Sentenza 6 marzo 2007
Massime • 1
In tema di agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno di un locale pubblico, l'art. 79 d.P.R. n. 309 del 1990 contiene una articolata disciplina speciale, prevedendo, nel quarto comma, in caso di condanna, la pena accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio; nel quinto comma, la possibilità che l'A.G. disponga, nel corso del procedimento, la misura interdittiva speciale della chiusura dell'esercizio; nel sesto comma, la misura di prevenzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio. Trattasi, peraltro, di misure che non precludono il ricorso alle norme generali in tema di sequestro preventivo, nei casi in cui quest'ultimo sia finalizzato ad impedire la protrazione dell'attività illecita, in presenza di una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato, che sussiste quando l'immobile non è soltanto il luogo dove si compie l'attività illecita (in astratto realizzabile anche altrove), ma costituisce mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita.
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2007, n. 20204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20204 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/03/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 401
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 26840/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento;
avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale - Sezione del riesame - in data 5.5.2006 in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trento in data 12.4.2006 nell'ambito del procedimento a carico di:
D'AG IE, n. a Taurianuova il 20.9.1973;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tindari Baglione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Stefanelli Marco del Foro di Trento che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito di un procedimento penale a carico D'AG IE ed altri, durante la fase delle indagini, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto il sequestro preventivo del locale pubblico (il bar Buffet di Levico Terme) nel quale era svolta l'attività criminosa descritta dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79. Il Tribunale del riesame, adito dalla difesa, ha revocato in data 5.5.2006 il provvedimento di sequestro sostenendo, a quanto è dato capire (la motivazione, oltre ad essere manoscritta, è anche estremamente sintetica) l'impraticabilità del ricorso alla misura del sequestro preventivo sulla base di un duplice ordine di considerazioni.
La prima è basata sul rilievo che il D.P.R. n. 309 del 1990, art.79, nel prevedere, al comma 5, una misura cautelare tipica (la chiusura temporanea del locale), finalizzata alla chiusura del locale per la durata massima di cinque anni (comma 4), adottabile con la condanna, impedirebbe il ricorso al sequestro preventivo. La seconda, a quanto è dato capire, è basata sull'ulteriore rilievo che non sarebbe comunque consentito il ricorso al sequestro preventivo proprio perché la già rilevata prevista chiusura del locale, non consentirebbe la possibilità di procedere alla confisca del locale.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento deducendo l'erronea interpretazione delle norme di legge, con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, 79 e art. 321 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione. Sostiene il ricorrente l'insussistenza di alcun dato normativo che precluda il sequestro preventivo e la confisca del locale pubblico che venga impiegato per l'attività di vendita a terzi di sostanza stupefacente ex D.P.R. n.309 del 1990, art. 79. L'introduzione dello strumento cautelare previsto dal citato art. 79, commi 4 e 5, come più volte affermato in giurisprudenza, è una previsione che si aggiunge alle possibilità previste dall'art. 321 c.p.p. ma non varrebbe certamente ad escluderle.
Il ricorso è fondato.
Nella vicenda processuale de qua, all'indagato era stato evidentemente contestato il reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 79, comma 1.
Trattasi, come è noto, di quella fattispecie criminosa che, tra le altre, punisce la condotta di colui che adibisce o consente che sia adibito, cioè destinato ed adattato all'uso, un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si diano all'uso di dette sostanze.
La ricostruzione del giudicante sopra esposta è erronea e merita di essere accolto il ricorso del Pubblico Ministero.
A tal fine è utile una puntualizzazione della disciplina di riferimento, per apprezzare se e sulla base di quali norme possa in ipotesi procedersi alla "chiusura del locale" nel caso di contestazione della fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 79, comma 1.
In primo luogo, qualora il luogo del convegno illecito sia un pubblico esercizio, è previsto che alla condanna consegua la pena accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 79, comma 4). In secondo luogo, sempre nei confronti dei pubblici esercizi, per assicurare immediata efficacia alla risposta sanzionatoria, è previsto che la chiusura possa essere disposta dall'autorità giudiziaria anche nel corso del procedimento (cit. art. 79, comma 5). Trattasi, secondo fa migliore opinione anche dottrinaria, di una speciale misura cautelare interdittiva, diretta ad impedire all'imputato lo svolgimento di quell'attività economica il cui abuso ha reso possibile, agevolato o comunque occasionato la realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'articolo 79 (cfr. Cassazione, Sezione 6^, 14 dicembre 2000, Basalari). Va osservato per inciden, che proprio tale qualificazione giuridica consente di ritenere che per la concreta disciplina della misura de qua, trova applicazione quella contenuta nell'art. 287 c.p.p., e segg., laddove sono dettagliate in via generale le condizioni di applicabilità delle misure interdittive.
In terzo luogo, la chiusura del pubblico esercizio può comunque essere disposta in via cautelare anche amministrativamente, per un periodo non superiore ad un anno, dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della salute (articolo 79, comma 6):
trattasi, in questo caso, di una sorta di misura di prevenzione amministrativa.
Quanto esposto, però, non esclude affatto che possa procedersi, secondo le regole generali, al sequestro preventivo del locale ove si svolga l'attività criminosa di cui all'art. 79 e ciò in quanto sussista una correlazione indefettibile tra l'immobile e la commissione del reato: in tal caso, infatti, l'immobile non è dunque solo il luogo ove tale attività si compie - e che sarebbe realizzabile altrove -, ma è un quid inscindibile dall'illecito, ossia un mezzo indispensabile per l'attuazione e la protrazione della condotta illecita (cfr. Cassazione, Sezione 5^, 5 novembre 2006, Lupo).
In tale evenienza, per l'adozione del sequestro preventivo non rileva tanto la previsione di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2 (che correla la misura cautelarle alla successiva confisca) (come erroneamente ritenuto dal giudicante), quanto la previsione ordinaria di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1, onde la misura cautelare è finalizzata ad impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero, con specifico riguardo all'ipotesi criminosa de qua, ad impedire la protrazione dell'attività illecita, attraverso il sequestro preventivo del locale ove è tollerato l'uso delle sostanze stupefacenti.
È quindi evidente l'errore in cui incorso il giudicante quanto, apoditticamente, ha ritenuto che la disciplina speciale contenuta nell'articolo 79, afferente i provvedimenti adottabili a vario titolo per la chiusura del locale, impedisse concettualmente il ricorso alle norme generali in materia di sequestro preventivo.
Il provvedimento va annullato con rinvio, dovendo il Tribunale del riesame rivalutare il ricorso nel rispetto dei suesposti principi.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007