Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 19638
CASS
Sentenza 6 aprile 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2011, n. 19638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19638
Data del deposito : 6 aprile 2011

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