Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
A N IA ber L ITA I D A , 0 S A 1 IC S O . L A BL L T T Cob , R O A B A . S ' I E N L D L B E S 3 A I D 7 T 028 96 /0 1 - N I S 8 S G - O 1 O N P 1 E M NOME DEL POPOLO ITALIANO A S E D I G A G E RTE L Oggetto A L Risoluzione affitto L SEZIONE TERZA CIVILE E D Agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16189/97 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente- Consigliere Dott. Vittorio DUVA 5954 Cron. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO - Ud.20/09/00 Rel. Consigliere CALABRESE Dott. Donato - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 20 per diritti L. 27 FEB. 2001 PROC.SPEC.DI GN GN NA OL IN PR NQ IL CANCELLIERE IA IS, SASSOLI TOMBA DELLA OS LE, GN ON ME, RR RO NQ PROC SPEC GN, GN MA, IL CO ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRE' 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato CROCE RAIMONDO, giusta delega in atti;
ricorrenti - contro 2000 DE ON IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1428 RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato LOTTI 1 MASSIMO, difeso dall'avvocato CONESE FRANCESCO PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 185/97 della Corte d'Appello di " POTENZA, SEZ SPECIALIZZATA per le Vertenze AGRARIA, emessa 1'11/6/1997, depositata il 11/09/97; RG.91/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Francesco MELE che ha concluso la Generale Dott. sospensione del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 23.4.1986 PA IN LL, in jen proprio e quale procuratrice di PA AR RI, SS TO della RO LE, PA MA, Spa- gna IA AR e NG NI, comproprietari di terreni in agro di Grottole, estesi ha 56 seminativi ed ha 35 pascolativi, condotti in affitto da De NI Pie- tro, adivano la Sezione specializzata agraria del Tri- bunale di Matera per la risoluzione del rapporto di af- fittanza, а decorrere dall'anno agrario 1984/85, per grave morosità dell'affittuario in ordine al pagamento del conguaglio dei canoni di affitto relativi alle an- nate agrarie 1970/1983, indicati in L. 8.010.592, con 2 conseguente condanna al rilascio nonché al risarcimento dei danni. Deducevano, altresì, quale secondo motivo di grave la negligente ed irra-inadempimento dell'affittuario, zionale conduzione dei fondi in una ad altre inadem- pienze, nonché, quale ulteriore motivo di risoluzione, den to il difetto di qualifica di coltivare dell'affittuario. Il De NI, costituitosi in giudizio, chiedeva in limine termine di grazia ex art. 46 1. n. 203/1982 per la sanatoria della morosità, contestando di poi la fon- datezza degli altri addebiti. L'adita Sezione con sentenza 3.5.1990 "accoglieva come da ricorso la domanda principale di risoluzione per morosità" e condannava il resistente al rilascio dei fondi e al pagamento della suddetta somma, con ri- valutazione e interessi, e della somma di L.
2.500.000 per i danni al fabbricato rurale, nonché alle spese. Gravata la pronuncia dal De NI, la Corte Sezione specializzata agraria d'appello di Potenza - con sentenza 14.11.1990 18.1.1991 n. 11/91 accoglieva - l'appello limitatamente ai danni per il degrado del fabbricato quantificati nella sopraindicata somma, men- tre confermava nel resto la decisione impugnata. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso De Bo- nis proponeva ricorso per violazione di legge, specifi- 3 camente dolendosi della mancata concessione del termine per sanare la morosità dei conguagli di affitto. Resistevano le controparti, che proponevano anche ricorso incidentale condizionato, lamentando il mancato riconoscimento dei danni loro cagionati dalle gravi inadempienze dell'affittuario. Con sentenza del 18.3.1994 n. 2591 la Corte di Cas- sazione accoglieva il ricorso principale, stabilendo che il termine di cui all'art. 46 1. 203/82 può essere concesso non solo per sanare la morosità verificatasi nel pagamento dei canoni, ma anche quella inerente i conguagli. Rigettava, al contempo, il ricorso incidentale. La sentenza veniva perciò cassata in relazione al den ricorso accolto. Riassunta la causa dal De NI, la Corte d'appello di Potenza Sezione specializzata agraria con sentenza 13.12.1995 26.1.1996 n. 21/96, in contraddittorio delle controparti, così provvedeva: 1) accoglieva l'appello del De NI e ordinava la restituzione [at- teso che questi nel frattempo aveva corrisposto il do- vuto conguaglio e che i proprietari avevano messo in esecuzione la sentenza di merito] in suo favore dei terreni condotti in affitto;
2) condannava gli appella- ti alla restituzione in favore dello stesso De NI 4 della somma di L. 1.544.180; 3) dichiarava inammissibi- li le richieste proposte dagli appellati;
4) provvedeva con separata ordinanza all'ulteriore corso del giudizio quanto al risarcimento dei danni patiti dal De NI a seguito della privazione dei terreni, riservando ogni ulteriore statuizione [in ordine, altresì, alle spese] alla sentenza definitiva. - 1.9.1997 n. 185/97 Con sentenza definitiva 11.6 la Corte condannava i convenuti in solido al pagamento in favore del De NI della complessiva somma di L. 164.422.000, oltre interessi, quale risarcimento per il mancato godimento dei fondi da parte dell'affittuario, der nonché delle spese. Per la cassazione di tali sentenze PA IN LL, in proprio e quale procuratrice speciale di PA AR RI e SS TO LA RO Vale- ria, PA IA AR e AR RO, qua- le procuratrice speciale di PA MA e NG NI, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Ha resistito De NI RO con controricorso. Successivamente dinanzi a questa Corte è stata pro- dotta sentenza 9.6 - 2.9.1999 della Corte d'appello di Potenza Sezione specializzata agraria di revocazione della sentenza n. 185/97. MOTIVI DELLA DECISIONE 5 Il ricorso si articola in due motivi. Col primo motivo, denunciando difetto di motivazio- ne e violazione o falsa applicazione degli artt. 15, 24 e 46 1. n. 203/1982, le ricorrenti lamentano che la Corte d'appello non abbia tenuto conto: a) dell'importo del conguaglio dei canoni di affitto relativo al perio- do 1970-73, triennio che formò esplicitamente oggetto della contestazione per inadempimento contenuta nel ri- corso introduttivo del giudizio, mentre la consulenza tecnica d'ufficio aveva determinato il conguaglio dovu- den to limitatamente agli anni 1973/83; b) dell'importo del 30% da aggiungersi al canone base per effetto della pronuncia n. 138/84 della Corte Costituzionale con cui era stata dichiarata la illegittimità dell'aliquota di cui all'art. 15 1. 203/82; c) del coefficiente di mag- giorazione del 10% di cui all'art. 24 stessa legge, in quanto retroattivamente applicabile a norma dell'art. 53 legge detta;
d) dell'importo dei canoni di affitto relativi al periodo 1984-1991, canoni venuti a scadere nelle more del giudizio e pur sempre dovuti. Col secondo motivo si denuncia omessa pronuncia in ordine alla domanda di risoluzione del rapporto di af- fitto per intervenuta perdita della qualifica coltiva- trice, con conseguente incidenza sulla congruità dell'importo liquidato in favore dell'affittuario a ti- tolo di risarcimento danni per la mancata disponibilità dei fondi dal 1991 fino al 1994. Il ricorso, nella parte in cui con gli esposti mo- tivi investe la sentenza della Corte d'appello di Po- tenza - Sezione specializzata agraria n. 21/96 non de- - 26.1.1996, non è fondato.finitiva del 13.12.1995 In ordine al primo dei motivi va osservato che la Corte territoriale lucana, considerati in primo luogo proponibili innanzi al giudice del rinvio i temi in ar- gomento in quanto connessi a quelli originari, li ha tuttavia ritenuti inammissibili, involgendo essi le me- desime questioni già poste nei precedenti giudizi di merito, e, quindi, definite senza possibilità di ulte- den riori valutazioni della sentenza di Cassazione n. 2591/94 (di rinvio), che copre il dedotto ed il deduci- bile. Trattasi, come è dato vedere, di valutazione suffi- cientemente e logicamente esplicitata e non inficiata da errori giuridici, e perciò, come tale, incensurabi- le. Relativamente, poi, al secondo motivo devesi rile- vare che in appello le PA e il NG chiesero come da conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza n. 11/91 (contro cui fu dalle parti proposto ricorso che originò la menzionata sentenza della Cassazione n. 2591/94) - che la Corte d'appello (di 7 2591/94)- che la Corte d'appello (di Potenza) così provvedesse: “1) rigettare l'appello proposto dal De NI confermando, quindi, la sentenza di primo gra- do in ordine alla pronuncia di risoluzione del contrat- to di affitto [per grave inadempimento], alla condanna al rilascio del fondo occupato dall'affittuario ed al pagamento dei conguagli di canone, oltre accessori;
2) in accoglimento del gravame condannare il De NI al risarcimento dei danni in misura pari a L. 28.700.000 ......; 3) condannare in ogni caso l'affittuario al pagamento delle spese Gli stessi PA e NG, proponendo successiva- mente ricorso incidentale condizionato, lamentarono den [soltanto] -come risulta dalla narrativa della medesima sentenza della Corte d'appello n. 21/96 e dalla senten- za di legittimità il mancato riconoscimento da parte del giudice di merito del risarcimento dei danni loro cagionati dalle gravi inadempienze dell'affittuario e la Corte di Cassazione, con la ridetta sentenza, riget- tò tale ricorso incidentale condizionato, ritenendo che "correttamente i giudici di secondo grado [avevano] di- chiarato improponibile la domanda di risarcimento dei danni " E' evidente, quindi, che la domanda di risoluzione per perdita da parte del De NI della qualifica di coltivatore diretto è da intendersi rinunciata, non es- sendo la stessa stata difatti riproposta espressamente in sede di appello contro la decisione di primo grado (e poi in sede di cassazione), né potendo essere suffi- ciente allo scopo per l'assoluta sua genericità (tale da assumere la portata di una mera clausola di stile) - la riproposizione di "tutte le deduzioni, richieste e conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudi- zio", "da intendersi per integralmente trascritte nella relativa memoria difensiva del 10.10.1990", come dedot- a sostegno del motivo, in ricorso. Si spiega, dun- to dey in tale ottica la ritenuta nella sentenza 21/96- que, "tardiva" domanda al riguardo dedotta dinanzi al giudi- ce del rinvio. Il ricorso è inoltre inammissibile nella parte in cui con i proposti motivi -avendo i ricorrenti impugna- to con esso entrambe le decisioni- investe la sentenza definitiva della stessa Corte d'appello n. 185/97 dell'11.6 1.9.1997, atteso che la medesima Corte ha pronunciato la revocazione di tale decisione con sen- tenza 9.6 2.9.1999, passata in giudicato (come da certificazione di quella Cancelleria 14.4 8.5.2000). In conclusione, va rigettato il ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 21/1996 e dichiarato inam- missibile il medesimo ricorso avverso la sentenza defi- 9 nitiva n. 185/1997, compensandosi tra le parti per giu- sti motivi le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza non definitiva n. 21/1996 e dichiara inammissibile il mede- simo ricorso avversO la sentenza definitiva n. 185/1997. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso il 3.10.2000. IL PRESIDENŢE IL CONSIGLIERE EST. in Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta A mendola 3 I 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L , N L A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P S D D 8 - I I 1 A N S T 1 G N S E O O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I E A T R T L S I I L N D G E E E S D O R E 10