Sentenza 25 settembre 2000
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro a causa della omessa adozione nei termini del conseguente provvedimento di confisca, non preclude la possibilità di sottoporre i medesimi beni ad un nuovo, successivo sequestro, disposto nell'ambito di altro procedimento di prevenzione, instaurato "ex novo" e finalizzato alla confisca degli stessi.
In tema di misure di prevenzione, non sussiste incompatibilità tra libertà vigilata, cui il soggetto sia stato, in passato, sottoposto e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto l'art. 10 della legge 27.12.1956 n. 1423 va interpretato nel senso che la incompatibilità sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non a quella qualificata dall'obbligo di soggiorno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2000, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 25/09/2000
Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
Dott. GENNARO MARASCA Consigliere N. 4063
Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 51146/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Crea OD, n. a Gioia Tauro l'11 aprile 1939
avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria depositato il 22 giugno 1999 Sentita la relazione svolta dal Consigliere DR. Aniello Nappi Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso Motivi della decisione
1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Reggio Calabria confermò l'applicazione a OD Crea della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con una cauzione di cinque milioni di lire, ordinando altresi la confisca di alcuni beni immobili a lui intestati.
Ritennero i giudici del merito che giustifichino l'applicazione della misura personale i precedenti penali gravissimi dell'imputato, condannato per omicidio estorsione associazione a delinquere violenza privata e danneggiamento, la sua anche recente sottoposizione a misure di sicurezza implicanti una valutazione di pericolosità sociale, la lunga latitanza, protrattasi per oltre cinque anni, sintomatica dell'inserimento in un'associazione criminale e della disponibilità di ingenti risorse economiche, le informazioni di polizia giudiziaria che lo indicano come capo di una cosca familiare con disponibilità finanziarie altrimenti inspiegabili. E aggiunsero, quanto alla misura patrimoniale, che, esclusa ogni efficacia preclusiva della decadenza di un precedente sequestro non seguito da tempestiva confisca, Crea non svolgeva alcuna attività lavorativa idonea giustificare una lecita disponibilità dei beni sequestrati. Ricorre per cassazione Crea, che deduce vizio di motivazione in relazione alla misura personale, applicata sulla base di risalenti precedenti penali e senza alcuna idonea valutazione di attuale pericolosità. E, quanto alla misura patrimoniale, ribadisce per un verso l'eccezione di inammissibilità di un secondo procedimento con riferimento ai medesimi beni già oggetto di un sequestro estintosi per decadenza, lamenta per altro verso un'erronea valutazione degli elementi di giudizio, in quanto viziata da un'inversione dell'onere della prova.
Entrambe le doglianze sono state più ampiamente illustrate anche in una memoria depositata l'1 giugno 2000.
2. Il primo motivo Il ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a elementi certamente significativi di pericolosità anche attuale, come i gravissimi precedenti penali e la protratta latitanza.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Nè sussiste incompatibilità tra la libertà vigilata, cui il ricorrente sarebbe stato in passato sottoposto, secondo la memoria da lui presentata, e la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, perché, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, "l'art. 10 legge n. 1423/1956 va interpretato nel senso che l'incompatibilità sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non rispetto a quella qualificata dall'obbligo di soggiorno" (Cass., sez. I, 13 maggio 1991, Raimondo, m. 188094, Cass., sez. VI, 22 gennaio 1996, Puca, m. 205854, Cass., sez. V, 16 luglio 1997, Mannino, m. 208777). Quanto alla misura patrimoniale, occorre rilevare come il sequestro sia una misura con funzione di anticipazione in via cautelare degli effetti della confisca. Per questa ragione la legge ne prevede la caducazione, ove la confisca non venga disposta entro un termine perentorio.
Secondo l'interpretazione prevalente, d'altro canto, il decorso di questo termine perentorio non comporta soltanto la caducazione del sequestro, ma preclude altresi la stessa possibilità di disporre la confisca (Cass., sez. I, 20 aprile 1999, Vernengo, m. 213591; Cass., sez. I, 11 gennaio 1988, Mole, m. 177604, Cass., sez. I, 31 gennaio 1989, Stelitano, m. 180710). Sicché non può esservi confisca se non sia stato adottato un sequestro di cui perduri l'efficacia. Il ricorrente sostiene ora che la caducazione per mancata tempestiva confisca precluderebbe la possibilità di sottoporre i medesimi beni a un nuovo successivo sequestro e, quindi, a una qualsiasi confisca. Ma questa preclusione non è prevista da alcuna norma ed è in contraddizione sia con la riconosciuta natura cautelare del sequestro, sia con la funzione meramente procedimentale del provvedimento che ne accerti la caducazione. La perdita di efficacia del sequestro, infatti, impone solo di instaurare ex novo il procedimento di prevenzione, ma non impedisce affatto di accertare i presupposti di merito per l'eventuale applicazione della confisca. Sicché è infondata la prima parte del motivo di impugnazione attinente alla misura patrimoniale di prevenzione. Quanto alla seconda parte del medesimo motivo, con la quale si deduce vizio di motivazione del decreto impugnato, si tratta di censura inammissibile perché attinente al merito della decisione impugnata. I giudici del merito, invero, dopo aver premesso. sulla base della relazione di polizia, che Crea mantiene un tenore di vita sproporzionato, hanno dimostrato l'inattendibilità della tesi difensiva secondo la quale alcuni dei beni immobili sequestrati sarebbero stati acquistati il 28 agosto 1982 con danari donati a sua moglie dal suocero il 19 giugno 1981, rilevando tra l'altro l'implausibilità dell'intestazione a Crea degli immobili in una situazione di separazione dei beni tra i coniugi. Non vi fu pertanto alcuna inversione dell'onere della prova, ma solo un'incensurabile valutazione dell'attendibilità delle allegazioni difensive (Cass., sez. V, 17 febbraio 1998, Petruzzella, m. 210809). Mentre i motivi d'impugnazione oggi dedotti dal ricorrente tendono inammissibilmente, sia pure con non minore plausibilità, a una rinnovazione del giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000