Sentenza 5 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11816 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto LavoroSEZIONE LAVORO Dott. Guglielmo SCI RELLI11816/03 Composta dagli Ill.mi Sig .ri gis rat R.G.N. 18569/00Presiden | Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 25698 Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Rep. Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere- Ud. 09/01/03 Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CU TE, in qualità di erede di AR MARIO domiciliata in ROMA presso la elettivamente .......... ---- ....... SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA DELLA CORTE -- - rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO TOMASELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
A.M.T. AZIENDA MUNICIPALE E TRASPORTI DI CATANIA,.- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIANA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI, 2003 rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BASILE, -1- giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 10/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 05/04/00 R.G.N. 1747/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -- Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ☐ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig. ES RA riassumeva la causa proposta nei confronti dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania (A.M.T.) dinanzi al Tribunale di Siracusa, giudice di rinvio indicato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.5170/98, con la quale previo accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso proposto dalla sig. RA, era stata parzialmente cassata, con rivio, la sentenza del Tribunale di Catania n.2479/95. Il Tribunale di Siracusa, pur affermando nella motivazione che, alla luce del contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, doveva decidere su due punti della controversia: 1) quale fosse la decorrenza degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme erogate spontaneamente dall'A.M.T. in data 27 aprile 1989, a titolo di trattamento di fine rapporto;
2) se fossero o DR meno dovuti gli stessi accessori sulla somma riconosciuta dal Tribunale di Catania a titolo di differenza sull'indennità di buonuscita maturata il 31 maggio 1982, e nonostante che la motivazione riguardasse entrambi i quesiti indicati, nel dispositivo poi si limitava a provvedere soltanto sul secondo punto. Per la cassazione della sentenza impugnata la sig.Curasi propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'Azienda Municipale di Catania resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato successive memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art.384 c.p.c. e del principio di rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con riferimento all'art.360 n.3 e 5 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul capo della domanda relativo alla condanna 1 dell'AMT al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di £.51.079.933 pagata con ritardo all'AMT a titolo di trattamento di fine rapporto, pur se nella motivazione della sentenza impugnata era stato precisato che lo stesso discorso fatto per gli interessi e la rivalutazione dovuti sulla differenza del TFR riconosciuta in sede di appello dal Tribunale di Catania valeva anche per gli accessori già riconosciuti come dovuti sulle somme liquidate con ritardo dall'AMT a titolo di trattamento di fine rapporto, decorrenti non già dalla data in cui l'INPS aveva comunicato all'AMT l'accettazione dell'anticipato collocamento in quiescenza di inabilità, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Catania, bensì dal 1° luglio 1988, data della risoluzione del rapporto di lavoro e quindi dalla maturazione del diritto fino all'effettivo pagamento avvenuto in data 26 aprile 1989; rilevava in Calates proposito la ricorrente che la mancanza di espressa condanna in tal senso nel dispositivo della sentenza, l'affermazione contenuta nella motivazione non era utilizzabile ai fini del giudicato e dell'esecuzione. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, mentre nella motivazione riconosce che la svalutazione e gli interessi sulla somma pagata in ritardo dall'A.M.T. a titolo di trattamento di fine rapporto (indicata pacificamente da entrame le parti in £. 51.078.933), decorrono dal 1° luglio 1988, data di risoluzione del rapporto, sino all'effettivo pagamento avvenuto il 26 aprile 1989, di tale riconoscimento del diritto della sig. Curasi non vi è traccia nel dispositivo. Costituisce un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, nel rito del lavoro, il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza che deve attribuirsi al dispositivo il quale, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta con la conseguenza che le enunciazioni contenute in motivazione e con esso incompatibili non sono idonee a costituire giudicato (Cass. 10 novembre 1998 n.11336; n.7380 del 1997; 30 luglio 1996 n.6855; 15 gennaio 1996 n.279). Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non dispone in merito alla domanda relativa alla decorrenza di svalutazione ed interessi sulle somme liquidate con ritardo • dall'A.M.T. a titolo di trattamento di fine rapporto. La causa va, quindi, rinviata ad altro giudice, individuato nella Corte d'Appello di Messina, che, nel deciderla, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte Appello di Messina. Così deciso il 9 gennaio 2003 Grava Cataldo IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE alle Depositato in Cancelleria E R E oggi. 5 AGO, 2003 IL CANCELLIERE шал