Sentenza 21 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6915 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
6915 /0 1 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SU EM AS AZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Scarichi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G. N. 5172/99 Dott. Ugo Cron. 15719 RIGGIO Consigliere Rep. 2539 MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Alfredo Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.20/02/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO UFFICIO COPIE Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. II. SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 300h SENTENZA "1 21 MAG 2001 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: DIVERSI DINO, DIVERSI ELIS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORRIDONI 7, presso lo studio dell'avvocato ACCIAI COSTANZA, che li difende 77 1.1500 CANCELLE unitamente all'avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
ZZ RE ME, elettivamente domiciliata in ROMA LGO GEN GONZAGA DEL VODICE 2, presso lo studio dell'avvocato LIBERATORE ROBERTO che la difende 2001 unitamente all'avvocato ROMANO GIUSEPPE, giusta delega 316 -1- in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1266/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito 1'Avvocato CERRAI Umberto, difensore det ricorrent4 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato LIBERATORE Roberto, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per н l'accoglimento del ricorso. н А -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 7.6.1994 NO ed LI Con atto ER proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno 17.12.93 - 12.2.94 pronunciata causa promossa da TE ZZ
contro
IE nella ER, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, cui erano succeduti quali eredi legittimi i suindicati appellanti. Con detta pronunzia i predetti erano stati condannati a rimuovere la tubazione installata dal loro dante causa lungo il confine della proprietà ZZ fino al rispetto della distanza legale, entro t sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, u ed era stata respinta la domanda riconvenzionale A relativa all'imposizione di una servitù di scarico sul fondo di proprietà di controparte, ponendosi a carico dei soccombenti le spese del giudizio di primo grado. Assumevano i ER che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la tubatura scorresse lungo il confine di proprietà dell'appellata, mentre essa, in realtà, era posizionata lungo il confine della proprietà di altra persona, ER Annunziata, come risultava dalla planimetria che il CTU aveva allegato al proprio elaborato. 3 Lamentavano, infine, che il primo giudice avesse respinto la domanda riconvenzionale dell'art. 1043 secondoaffermando che, ai sensi comma C.C., era possibile imporre in favore del fondo servente intercluso la servitù di scarico delle acque impure sul fondo dominante;
la norma contrariamente a quanto ritenuto dalinfatti, Tribunale, consentiva non solo il passaggio delle acque impure, ma anche degli scarichi provenienti da impianti e servizi igienico-sanitari, non facendo alcuna distinzione in proposito. Unica condizione imposta dal citato articolo era che venissero adottate tutte le cautele necessarie ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia, cosa che nel caso del ER era avvenuta. Si costituiva la ZZ resistendo all'avverso gravame. Con sentenza 18.9 - 21.11.98 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'impugnazione condannando i ER alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NO ed LI ER sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria TE ZZ. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 1043 secondo comma C.C. Osservano i ricorrenti, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, che l'interpretazione prima del Tribunale e poi della Corte del merito della suindicata norma, secondo cui la stessa consentirebbe la costituzione di нн servitù coattiva di scarico soltanto con я riferimento alle acque che, originariamente pure, si siano contaminate a contatto di sostanze in esse disciolte nel corso della loro utilizzazione e non quindi quando si tratti di scaricare rifiuti di "latrina, acquai e simili, che non sono acque, ma materiali che l'acqua serve solo a spingere e a far defluire nelle condotte di scarico", si basa su una distinzione che non trova riscontro nella lettera della legge, la quale parla genericamente di "acque impure", e che sarebbe anche di assai difficoltosa applicazione, basandosi sul criterio estremamente della maggiore O minore presenza di soggettivo acqua H20 commista con altri elementi materiali che vengono scaricati (in buona sostanza, una 5 distinzione fondata sul grado di impurità). Ritengono incomprensibile la "ratio" di una simile distinzione, trattandosi in entrambi i casi coattivo delle di acque impure, per lo scarico l'adozione di quali l'art. 1043 C.C. prevede particolari precauzioni atte ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia;
precauzioni che la moderna tecnologia consente di realizzare nel modo più completo. Nel caso di specie sarebbe poi ancor meno t u comprensibile la distinzione operata dal giudice A del gravame di merito avvenendo lo scarico delle acque luride provenienti dal loro fabbricato attraverso una tubazione interrata che porta direttamente alla fogna comunale. E' fondato. La servitù coattiva di scarico di cui all'art. 1043 C.C. può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo ○ dallo scarico di acque piovane sia dalle acque "impure" funzionamento degli impiantirisultanti dal agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico sanitari di edifici. 6 Il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure e acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né è dato criterio di distinzione tra le une e le altre trattandosi pur sempre di acque. Il riferimento alle acque impure contenuto nel comma secondo dell'art. 1043 C.C. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di A idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie V al fondo servente. A Ne consegue che, ai fini della costituzione della servitù, non è il grado o il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza, sebbene, piuttosto, la possibilità о meno di adottare le precauzioni anzidette. E pertanto non è giustificata, nemmeno sotto questo profilo, un'interpretazione restrittiva della norma in questione, dal momento che il livello della moderna tecnologia consente sicuramente di realizzare ogni opportuna cautela, nel senso voluto dalla legge, anche per gli scarichi di acque luride. La gravata sentenza è stata quindi giustamente 7 censurata dai ricorrenti perché, discostandosi dai suindicati principi, che il Collegio invece pienamente condivide (consacrati nelle recenti sentenze di questa Suprema Corte n.ri 11130/92, n. 4361/95 e n. 9357/2000, ma già ripetutamente affermati, contrariamente all'assunto della Corte fiorentina, in numerose datate pronunce - V. Cass. n. 860/76, n. 1398/76, n. 3625/81) ha ritenuto di uniformarsi ad un inaccettabile criterio restrittivo (non di certo, per come sopra si è t evidenziato, "costantemente utilizzato in u giurisprudenza", ma minoritario ed ormai superato) A secondo cui si sarebbe escluso che nelle "acque impure" potessero esser ricompresi i rifiuti di latrina, acquai e simili, che non sarebbero acque, ma materiali che l'acqua servirebbe solo a far defluire nelle condotte di scarico. argomentazioni Alla stregua delle svolte sentenza va pertanto cassata, con l'impugnata rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze la quale si uniformerà ai sopraenunciati principi e provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa 8 l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Roma 20 febbraio 2001. AlfredoMeritien estersee ядр Pres. IL CANCELLIERE C1 Paotp Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1.1 OTT. 2001 4 d al. 45321 2101000 n. (lire trecent p. Ding o Area Servizi Greta Di EXCIPPO) (Dots Il Responsabile Servizio ti Giudiziar (Dr. M. RACCICHINY 9