Sentenza 16 settembre 1999
Massime • 1
Con riguardo al procedimento disciplinare, regolato dall'art. 7 stat. lav., la prescritta contestazione dell'addebito al lavoratore deve essere precisa e puntuale, con l'indicazione specifica dei fatti addebitati; tale requisito di specificità può ritenersi soddisfatto anche quando la dichiarazione del datore di lavoro faccia riferimento, per una più precisa indicazione dei fatti, ad una precedente comunicazione al lavoratore medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/1999, n. 10019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10019 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente
Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI UI, domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Caburazzi e Sandro Ferrieri, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di VENEZIA, quale ente gestore del locale Casinò, in persona del sindaco prof. Massimo Cacciari, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34, presso l'avv. Nicolò Paoletti, che con gli avv.ti Giulio Gidoni e Gabriele Dalla Santa lo rappresenta e difende, giusta delega e come da delibera della giunta municipale, entrambe in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 22 del Tribunale di Venezia in data 29 gennaio 1996, depositata il 19 marzo 1996 (R.G. n. 108/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Nicolò Paoletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 febbraio 1994 il Pretore di Venezia rigettava l'impugnazione proposta da UI SO in ordine al licenziamento intimatogli dal comune di Venezia, gestore del locale casinò, ove l'istante aveva prestato la sua attività lavorativa come impiegato tecnico di gioco. A sostegno della sua pretesa l'attore aveva dedotto la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori per la generica contestazione dei fatti a lui addebitati e, comunque, la mancanza della giusta causa, poiché la condanna inflittagli in primo grado per il reato di associazione a delinquere non poteva integrare un valido motivo di recesso, essendo stata annullata in secondo grado.
Questa decisione, appellata dal soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con sentenza del 29 gennaio/19 marzo 1996. Ha osservato il Tribunale che le contestazioni degli addebiti, posti a base della adottata sanzione, erano contenute nella lettera del 24 marzo 1987 e di quella successiva del 21 agosto 1992, con la quale era stata richiamata la precedente, che la volontà di recedere dal rapporto proveniva dall'amministrazione comunale e non dalla commissione di disciplina, per cui ai fini della contestazione degli addebiti ciò che rilevava era quanto oggettivamente era stato comunicato al lavoratore, e che la lamentata rinuncia al primo procedimento disciplinare instaurato dal datore di lavoro non aveva inciso sull'ambito oggettivo della contestazione. Il giudice del gravame ha quindi ritenuto che il fatto accertato anche in sede penale, e cioè la partecipazione dell'appellante ad una "combine" presso il casinò nel Natale 1984, costituiva giusta causa di recesso.
Contro questa sentenza il SO propone ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste con controricorso il comune di Venezia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 e 1324 cod. civ. e difetto di motivazione. Premesso che i motivi del recesso adottato nei suoi confronti facevano riferimento alla sentenza penale di condanna del Tribunale e alla decisione della commissione di disciplina comunicata con lettera del 28 settembre 1992, censura la sentenza impugnata per non avere considerato la volontà espressa dai componenti della predetta commissione con la proposta di licenziamento, alla quale per l'art. 38 del contratto aziendale del 1985 e dell'art. 40 del contratto aziendale del 1990 il comune era tenuto ad adeguarsi: quella commissione aveva richiamato la sentenza penale di condanna in primo grado emessa nei confronti di esso SO e la normativa contrattuale che in tale ipotesi prevede il licenziamento, ma poiché la condanna era stata annullata in appello, il Tribunale avrebbe dovuto indagare sulle volontà dei singoli componenti della commissione - i quali avevano manifestato la convinzione che il medesimo SO non avesse partecipato al sodalizio criminoso e non si fosse appropriato di alcun provento delittuoso - "come espressione del comportamento tenuto dal collegio nel processo di formazione della maggioranza e quindi della deliberazione". Afferma che l'appropriazione indebita delle somme relative alla "combine" del Natale 1984 non aveva costituito motivo di licenziamento per la convinzione della commissione di disciplina circa la innocenza di esso SO. Critica inoltre la sentenza impugnata per non avere motivato, essendosi limitata ad affermare che al lavoratore era stato garantito il diritto di difesa, sulla novità della contestazione relativa all'omessa comunicazione ai propri superiori dei fatti di cui il medesimo SO era venuto a conoscenza, contestazione che probabilmente aveva indotto la commissione di disciplina a proporre il licenziamento. Sostiene infine che annullata in appello la condanna per l'associazione per delinquere, su cui era esclusivamente motivato il licenziamento, questo risultava privo di giusta causa e di giustificato motivo. Nessuno dei dedotti profili di censura può essere accolto. Per quanto concerne le doglianze relative alla omessa valutazione della volontà dei componenti della commissione di disciplina, i quali - ad avviso del SO - pur essendo in maggioranza convinti (due membri su tre) della innocenza del SO, avevano basato la loro proposta di licenziamento, in via esclusiva, sulla sentenza penale di condanna inflitta al SO per il reato di associazione per delinquere, per cui, una volta venuta meno in appello la condanna per il suddetto reato, assumevano rilevanza, le modalità di formazione della volontà della commissione di disciplina, si deve osservare che il Tribunale ha messo in evidenza come la volontà di recedere dal rapporto di lavoro in questione provenisse dal Comune, ente gestore del Casinò, all'esito del procedimento disciplinare compiutamente espletato, e che su di essa non potevano avere influenza le modalità di formazione della volontà in ordine alla proposta formulata dalla commissione disciplinare nell'ambito del predetto procedimento disciplinare.
Il ragionamento svolto dal Tribunale nel pervenire alla decisione adottata appare ineccepibile ed immune da errori e ciò che ha rilievo è che il licenziamento fosse stato adottato dal datore di lavoro a conclusione della inchiesta della commissione di disciplina e dopo il parere espresso dalla stessa. Nè, del resto, il ricorrente denuncia vizi della interpretazione della volontà quale chiaramente espressa dall'organo collegiale, ma deducendo che la proposta della commissione di disciplina sarebbe stata diversa se il presupposto considerato (la sentenza penale di condanna) in sede di formulazione della proposta non fosse stato sussistente, tende inammissibilmente a ricercare una volontà della medesima commissione nella formulazione della proposta di senso opposto a quella già espressa. Riguardo all'episodio della "combine" del Natale 1984 esso, compreso fra i fatti oggetto del procedimento penale instaurato a carico del SO, era stato ritualmente contestato in sede disciplinare allo stesso e non può essere evidentemente escluso dalla contestazione per l'interpretazione effettuata dal ricorrente della volontà dei membri della commissione di disciplina, i quali sarebbero stati convinti della innocenza del SO. Il terzo profilo di censura resta assorbito dalle considerazioni innanzi svolte.
Riguardo al rilievo che con l'assoluzione in appello del SO dal reato di associazione per delinquere il licenziamento rimarrebbe privo di giusta causa, il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione del ricorrente all'episodio ("combine") del Natale 1984, accertata anche in sede penale, fosse un fatto di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore, che giustifica il licenziamento. il quale apprezzamento è consentito al giudice civile, restando questi vincolato a norma dell'art. 654 cod. proc. pen. soltanto all'accertamento dei fatti materiali oggetto del procedimento penale, ma non alla loro valutazione: su questa nessuna influenza può avere la sentenza di assoluzione alla quale fa riferimento il ricorrente, che, pur accertando la sussistenza della più volte richiamata "combine" del Natale 1984 e della partecipazione ad essa del SO, ha escluso che tale fatto integrava il reato di associazione per delinquere.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 38 del contratto aziendale e violazione dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300. Sostiene che non avendo il datore di lavoro attivato la procedura prevista dall'art. 38 del contratto aziendale nei casi di mancata designazione del rappresentante delle organizzazioni sindacali in seno alla commissione di disciplina, si doveva ritenere la rinuncia al procedimento disciplinare inizialmente avviato, quello instaurato con la lettera del 21 agosto 1992 doveva essere considerato nuovo e diverso dal precedente, con la conseguenza che nessun effetto, ai finì della contestazione, poteva avere il richiamo operato alla lettera 24 marzo 19S7.
Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare il principio secondo cui è soddisfatto il requisito della specificità anche quando l'atto di contestazione faccia riferimento, per una più precisa indicazione dei fatti, ad una precedente comunicazione inviata al lavoratore (Cass. 23 gennaio 1988 n. 547); orientamento questo che è condiviso dal Collegio in considerazione delle finalità cui assolve la contestazione degli addebiti al lavoratore, di consentirgli cioè, una volta avuta piena cognizione delle accuse rivoltegli, di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. Il richiamo ad una precedente lettera, ove siano indicati gli elementi di contestazione, mette il lavoratore in condizione di rendersi conto degli addebiti che gli sono rivolti, senza che vi sia bisogno di una inutile ripetizione con altro atto delle medesime indicazioni. Peraltro lo stesso ricorrente lamenta la mancata specificità delle accuse soltanto per la ritenuta rinnovazione del procedimento disciplinare, la quale avrebbe eliminato qualsiasi effetto alla precedente contestazione, mentre è pacifico che i fatti posti a fondamento del licenziamento erano gli stessi della iniziale contestazione, per i quali era stata disposta la sospensione cautelare del lavoratore e retroagendo il recesso, come ammette lo stesso ricorrente, al 1^ aprile 1986, data di inizio della sospensione cautelare (v. pag. 2 del ricorso per cassazione). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e sostiene che dalle deposizioni dei testimoni IL e TO, escussi in primo grado, non era emersa la prova della partecipazione sia attiva che passiva di esso SO alla suindicata "combine", atteso che il TO aveva dichiarato di non sapere se il SO si fosse o meno accorto della "combine" medesima.
Anche questo motivo deve essere disatteso. Si deve infatti rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale deve soltanto indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze, che sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. La sentenza impugnata sfugge alle censure di insufficiente e contraddittoria motivazione che il ricorre muove in ordine alla valutazione dei due testimoni indicati (IL e TO), avendo evidenziato che le dichiarazioni rese da costoro trovavano riscontro in quanto accertato dal giudice penale, considerati tali elementi come ulteriori fonti del proprio convincimento.
Il ricorso deve essere dunque rigettato ed il SO, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 43.000, oltre a lire 3.500.000= (tremilionicinquecentomila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 1999