Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2000, n. 4063
CASS
Sentenza 25 settembre 2000

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro a causa della omessa adozione nei termini del conseguente provvedimento di confisca, non preclude la possibilità di sottoporre i medesimi beni ad un nuovo, successivo sequestro, disposto nell'ambito di altro procedimento di prevenzione, instaurato "ex novo" e finalizzato alla confisca degli stessi.

In tema di misure di prevenzione, non sussiste incompatibilità tra libertà vigilata, cui il soggetto sia stato, in passato, sottoposto e sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto l'art. 10 della legge 27.12.1956 n. 1423 va interpretato nel senso che la incompatibilità sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non a quella qualificata dall'obbligo di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2000, n. 4063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4063
    Data del deposito : 25 settembre 2000

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