Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4604
CASS
Sentenza 7 maggio 1999

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Con la sentenza di risoluzione di un contratto e di condanna alla restituzione del bene che ne aveva costituito oggetto, il giudice non può fissare un termine per la consegna del bene in quanto una tale previsione si traduce nell' illegittimo differimento della provvisoria esecutività della sentenza in relazione al capo di condanna alle restituzioni (nella specie, il giudice di merito aveva dichiarato risolto un contratto preliminare di compravendita di un immobile e condannato alla restituzione dello stesso entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza).

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex adverso", non può ritenersi provato un fatto solo per la mancata contestazione ad opera della controparte (Nella specie il ricorrente aveva lamentato il mancato accoglimento della domanda di rimborso per opere realizzate su un bene di cui gli veniva chiesta la restituzione nonostante i fatti dedotti non fossero stati contestati).

Commentario1

  • 1La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, specifica (Cass. 5356/09)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 24 gennaio 2024

    La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque, specifica: tale non è un'affermazione apodittica del tipo “contesto in fatto ed in diritto l'avversa domanda”. (Cfr. Penta, “Le prove nel processo civile“) IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CORTE “L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/1999, n. 4604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4604
Data del deposito : 7 maggio 1999

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