Sentenza 5 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3239 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
0 32 39 /0 3 REPUE ACALALTIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavor SEZIONE LAVORO R. G. 16583/00 7445composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 1 Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- Rep. N. ki Alessandro De Renzis Rel. Consigliere- 243. Maura La Terza -Consigliere- Ud. 6 12 2002 4. Saverio Toffoli -Consigliere- 5. Giovanni Amoroso -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. Massimo Paci, rappresentato a difeso, congiunta- mento e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti per procura in calce al ricorso e con loro clettivamente domiciliato in Roma, Via della Frozza 17, presso l'Avvocatura Centrale del medesimo Istituto Ricorrente
CONTRO
-COOPERATIVA DI LAVORO GI a r.l., in persona del legale 2 6 8 3 2 rappresentante pro tempore. -SCANDELLI MARIA SIMONA, in proprio c quale legale rap- presentante pro tempore della Cooperativa di Lavoro GI a r.l., entrambe rappresentate e difese, congiuntamente e disgiunta- mente, dall'Avv. Guido Calatroni del foro di Cremona C dall'Avv. Vincenzo Rinaldi, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 66, come da procura in calce al controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 89/00 della Corte di Appello di Brescia dell 11.5.2000/27.6.2000 nella causa iscritta al n. 136 del R.G. anno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Clementina Pulli per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi la Cooperativa Lavoro GI a r.. e LI MA ON, in proprio e ncila qualità di legale rappresentante dell'anzidetta cooperativa, proponevano rispettivamente opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/95, richiesto dall'INPS della sede di Cremona per il pagamento dell'importo di £ 71.030.460 per contributi omessi e somme aggiuntive, ed avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 2625/96, emessa dal Diretto- 3 re della stesa sede INPS per il pagamento di £ 5.286.800 a titolo di sanzione amministrativa per inadempienze riscontrate con il verbale ispettivo del 10.2.1995. 11 Pretore di Cremona con sentenza del 4.3.1999, ritenuto fon- dato l'addebito relativo all'omesso versamento dei contributi in danno dei soci legati alla società da rapporti di lavoro di natura autonoma (punto del verbale ispettivo) e ritenuta viceversa in- fondata la pretesa riguardante le differenze contributive derivanti dalla mancata applicazione di minimali retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (punto 2 del verbale ispet- tive), revocava il decreto ingiuntivo ed annullava l'ordinanza- ingiunzione, condannava gli opponenti al pagamento di somme inferiori a quelle pretesc dall'INPS, commisurate alle contesta- zioni ritenute fondate. L'INPS nel proporre appello censurava la decisione di primo grado nella parte in cui era stato escluso l'obbligo per la coope- rativa di assumere come base di calcolo della contribuzione pre- videnziale gli importi retributivi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. All'esito la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 27.6.2000 respingeva l'appello e confermava la decisione impu- gnala. Il giudice di appello riteneva che nel caso di specie, trattandosi di rapporti tra cooperativa di lavoro e soci non caratterizzati dal vincolo della subordinazione, non potessero trovare applicazione 4 le disposizioni di cui alla normativa dell'art- - 1" comma- della legge II. 389 del 1989, che utilizza espressioni quali "retribuzione" e "contralli collettivi" propri del rapporto di la- voro subordinato. Alla stregua di tali criteri lo stesso giudice considerava corretto il versamento dei contributi effettuati dalla cooperativa sulla ba- se dei compensi effettivamente corrisposti ai soci e non sulla ba- se di retribuzioni non inferiori a quelle previste dal CCNL del settore industria della gomma e plastica. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione l'INPS con unico motivo. Resistono con distinti controricorsi la Cooperativa di Lavoro GI a r.. c MA ON LI. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne l'unico motivo del gravame è da osservare in via preliminarc, e con ciò si risponde ai rilievi circa la parziale inammissibilità del ricorso mossi dalle controricorrenti, che con esso si deduce l'erroneità del parametro adottato dall'impugnata sentenza per monetizzare l'obbligo contributivo della cooperativa nei confronti dei soci lavoratori. E' evidente, quindi, che, a prescindere dalle espressioni usate. Viene chiesta la riforma su tale punto dell'impugnata sentenza. Il ricorso, pertanto, non tocca la prima parte della sentenza in cui viene affermato l'obbligo in capo alla cooperativa di versa- mento dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assistenzia- ا ی ک li, per cui la stessa cooperativa viene parificata, in tema di con- tribuzione previdenziale ed assistenziale, a qualsiasi datore di la- voro. Ciò puntualizzato, venendo ad esaminare il merito del mezzo del gravame, si deve rilevare che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione, ai fini della determinazione della base im- ponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligato- ria, dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Tale norma dispone che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizza- zioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne delivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Si tratta di disposizione che, per la sua generalità, non può non riguardare anche le società cooperative, le quali, ai fini providen- ziali sono da considerarsi datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori assunti dalle medesime cooperative (in questo senso da ultimo Cass sentenza n. 6157 del 2 maggio 2001). La circostanza che l'art. 4 del D.P.R. n. 209 del 1970 disponga, solo per le cooperative indicate nell'elenco allegato allo stesso decreto, che i contributi previdenziali vengano calcolati su impo- nibili giornalieri e per periodi diversi da quelli effettivi e da de- terminarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, costituisce una conferma della volontà del legislatore di ricomprenderc, ai fini contributivi, tutte le altre cooperative (non indicate nell'elenco) nella disciplina valida per la generalità dei datori di lavoro. Né l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismo rap- presentativi delle cooperative ed organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori, può far ritenere non applicabile la disposizio- ne di cui al D.L. n. 338/1989, giacché la disciplina collettiva ri- chiamata dalla stessa disposizione concerne le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori (e corri- spondentemente dei datori di lavoro), indipendentemente dalla forma giuridica degli enti datori di lavoro o equiparati datori di lavoro (in questo senso Cass. 8 aprile 2000 n. 10502). Su questa linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenzia- li, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro si pone l'art. 24 della legge n. 196 del 1997, che ha equiparato- ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia del trattamento di fi- ne rapporto costituito presso l'INPS- l'insolvenza delle coopera- tive a quelle dei datori di lavoro subordinato, ha stabilito che i lavoratori soci di cooperativa di lavoro sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e ha esteso agli stessi soci le disposizioni in materia di indennità di mobilità. Improntato alla stessa linea è la normativa in tema di infortuni 7 sul lavoro (l'art. 9 del t.u. n. 1124 del 1956 afferma che "sono considerati datori di lavoro le società cooperative, costituite to- talmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori"). A diverse conclusioni non può indurre l'art. 6-7° comma- del D.Lgs. n. 314 del 1997, il quale, anzi, nello stabilire che per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si appli- cano le norme del presente articolo, conferma, con tale rinvio, la validità, anche per la contribuzione dovuta per i soci lavoratori delle cooperative, della disciplina generale sulla contribuzione dovala per la generalità dei redditi da lavoro dipendente (sulla assimilazione dei soci ai lavoratori subordinati da ultimo Cass. sentenza n. 7668 del 25 maggio 2002). Va infine ricordato che lungo la linea indicata si colloca la disci- plina recentemente intervenuta con riferimento alla posizione del socio lavoratore di cooperativa. ed in particolare quella conte- nuta nella legge n. 142 del 3 aprile 2001, il cui art. 4 delega il Governo ad emanare decreto legislativo per equiparare la contri- buzione previdenziale ed assistenziale di tale socio a quella dei lavoratori dipendenti. In conclusione il ricorso deve essere accolto, per l'effetto la sentenza impugnata va cassata e, non essendo nccessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384-1° comma- C.P.C., vanno con- fermati il decreto ingiuntivo e l'ordinanza- ingiunzione anche per 0 08 le spese. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giu- dizio successive.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, con- ferma il decreto ingiuntivo e l'ordinanza ingiunzione anche per le spese. Compensa le spese dell'intero giudizio successive. Così deciso in Roma addi 6 dicembre 2002 11 Presidente Grylich I c ult Il Consigliere relatore estensore Alemandro be neutis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 25 MAR. 2003 oggi CANCELL 3 0 3 1 5 A I . S D S . T , A R N O T A , L ' 3 L L A 7 L O S - E E B 8 P - I D S 1 D I I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A D E M L I E O , T A O T A I D R L R T L E I S T I E D G N D E E O R S E