Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11557
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Sentenza 25 luglio 2003

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La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello. In assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11557
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11557
    Data del deposito : 25 luglio 2003

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