Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2008, n. 42888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42888 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
42888/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/10/2008
SENTENZA
N. 02062 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ALTIERI ENRICO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CORDOVA AGOSTINO CONSIGLIERE It N. 019448/2008 2. Dott. AMOROSO GIOVANNI
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA "
4. Dott. GAZZARA SANTI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) EC UC N. IL 23/08/1940
avverso SENTENZA del 11/12/2007
TRIBUNALE di PORDENONE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORDOVA AGOSTINO
Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. Lacovali Grovani sest. proc. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.12.2007 il Tribunale di Pordenone condannava CC UC alla pena di 1.200 euro di ammenda in ordine al reato di cui agli art. 21 lett. i) e 30 lett. i) l. 157\92 per avere esercitato la cacciagione sparando con un fucile dalla propria autovettura. La condanna si basava sul fatto che gli agenti di vigilanza ON e Pavanello avevano visto la vettura ferma su una strada, con all'interno lo CC che teneva un fucile cal. 12 con la canna sporgente verso l'esterno in posizione di puntamento, e che, alla vista dei due traeva indietro il fucila, che veniva riscontrato caricato con due cartucce.
La tesi difensiva era per l'insussistenza del reato, il cui presupposto era che l'imputato avesse sparato prima dell'intervento degli agenti, ma su cui non vi era alcuna prova. Riteneva invece il Tribunale che per esercizio della caccia dovesse intendersi non solo l'abbattimento concreto della selvaggina, ma anche qualsiasi attività volta a tale scopo, come, nella specie, l'appostamento per abbatterla: altrimenti, chi, fuori dell'autovettura o da altro mezzo, si apposta per abbattere dei volatili, ma viene sorpreso prima che essi siano passati e venuti a tiro, non eserciterebbe la cacciagione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore, deducendo quanto segue:
a) l'imputazione contestava allo CC di avere sparato ("sparando") da un veicolo a motore: ma egli non aveva sparato, per cui il reato non si era perfezionato;
b) tale reato richiede lo sparo effettivo, tanto è vero che anche la norma usa il termine "sparando";
c) in tal senso si è già pronunziata questa Sezione con sentenza n. 697 del 21.11.2005.
Chiedeva pertanto l'assoluzione dell'imputato, o, in subordine, il rinvio al Tribunale perché si adeguasse al principio di diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che in effetti la contestazione riporta il termine "sparando", laddove l'imputato era in appostamento di caccia nell'interno della propria autovettura, con la canna del fucile (carico) sporgente verso l'esterno in posizione di puntamento, ma non aveva ancora sparato.
La questione quindi verte sull'interpretazione dell'art. 20 c. I lett. i) della l. 11.2.1992 n. 157, che vieta di "cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili": e, cioè, se per la configurazione del reato occorra l'esplosione di colpi dell'arma da fuoco, o sia sufficiente il solo appostamento in attesa di sparare allorché la selvaggina sia avvistata e sia venuta a tiro.
In realtà, il termine "cacciare" indica l'esercizio venatorio comunque effettuato: il vagare alla ricerca della selvaggina, l'attirarla mediante richiami, l'appostarsi attendendone il passaggio, e tutto ciò indipendentemente dall'avere ancora sparato.
Vero è che il citato art. 20 usa dizioni diverse nei vari casi da esso disciplinati: esercizio venatorio, sparare, cacciare;
e che, nel caso in esame, abbina il termine "cacciare" con quello di sparare ("sparando"), per cui potrebbe ritenersi che nella specie il reato si configuri solo qualora si sia sparato dall'autovettura. Ma tale interpretazione contrasterebbe con il concetto generale e concreto della norma che vieta l'esercizio venatorio in assoluto in determinate zone e prescindendo dall'esplosione di colpi, o con particolari modalità e per specifici motivi in quelle in cui non sia vietato, come lo sparare a meno di 150 metri in direzione di immobili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, ecc., all'evidente fine di evitare danni alle persone o cose (lett. f), o cacciare a rastrello in più di tre persone, all'altrettanto evidente fine di evitare il setacciamento (quasi militare) della
√2 zona, a protezione anche della distruzione della fauna (lett. h): tuttavia sarebbe irreale assimilare a tali ipotesi il caso di specie nell'inussistenza di una finalità limitativa, altrimenti il ritenere vietato "cacciare" solo se si spari comporterebbe l'irragionevole deduzione che sarebbe lecito cacciare da un'autovettura, ma senza sparare, cioè, invertendo l'apparente collegamento dei due termini, "cacciare non sparando".
In realtà, sia pure con una lieve improprietà linguistica, la norma intendeva vietare l'esercizio venatorio consistente nell'appostarsi in un'autovettura o altro veicolo a motore al fine di sparare dall'interno, cioè predisponendosi allo sparo una volta avvistata la selvaggina, e prescindendo poi dall'effettivo uso dell'arma, essendo sufficiente la sola eventualità di esso: né potrebbe sostenersi la possibilità che, avvistata questa, il cacciatore potrebbe uscire dalla vettura e quindi sparare, in quanto l'ipotesi è l'esercizio della caccia nel modo anzidetto. E nella maggioranza dei casi la preda sarebbe andata nel frattempo fuori tiro. A parte che, nella fattispecie in esame, l'imputato teneva la canna del fucile spianata all'esterno della vettura. Ne consegue il rigetto del ricorso, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15 Ottobre 2008.
E. Altieri, pres A. Cordova. rel.-est.
Whiten
BEPOSIVATA IN CANCELLERIA
11 18 NOV. 2008
ELLIERENGELLÉRIA
2/2