Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1941
CASS
Sentenza 11 febbraio 2002

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Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri presunti (che si traducono nella riserva sinistri, ossia nella somma destinata a coprire oneri non determinabili attualmente in via definitiva), da distribuirsi secondo un criterio di probabilità basato su gruppi di imprese, in modo che il rischio venga ripartito secondo il criterio mutualistico, proprio dell'assicurazione, atteso che il tasso aziendale non si riferisce all'andamento infortunistico della singola impresa, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero dei lavoratori assicurati nelle singole imprese, nonché le loro retribuzioni; ne consegue che il premio dovuto da una singola impresa non può essere diminuito in base ad un fatto concernente il singolo lavoratore assicurato e avvenuto dopo la determinazione del premio da parte dell'assicuratore, ché una tale diminuzione ridurrebbe il premio a mero corrispettivo dell'indennizzo e trascurerebbe sia l'anzidetta funzione mutualistica dell'assicurazione sia il criterio probabilistico di calcolo del premio (nella specie, la S.C. ha annullato, alla stregua degli enunciati principi, la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di un'azienda che, vistasi calcolata mediante capitalizzazione la rendita per malattia professionale riconosciuta ad un lavoratore suo dipendente, aveva chiesto la diminuzione del premio per sopravvenuta morte dell'assicurato e per conseguente diminuzione dell'esborso da parte dell'INAIL).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1941
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1941
    Data del deposito : 11 febbraio 2002

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