Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 24830
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Sentenza 24 aprile 2001

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Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art.484 cod.proc.pen.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt.219 e 222 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 24830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24830
    Data del deposito : 24 aprile 2001

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