Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582, comma secondo, cod. pen.), sia o meno aggravato ai sensi dell'art. 577, comma secondo, cod. pen. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente "more uxorio" ed il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. b) D.Lgs. n. 274 del 2000 che, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l) cod. proc. pen., può essere, sussistendone i presupposti, rideterminato dalla stessa Corte di cassazione.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 373
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 003525/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) QU GI N. IL 20/12/1953;
avverso SENTENZA del 03/11/2005 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna MA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AS IO ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Potenza del 3 novembre 2005 che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di lesioni personali lievi commesso in danno di AP MA IC (nel capo di imputazione indicata come coniuge dell'imputato). Il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta che gli sia stata applicata la pena detentiva per reato che sarebbe di competenza del giudice di pace e per il quale t prevista la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare.
Il ricorso è fondato.
Infatti, la corte territoriale ha escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000 sul rilievo che il reato contestato è aggravato ai sensi dell'art. 577 c.p., comma 2, "stante la natura more uxorio della convivenza esistente tra l'imputato e la parte lega". Sennonché, sia che si ritenga - come emerge dalla sentenza impugnata - che la persona offesa non fosse coniuge dell'imputato ma soltanto convivente more uxorio dello stesso sia che si ritenga sussistente il vincolo di coniugio menzionato nel capo di imputazione, il reato di cui all'art.582 c.p., comma 2, pur in presenza dell'aggravante di cui all'art.577 c.p., n. 1 ovvero di cui all'art. 577 c.p., ult. parte,
appartiene alla competenza del giudice di pace e per esso è prevista la pena della multa da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 ovvero quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, ma non quella della reclusione.
Peraltro, il mero rapporto di convivenza more uxorio non è idoneo ad integrare l'aggravante menzionata e questa Corte ha da tempo puntualizzato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p., comma 2, nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'ex- coniuge e al convivente more uxorio, è manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non è irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale (Sez. 1^, Sentenza n. 6037 del 1988, Presidente: Carnevale - Estensore: Lattanzi).
La stessa Corte costituzionale, poi, sebbene in relazione ad una causa di non punibilità, ha evidenziato che non è irragionevole od arbitrario che "il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza "more uxorio": venendo in rilievo,
con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'"istituzione familiare", basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente" (Corte cost., n 352 del 2000). Sul punto relativo alla pena applicata, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Peraltro, alla luce degli accertamenti in fatto e della valutazione operata dai giudici del merito la pena può essere rideterminata dalla Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, nella misura di Euro 1.000,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in quella di Euro 1.000,00 (mille) di multa. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007