Sentenza 6 aprile 2011
Massime • 1
L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione.
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Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 19638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19638 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 06/04/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - N. 923
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 34203/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL ER, N. IL 28/11/1967;
avverso la sentenza n. 1/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 18/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello SC Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LI CA è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in entrambi i gradi di merito per i delitti di furto aggravato di un portafogli in danno di RU CO e di utilizzazione indebita di due carte di credito intestate a IS AN RI, provento di un delitto di furto consumato poco prima, in numerosi esercizi commerciali, fatti commessi in concorso con EA AN e LO SC, separatamente giudicati.
I giudici dei primi due gradi di giurisdizione fondavano l'affermazione di responsabilità della LI essenzialmente sul riconoscimento fotografico effettuato in dibattimento da tre titolari di esercizi commerciali presso i quali erano state utilizzate le due carte di credito, dopo avere rigettato una eccezione di inutilizzabilità di tale prova.
Con il ricorso per cassazione LI CA deduceva:
1) la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione agli artt. 361 e 191 c.p.p. ed il travisamento della prova perché per il riconoscimento fotografico vennero date in visione ai testimoni le fotografie contenute nei verbali di individuazione effettuati nella fase delle indagini preliminari, considerati come documenti acquisiti ai sensi dell'art.234 c.p.p.; peraltrò tali fotografì e erano contrassegnate con una
X;
2) il vizio di motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità formulata nei primi due gradi concernente l'utilizzo improprio di un atto di indagine e non, come erroneamente ritenuto, una censura all'uso di un fascicolo fotografico;
3) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del riconoscimento effettuato in udienza visionando il verbale di individuazione fotografica;
4) il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso della ricorrente nel delitto di furto di cui al capo b) della rubrica. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LI CA non sono fondati.
Se si è compreso correttamente il primo motivo di impugnazione, la contestazione della ricorrente non riguarda l'utilizzazione delle individuazioni fotografiche come prova, dal momento che anche la ricorrente riconosce tale pratica legittima in virtù del principio che anche le così dette prove atipiche possono contribuire a formare il libero convincimento del giudice, ma le concrete modalità che hanno caratterizzato la formazione di tale prova nella fase dibattimentale.
Sembra sia accaduto che alle testimoni siano stati - offerti in visione i fascicoli fotografici utilizzati anche nella fase delle indagini preliminari per la stessa operazione.
Si tratta di attività del tutto legittima perché nessuna norma prescrive che debbano essere utilizzati fascicoli fotografici diversi nelle due fasi processuali. È vero che i predetti fascicoli sul piano formale fanno parte del verbale di individuazione fotografica redatto nella fase delle indagini preliminari, cosa necessaria altrimenti non si capirebbe cosa e chi abbiano riconosciuto i testimoni in caso di utilizzazione di quella prova ai sensi dell'art.512 c.p.p., ma è altresì vero che i predetti fascicoli conservano una loro sostanziale autonomia e che possano essere successivamente mostrati ai testimoni per effettuare il riconoscimento fotografico nel corso della istruttoria dibattimentale. In effetti si tratta di fascicoli fotografici di persone pregiudicate in possesso della polizia giudiziaria che sono utilizzati proprio per il compimento di tali operazioni, cosicché appare del tutto superfluo sottoporre ai testimoni in dibattimento altro e diverso fascicolo fotografico. Da quanto detto risulta che non rileva il problema se i verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari siano o meno un documento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 234 c.p.p., cosa che sembra doversi escludere, perché nel caso di specie è stato mostrato ai testimoni niente altro che il fascicolo fotografico allegato ai predetti verbali. Quanto, infine, alla circostanza dedotta dalla ricorrente che le fotografie sarebbero risultate segnate da una X, circostanza che, comunque, non emerge dalla motivazione delle sentenze impugnate, va detto che quelle concernenti la integrità delle fotografie mostrate sono circostanze valutabili dal giudice ai fini della attendibilità della prova espletata, ma che non comportano alcuna inutilizzabilità o nullità. Nel caso di specie i giudici del merito, valutate tutte le circostanze del caso, hanno ritenuto pienamente attendibili i riconoscimenti effettuati dai testimoni. Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, infondato.
Alle stesse conclusioni e per le ragioni già espresse deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo di gravame, dal momento che, come si è messo in evidenza, non sono ravvisabili nel caso di specie profili di inutilizzabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati.
Gli argomenti già illustrati convincono della infondatezza anche del terzo motivo di impugnazione perché i giudici di merito hanno tenuto conto della personalità delle testimoni e delle modalità del riconoscimento effettuato ed hanno ritenuto del tutto attendibili i risultati della prova.
Trattasi di una valutazione di merito, che, per essere sorretta da una motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
Di merito è la deduzione contenuta nel quarto motivo di impugnazione perché i giudici di merito hanno chiarito che la LI era entrata nell'esercizio RU pelletteria insieme ai suoi due complici e i tre, oltre ad utilizzare indebitamente carte di credito di provenienza furtiva, consumarono il furto di un borsello appartenente alla proprietaria;
i giudici hanno anche chiarito il ruolo svolto dalla LI, che aveva il compito di distrarre le titolari del negozio, mentre il LO copriva la EA, che materialmente prelevava il borsello dalla borsa della proprietaria. In siffatta situazione è certamente ravvisabile il concorso nel delitto di furto, perché la condotta di tutti e tre gli imputati era funzionale alla riuscita del colpo e necessaria per la buona riuscita dello stesso, fatto dal quale è lecito desumere la piena consapevolezza della LI della condotta posta in essere. Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011