Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2007, n. 20204
CASS
Sentenza 6 marzo 2007

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In tema di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico, l'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale, prevedendo, nel quarto comma, in caso di condanna, la pena accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio; nel quinto comma, la possibilità che l'A.G. disponga, nel corso del procedimento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell'esercizio; nel sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio. Trattasi, peraltro, di misure che non precludono il ricorso alle norme generali in tema di sequestro preventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, che sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita.

Commentario1

  • 1L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2007, n. 20204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20204
Data del deposito : 6 marzo 2007

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