Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
In tema di contenzioso tributario, ai fini della liquidazione del compenso agli incaricati dell'assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il valore della lite va determinato non già in base al criterio dettato dall'art. 12, comma quinto, del D.Lgs. medesimo - che individua detto valore al diverso fine di stabilire la necessità o meno dell'assistenza tecnica -, ma sulla base di quanto previsto dalle tariffe professionali; ne consegue che, in caso di assistenza tecnica fornita da un ragioniere o perito commerciale, il valore della lite si determina, ai sensi dell'art. 47, comma terzo, lett. e, del d.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, "in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. STEFANO MONACI - Consigliere -
Dott. MARIO CICALA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE FALCONE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UF IVA AVELLINO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DE SA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta mandato a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 137/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 07/05/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CANTILLO ORESTE (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso che, rigettato l'accezione di inammissibilità del ricorso;
la Corte voglia accogliere questo per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
De RO MI ha impugnato l'avviso di rettifica Iva, ma ha trasmesso il ricorso all'ufficio anzicché alla Commissione tributaria di primo grado. A causa di ciò, l'ufficio ha ritenuto inammissibile la richiesta di condono perché relativa a controversia non pendente.
La Commissione di primo grado ha accolto le tesi del contribuente ed ha deciso che erroneamente l'ufficio Iva ha trattenuto presso di sè il ricorso senza trasmetterlo alla Commissione tributaria. Tale decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale, che ha anche condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo.
Ha resistito il De RO con controricorso e con memoria. Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs n. 546/92 e del d.p.r. n. 100/97 (tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali), nonché difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia sul presupposto che il valore della controversia ammonta a lire 8.167.000 e non a lire 55.000.000 come affermato nella nota spese del rag. IO MO, e sul presupposto della conseguente erroneità della liquidazione della somma di lire 22.910.327 effettuata dalla Commissione Regionale per spese del giudizio.
Il contribuente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso perché la condanna è stata fatta direttamente in favore del rag. MO, non convenuto nel giudizio in Cassazione, con il conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza impugnata, ed ha sostenuto poi l'infondatezza dell'impugnazione sia perché il valore della controversia ammonta a lire 64.865.000, oltre accessori, e sia perché la liquidazione fatta dal giudice di appello deve essere ritenuta del tutto legittima e comunque adeguata al prolungato e complicato contenzioso.
Ritiene la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché non proposto nei confronti del rag. MO non può essere accolta posto che la sentenza impugnata va letta nel suo complesso nel senso che il giudice ha voluto liquidare le spese alla parte vittoriosa in un processo in verità abbastanza complesso e macchinoso, quale emerge dalla lunga esposizione del fatto inserita nella sentenza della Commissione Regionale. Più specificamente, dalla motivazione è dato capire che la specifica presentata dal rag. MO è servita al giudice per quantificare correttamente spese, indennità, onorari ed accessori, ma non per assegnare direttamente al professionista (che non aveva fatta istanza di distrazione) le somme liquidate. Solo nel dispositivo vi è la statuizione in favore del rag. MO, statuizione che però da sola (in mancanza del necessario presupposto dell'istanza di distrazione) non può essere letta per quello che non è (ossia condanna con distrazione). Nel merito, il ricorso non è fondato proprio perché il dato di partenza del ricorrente, e cioè il valore della controversia, non è esatto. Il valore della lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al professionista non è certamente quello che è previsto dall'art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 546/92 ai fini della deroga al principio generale della necessità di un difensore tecnico, ma è quello che emerge dall'art. 47, n. 3, lett. e) d.p.r. n. 100/97 (dettato per le competenze dei ragionieri), secondo il quale il valore della lite va determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione. Se la controversia viene correttamente valutata alla stregua di questa norma, non ha il valore di 8.167.000 (come indicato dal ricorrente), ma di una somma di gran lunga maggiore (alla somma iniziale di lire 16.684.000 vanno aggiunte, infatti, lire 5.987.000 per interessi e lire 42.191.000 per sanzioni), per cui la liquidazione fatta nella sentenza impugnata appare adeguata e non merita censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002