Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3355
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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In tema di contenzioso tributario, ai fini della liquidazione del compenso agli incaricati dell'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il valore della lite va determinato non già in base al criterio dettato dall'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. medesimo - che individua detto valore al diverso fine di stabilire la necessità o meno dell'assistenza tecnica -, ma sulla base di quanto previsto dalle tariffe professionali; ne consegue che, in caso di assistenza tecnica fornita da un ragioniere o perito commerciale, il valore della lite si determina, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, lett. e, del d.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, "in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3355
    Data del deposito : 7 marzo 2002

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