Sentenza 25 luglio 2003
Massime • 1
La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Pertanto, qualora il giudice di merito, rigettando espressamente la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, ometta l'esame della domanda in relazione alla qualifica immediatamente inferiore a quella rivendicata, incorre nel vizio di omessa pronunzia, che deve essere specificamente denunziato in appello. In assenza di specifico motivo di impugnazione opera il principio, desumibile dall'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11557 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OS, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI SAVOCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 82/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 06/06/00 - R.G.N. 281/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO RO RI, convenne in giudizio le Ferrovie dello Stato s.p.a dinanzi al Pretore di Catania esponendo di esser dipendente della convenuta, inquadrato nell'Area 2^ come tecnico della manutenzione, e chiedendo l'accertamento del proprio diritto al superiore inquadramento, a norma dell'art. 2103 c.c., nell'area 4^, come tecnico qualificato, a decorrere dal 1 settembre 1994, con condanna della convenuta a corrispondergli le inerenti differenze di retribuzione.
A sostegno della domanda dedusse di avere svolto, dal giugno 1994 al 30 maggio 1995, mansioni proprie della superiore qualifica richiesta, avendo coordinato e controllato, quale capo turno responsabile dell'impianto e quale capo squadra T.E, il diretto funzionamento delle sottostazioni satelliti e delle linee di trazione elettrica, nonché dei circuiti facenti capo alla giurisdizione della sottostazione stessa, intervenendo tempestivamente, in caso di guasti, al fine del ripristino delle linee interrotte, e provvedendo anche a dare indicazioni ai capi stazione in ordine alla circolazione dei treni sulla tratta interessata. Le Ferrovie dello Stato, costituitesi in giudizio, rilevarono che il RI, a seguito di contrattazione sindacale era stato inserito nell'area 3^ dal marzo 1994, e contestarono che l'attività da lui svolta avesse le caratteristiche di autonomia operativa, come pure di coordinamento e controllo, proprie dell'area 4^ da lui reclamata.
Il Tribunale di Catania, subentrato al Pretore, rigettò la domanda. Il RI impugnò la sentenza e chiese l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.
Nella resistenza dell'appellata, la Corte d'Appello di Catania ha respinto il gravame, rilevando, che in base all'istruttoria espletata non si poteva considerare raggiunta la prova che il RI avesse svolto quelle particolari funzioni di coordinamento e controllo, con iniziativa ed autonomia operativa, che costituiscono l'elemento caratterizzante dell'area 4^ da lui rivendicata, dovendo invece ritenersi che le mansioni svolte dall'appellante rientrassero senz'altro in quelle proprie dell'area 3^, assegnatagli dal datore di lavoro.
RO RI chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo.
Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2103 c.c., omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia, insufficiente e contraddittoria motivazione, addebita alla sentenza impugnata di aver respinto la domanda inerente l'inquadramento nell'area 3^ e chiede la cassazione, per tale parte, della sentenza impugnata. Premette che, secondo un pacifico orientamento di questa Corte, nella domanda del lavoratore subordinato rivolta ad ottenere l'inquadramento in una qualifica più elevata, corrispondente alle mansioni esercitate, è da ritenere compresa, implicitamente, la rivendicazione di una qualifica inferiore ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro.
Aggiunge che nel ricorso introduttivo era chiaramente ed espressamente indicato che l'area di inquadramento era la 2^, il che del resto si evinceva anche dalla documentazione allegata al ricorso.
Inoltre, nel costituirsi in giudizio le Ferrovie non avevano smentito tale circostanza ma si erano limitate ad asserire che in sede di contrattazione sindacale i posti di Capo Turno e turnista erano stati unificati nell'area 3^, senza nulla dire però in ordine all'Area effettivamente assegnata al ricorrente.
Ciò premesso, secondo il RI, il giudice del merito, tratto in errore dallo spontaneo riconoscimento del diritto all'inquadramento nell'area 3^, accompagnato però da una contraddittoria richiesta di integrale rigetto delle domande svolte dal RI, pur riconoscendo il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area 3^, aveva totalmente respinto il gravame ritenendo che questo "avesse rilievo solo con riferimento all'Area 4^ e non all'area 3^, ritenendola appunto già acquisita".
Il motivo è infondato.
Vale osservare anzitutto che, come esattamente rilevato dal controricorrente, lo stato di cose descritto dal ricorrente, se corrispondente al vero, integrerebbe un caso di errore revocatorio (con le inerenti negative conseguenze circa l'ammissibilità del ricorso ora in esame) perché la decisione del giudice d'appello, di non prendere in esame la domanda di inquadramento nell'area 3^, sarebbe stata determinata dalla erronea supposizione dell'avvenuto inquadramento in tale area, mentre invece, secondo il RI, tale circostanza sarebbe incontrastabilmente esclusa dagli atti, ne' le Ferrovie avrebbero mai detto il contrario, onde neppure vi sarebbe stata controversia sul punto.
Senonché inesattamente il ricorrente individua in un presunto errore di fatto commesso dalla Corte territoriale la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa, infatti, ha identificato il tema sottopostole con l'appello unicamente nel quesito se le mansioni del RI, come da lui richiesto, rientrassero o no nella superiore qualifica esplicitamente rivendicata, e solo di sfuggita, e marginalmente, ha poi aggiunto che "per contro" bene aveva fatto l'azienda a riconoscere per le stesse mansioni, quale area di inquadramento, la 3^.
Quindi la censura del ricorrente, infondata sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, può esser esaminata sotto quello della omessa pronunzia sull'implicita domanda di inquadramento nell'Area 3^, ossia in un'area inferiore a quella formalmente rivendicata ma comunque superiore a quella riconosciuta. Al riguardo va osservato che l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte segnalato dal ricorrente con il richiamo di Cass. 19 gennaio 1999, n. 476 si traduce in sostanza nel riconoscere in quella che apparentemente è una domanda unica, una duplicità di domande, con una comune causa petendi e un diverso petitum. Se è così, la sentenza che rigettando espressamente la domanda di inquadramento nelle qualifica superiore non esamina affatto la domanda sotto il profilo della qualifica immediatamente inferiore, incorre evidentemente nel vizio di omessa pronunzia su una delle domande proposte. Quindi se tale vizio inficia la sentenza di primo grado, la parte che intenda dolersene deve proporre un motivo di gravame su tale punto, non essendo sufficiente che essa investa la statuizione esplicita di rigetto della più alta qualifica richiesta.
In assenza di tale motivo, plurime essendo le domande versate nel giudizio, opera il meccanismo dell'art. 329, comma 2, c.p.c.. Non a caso del resto, e cioè quale sviluppo del medesimo principio, nel caso specularmente opposto di vittoria piena del lavoratore, si ritiene da questa Corte che qualora abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di inquadramento in una qualifica di più' gradi superiore a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, l'interessato abbia l'onere, in caso di proposizione dell'appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (sia pure in qualsiasi forma indicativa di una volontà in tal senso) la domanda (subordinata) di inquadramento in una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento dell'appello, sia presa in esame la relativa questione (Cass. 7 settembre 2000, n. 11797). Nella specie, avendo il Tribunale rigettato interamente il ricorso del RI, e non avendo questi dedotto di aver fatto valere, con l'appello, alcun vizio della pronunzia, con riferimento alla implicita richiesta di inquadramento nell'area 3^, la relativa questione, ormai coperta dal giudicato interno, non può esser più proposta in questa sede.
Il ricorso è dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 20,00 (venti/00) oltre ad euro 1.500, per onorari. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2003