Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art.484 cod.proc.pen.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt.219 e 222 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 24830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24830 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NI D'URSO - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI - Consigliere - SENTENZA
2. " ER CA " N. 3001
3. " RT GI " REGISTRO GENERALE
4. " NI AN " N. 46899/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato dal Tribunale monocratico di Nocera Inferiore con ordinanza in data 22/11/00 nel procedimento penale a carico di TR RI - nato il [...] - ed altri Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Fraticelli che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale collegiale di Nocera Inferiore.
Osserva:
Con decreto in data 2/3/99 il GUP del Tribunale di Nocera Inferiore ha rinviato TR RI e altri dieci imputati a giudizio davanti a detto Tribunale in composizione collegiale per rispondere di concorso in falso ideologico in atto pubblico aggravato continuato, truffa aggravata continuata e falso ideologico in certificati e autorizzazioni amministrative continuato. Davanti al Collegio si sono tenute tre udienze: nella prima, in data 14/6/99,sono stati dichiarati contumaci tutti gli imputati tranne due che erano presenti, e il dibattimento è stato rinviato al 18/10/99 per l'impedimento del difensore di uno di questi ultimi;
il 18/10/99 vi è stato un nuovo rinvio al 21/2/00, essendo questa volta impedito il difensore di uno degli imputati che erano stati dichiarati contumaci;
il 21/2/00 infine il Collegio, rilevato che il 2/1/00 erano divenute efficaci le disposizioni del D.L.vo 19/2/58 n. 51 che introdotto gli artt. 33 - bis e 33 - ter C.P.P. attributivi al Tribunale in composizione monocratica dei reati di cui gli imputati dovevano rispondere, ha fissato l'udienza per la trattazione del processo davanti al giudice monocratico norma degli artt. 219 e 222 comma 2 del decreto medesimo.
Ciò perché il Tribunale collegiale ha ritenuto che alla data in cui il suddetto provvedimento legislativo era divenuto efficace la costituzione delle parti non si fosse ancora perfezionata. Di diverso avviso è stato in proposito il Tribunale in composizione collegiale che, con ordinanza in data 22/11/00, ha sollevato di ufficio conflitto.
Il contrasto, rientrante nei casi analoghi previsti dal comma 2 dell'art. 28 C.P.P. (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 20/4/00, Giammillari), va risolto con la declaratoria di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
La norma transitoria di cui all'art. 219 D.L.vo 51/1998 stabilisce che, quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 484 C.P.P., i giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto medesimo proseguono con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e alla composizione dell'organo giudicante, e che negli altri casi i giudizi sono definiti sulla base delle nuove disposizioni.
Il controllo demandato al presidente del collegio dal richiamato art.484 C.P.P. consiste nella verifica della presenza delle parti private e dei loro difensori e, in caso di assenza non dovuta a legittimo impedimento, della validità delle notifiche e degli avvisi. Si tratta di accertamenti che riguardano la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti nel senso più ampio di questa espressione, condizione imprescindibile perché il dibattimento possa essere aperto, e la ratio della disposizione transitoria di cui all'art. 219 del D.L.vo 51/1998 è dunque chiaramente quella di far proseguire davanti allo stesso giudice solo i giudizi in cui già prima del 2/1/00 era possibile l'inizio delle attività dibattimentali.
Orbene, tale condizione non si era, nel caso di specie, anteriormente a quella data ancora realizzata, contrariamente a quanto si afferma nella ordinanza del Tribunale monocratico, perché in nessun momento gli imputati avevano tutti contemporaneamente avuto una valida assistenza, non bastando certo a garantirla la mera esistenza di un difensore di fiducia legittimamente impedito a comparire.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2001