medio ad oltre il 49% contro il 45% accertato dall'ufficio. Non può quindi negarsi che i presupposti per la rettifica della dichiarazione sussistono. 12. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce nullità del processo verbale di constatazione a sensi dell'art. 3 della Legge n. 241.90, per mancata indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'ufficio di procedere alla rettifica. 13. Il motivo è infondato e generico. La Legge n. 241.90 non si applica alla materia tributaria, per l'esclusione stabilita dall'art. 13 della legge stessa. Per il resto, il ricorrente non tiene conto che la motivazione del processo verbale di constatazione dell'avviso di accertamento e che i sovrapponibile a quella presupposti (inesattezza delle dichiarazioni e delle scritture nell'avviso di accertamento ai contabili) sono stati esplicitati fini che qui interessano. S кли 14. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce nullità dell'avviso di accertamento in quanto motivato per relationem> e privo di contestazione analitica degli addebiti. 15. Il motivo è inammissibile: la motivazione per relationem> è legittima quante volte sia fatto riferimento ad un atto già conosciuto dal contribuente. Nell'avviso di accertamento la motivazione deve esporre i criteri generali ed astratti cui l'ufficio si è attenuto, dato che solo in sede contenziosa l'ufficio è tenuto а provare i presupposti delle rettifiche operate. 16. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce ultrapetizione: la Commissione Tributaria Regionale ha aumentato il reddito imponibile, laddove l'ufficio non aveva impugnato la sentenza di primo grado. 17. Il motivo è fondato. In assenza di appello dell'ufficio, la Commissione Tributaria Regionale non ha il potere di aumentare il reddito imponibile mediante reformatio in peius> a danno del contribuente appellante. Circa le conseguenze di siffatto vizio della pronuncia di secondo grado, si veda infra>. 18. Col quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 111 della Costituzione e 39 D.P.R. n. 600.73: i giudici di merito non hanno rilievi sulla corretta tenuta tenuto conto che non esistevano delle scritture contabili obbligatorie nè in ordine alla 6 tempestività delle registrazioni contabili>. L'omessa valutazione incide sulla legittimità dell'accertamento induttivo. 19. Il motivo è infondato. Quello che rileva non è la correttezza formale delle scritture contabili, ma la loro inattendibilità ed inesattezza quanto ai contenuti. Valgono le considerazioni svolte a proposito del primo motivo. 20. Col sesto motivo, il ER deduce violazione e falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 2709,2710,2218,2215 Codice Civile: disattendendo le risultanze dei libri sociali e dei registri contabili, l'ufficio è incorso in contraddizione, perchè le ha utilizzate per accertare gli acquisti e le ha disattese per i ricavi, scindendone il contenuto. 21. Il motivo è inammissibile: la disciplina civilistica differisce da quella fiscale proprio per ciò, che in sede di rapporti commerciali tra privati vigono determinate regole, le quali non sono trasponibili nella materia fiscale. Così è perfettamente lecito che un ufficio fiscale accetti determinati valori - ad esempio acquisti, costi e rimanenze e non altri ( ad esempio i ricavi) quando ritenga che i primi siano attendibili ° comunque non contestabili, mentre i secondi sono inesatti. insufficiente e 22. Col settimo motivo, il ricorrente deduce omessa, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC sia in generale, sia ' sull'aumento dell'imponibile. Per il secondo aspetto vale quanto esposti a proposito del quarto motivo. In generale, la sentenza di 7 bam secondo grado risulta adeguatamente motivata, con motivazione esauriente, immune da lacune o vízi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità, tranne che per la violazione del petitum> di cui si è detto. 23. Con l'ottavo motivo, si torna a censurare la motivazione per manifesta erroneità o illogicità : il contribuente aveva investito l'intero operato dell'ufficio anche in relazione agli aggi>. 24. Il motivo è inammissibile in quanto involge un apprezzamento in fatto il cui riesame è precluso a questa Corte di Cassazione. 25. Col nono motivo, il ricorrente censura 1'omessa considerazione di elementi di prova, vale a dire i documenti in atti. 26. Il motivo è inammissibile in quanto generico. 27. Col decimo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio dell'onere della prova. 28. Il motivo è inammissibile perchè generico e manifestamente infondato. Non si dubita che l'onere della prova sia a carico dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato;
parimenti, non vi è dubbio che in determinate circostanze detto onere si inverta. Il motivo non chiarisce perchè nella fattispecie concreta l'amministrazione non avrebbe provato il proprio assunto, pur essendo stata espletata una CTU contabile. 29. In definitiva, soltanto il quarto motivo Va accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente a tale motivo. Gli altri motivi vengono rigettati ovvero dichiarati inammissibili, come partitamente esposto ai paragrafi che precedono. Non essendo 8 necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ritornando al dispositivo della Commissione Tributaria di primo grado la quale ha accertato in lit. 66.472.000 (arrotondate) l'imponibile. 30. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il quarto motivo del ricorso;
rigetta gli altri motivi, cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina in lit. 66.472.000 l'imponibile, così come deciso dalla Commissione Tributaria di primo grado;
compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 15 gennaio 2002. O I Z A R T 1 N S / I - 4 T G / B IL PRESIDENTE 6 E U 2 . R B L . I L K . A R A F DOTT. PASQUALE REALE peti D T B E A A L T E I T D N R 1 I E 3 E S S 1 T E N . E A S N I M A Arnaldo Casand шо IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILAКийли - 3 MAG. 2002 Атовь сами