Sentenza 8 ottobre 1998
Massime • 1
In materia finanziaria la circostanza aggravante prevista dal comma primo, seconda parte, dell'art. 1 del D.L. 10 luglio 1982 n.429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n . 516 si configura, per espresso dettato legislativo, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire. La formulazione ha pertanto riguardo ai soli elementi attivi che concorrono a formare il reddito, cioè alle entrate lorde, non correlandosi al computo della base imponibile netta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/1998, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 8.10.1998
1. Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere SENTENZA
2. " Aldo S. RIZZO " N.3010
3. " Nicola QUITADAMO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.14140/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA NO, n. a Ceregnano (RO) il 31.5.1938 avverso la sentenza 22.1.1998 del Tribunale di Rovigo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Antonio ALBANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 22.1.1998 il Tribunale di Rovigo affermava la penale responsabilità di SI NO in ordine al reato di cui:
- all'art. 1, 1^ comma, legge n. 516/1982 (poiché, quale esercente l'attività di medico in Villadose, non presentava la dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, non dichiarando in tal modo proventi per lire 103.801.000 - acc. il 27.3.1995)
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo condannava alla pena principale di lire 5.000.000 di ammenda ed alla pena accessoria di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, eccependo che erroneamente era stata ritenuta la ricorrenza dell'ipotesi aggravata del reato contestato (ed egli conseguentemente, non era stato ammesso alla richiesta oblazione), sull'inesatto presupposto che l'art. 1 della legge n. 516/1982 imporrebbe di determinare il reddito non dichiarato sulla sola base dei componenti attivi, senza possibilità di tenere conto delle componenti passive effettivamente documentate. La norma incriminatrice, al contrario, secondo l'assunto del ricorrente, si riferirebbe al concetto di "reddito prodotto", il quale è la risultante della sottrazione dei costi alle componenti positive del reddito stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
La circostanza aggravante prevista dal comma 1^, seconda parte, dell'art. 1 del D.L. 10.7.1982, n.429, convertito nella legge 7.8.1982, n. 516 (nel testo antecedente alle modifiche apportate con il D.L. 16.3.1991, n.93, convertito nella legge 15.5.1991, n.154, correttamente applicato nella fattispecie in esame ai sensi dell'art.4 della legge n. 4/1929) si configura, infatti per espresso dettato legislativo, "se l'ammontare dei redditi fondiari corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati... è superiore a cento milioni di lire".
La formulazione testuale della norma incriminatrice, dunque, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, ha riguardo (eccettuandosi l'ipotesi dei redditi fondiari) ai soli elementi attivi che concorrono alla formazione del reddito, cioè alle entrate lorde, non correlandosi invece, al computo della base imponibile netta.
La doglianza del ricorrente, pertanto, non ha fondamento giuridico e deve considerarsi addirittura pretestuosa allorché si tenga conto che, in punto di fatto, i giudici del merito hanno evidenziato che, nella specie, "non è stata comunque fornita alcuna prova dei costi sostenuti dall'imputato".
A norma dell'art.616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti nella misura di lire unmilione.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire unmilione in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 1998