Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B LA CORTE SUPR973 740 1 REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO IT ANG SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.10493/99 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron.22340 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 09/05/01Dott. Pasqu ale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copla studio sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L. il 18 LUG. 2001 ESSELUNGA S.p.a., in persona del vice presidente, IL CANCELLIERE Paolo de Gennis, in virtù dei poteri conferiti dal 1:35 1/3000 Consiglio di Amministrazione in data 22 luglio 1998,per ANCELLERIA atto Notar Ripamonti rep. 127496 del 23 luglio 1998, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso l'avv. Filippo Biamonti, che DE022406 la rappresenta e difende giusta delega in atti, €1,55 1.3000 CANCELLERIA unitamente all'avv. Manfredo Lavizzari del Foro 2288 di Milano;
ricorrente LDE022407 contro domiciliato in Roma, viaCHESSA MARIO, elettivamente I Attilio Regolo n. 19 presso l'avv. Vincenzo Farro, che 10 rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Giuseppe Russi del Foro di Milano;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio - 31 marzo 1999, n. 3465, RGAC n. 916 del 1998, cron. 5358; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Biamonti e Farro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale. ん 2 W SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza 21 gennaio 31 marzo 1999, il Tribunale Con - di Milano rigettava l'appello proposto dalla società per azioni ES avverso la decisione del 31 luglio 1998 del locale ET che aveva annullato il licenziamento per giusta causa del dipendente AR CH -intimato in data 17 marzo 1997 previa contestazione- disponendone la reintegrazione (e riconoscendo allo stesso il diritto al risarcimento del danno nella misura di cinque mensilità delle retribuzioni globali di fatto erogate). I giudici di appello osservavano, innanzi tutto, che al CH, addetto al reparto "general merchandise" con mansioni di capo reparto, di 3° livello (CCNL terziario), era stata mossa la seguente contestazione, con lettere del 27 febbraio e 7 marzo 1997: "In data 25 febbraio ultimo scorso, alle ore 15,00 circa, Lei deponeva in un cassonetto della spazzatura uno scatolone contenente n.6 confezioni di pupazzetti- carillon e n.5 paia di ciabatte da bagno per un valore complessi di lire 108.900. Si precisa che tali articoli risultavano essere perfettamente integri e quindi adatti ad essere resi alla sede come rimanenza di promozioni passate. Tanto Le contestiamo..." 3 I giudici di appello osservavano che il primo giudice aveva correttamente ritenuto di non ammettere la prova testimoniale dedotta dalla società, poiché non era stato "esaurientemente assolto" l'onere della contestazione. Il Tribunale mostrava di condividere l'assunto della società appellante secondo il quale, nel caso di specie, la contestazione, pur non escludendo l'ipotesi colposa, di sicuro non escludeva neppure quella dolosa, "non potendo sfuggire, per il preciso significato delle parole usate, il riferimento ad una condotta cosciente e volontaria". netturbini non "Ed invero la collusione con i terzi indifferente per rappresenta un elemento l'individuazione della mancanza di cui il lavoratore si è reso responsabile, per l'evidente ragione che, senza tale elemento, resta un'ipotesi di comportamento che può integrare, in concorso con l'elemento soggettivo della consapevolezza del suo carattere indebito, solo violazione dell'obbligo generale di fedeltà, restando al di fuori della struttura del fatto il fine di appropriarsi dei beni di proprietà aziendale". I giudici di appello, esaminando comunque il merito della vicenda, precisavano che appariva corretto il giudizio di sproporzione della sanzione adottata 4 rispetto al comportamento addebitato anche in valore dei beniconsiderazione del modesto asseritamente sottratti e del danno procurato all'azienda. Avverso tale decisione la società ES propone ricorso per cassazione con tre distinti motivi, illustrati da memoria. Resiste il CH con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Devono preliminarmente essere riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione. Deve innanzi tutto essere esaminato il ricorso incidentale proposto dal CH. Con il ricorso incidentale, il CH denuncia omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte appellata (art.360 n.5 codice di procedura civile). Osserva il ricorrente incidentale che il Tribunale pur avendo, correttamente, ritenuto ingiustificato il licenziamento e inammissibili le prove testimoniali dedotte sui fatti non originariamente contestati fattiR avrebbe invece errato nel ritenere provati contestati al CH e cioè la deposizione della merce ancora utilizzabile nel cassonetto. 5 Il ricorrente incidentale richiama sul punto le deposizioni rese dal teste RI, addetto al reparto, mettendone in dubbio l'attendibilità, e le pone a confronto con quelle degli altri due testimoni AR e SE. Il motivo è infondato. Infatti, spetta unicamente al giudice del merito la valutazione circa l'attendibilità dei testimoni. Il CH si limita a proporre una sua lettura delle dichiarazioni rese dai testi, diversa da quella adottata dal ET e confermata dai giudici di appello. I l ET aveva del resto sottolineato che non vi era alcuna ragione per ritenere inattendibile la deposizione del RI il quale aveva riferito di aver visto il CH depositare nel cassonetto i pupazzi carillon e le ciabatte da bagno in un pacco confezionato. I vizi della motivazione che legittimano il sindacato del giudice di legittimità non possono, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impugnata, rispetto a del 1002, quello preteso dalle parti (Cass. nn.3205 6752 del 1992, 1795 del 1987). 6 Il ricorso incidentale del CH deve pertanto essere rigettato. Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia omessa motivazione su questioni decisive prospettate dalla difesa della stessa società appellante e, comunque, rilevabili d'ufficio, nonché motivazione illogica e contraddittoria. Secondo la ricorrente principale, i giudici di appello avrebbero fornito, in ordine ai fatti contestati, una versione perplessa e contraddittoria, ammettendo da - che il CH avrebbe posto in essere una un lato cosciente e volontaria e dall'altrocondotta spiegando il comportamento del CH come una semplice negligenza. Il ET aveva giudicato eccessivo il licenziamento, sul presupposto della contestazione della sola fattispecie colposa. I giudici di appello, invece, avevano ritenuto contestati i fatti sia sotto il profilo della fattispecie dolosa che di quella colposa, ma non avevano affatto accertato, in concreto, quale di queste diverse fattispecie dovesse ritenersi provata. г "Dopo aver negato l'ammissibilità delle deduzioni istruttorie dirette a dimostrare i comportamenti dell'indomani degli addetti alla nettezza urbana, sul 7 rilievo che sarebbe stata necessaria la contestazione (al CH!) anche di tali comportamenti, il Tribunale ha dichiarato di condividere il giudizio del ET di sproporzione del licenziamento rispetto agli addebiti, tenuto conto del modesto valore dei beni e del danno procurato alla società". Secondo la ricorrente principale, in tal modo, il Tribunale avrebbe sostituito ad un giudizio del ET (del tutto sbagliato nelle premesse), un diverso giudizio perplesso sulle premesse, carente sul piano degli indispensabili accertamenti di fatto, del tutto incoerente rispetto alla ritenuta sussistente contestazione di illecito volontario. Va da sè sottolinea la società ES che il (e più invalore delle merci sottratte volontariamente generale l'entità del danno provocato volontariamente all'azienda da un dipendente investito di funzioni delicate e comprensive anche del controllo di merci e di altri lavoratori) non può avere rilevanza, о ne ha ben poca, ai fini del giudizio della sussistenza di una giusta causa ○ giustificato motivo soggettivo di licenziamento, pure invocato in via subordinata dalla idoneità del comportamento addebitato а compromettere г società ricorrente. Indispensabile, in casi del genere, è il giudizio sulla 8 irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi in tema di contestazione di mancanze (art.7 legge n.300 del 1970) e di licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo (artt. 2119 e 3 della legge n.604 del 1966), omessa motivazione su questioni decisive prospettate dalla parte e comunque rilevabili d'ufficio e motivazione illogica e contraddittoria (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Anche a voler ritenere secondo quanto affermato, con Tribunale che la motivazione singolare, dal contestazione al CH dovesse ricomprendere il comportamento altrui e cioè l'operato successivo dei netturbini (che il giorno seguente prelevarono a colpo sicuro dal cassonetto i beni ivi collocati dallo stesso CH, prima di rovesciare il restante contenuto nel tritarifiuti) , l'unica conseguenza da ciò derivabile sarebbe la inammissibilità delle deduzioni dirette a dimostrare tali fatti. In ogni caso, i giudici di appello avrebbero dovuto giustificato motivo di licenziamento. г stabilire se ricorreva, nel caso di specie, una condotta dolosa o solo colposa del CH, per decidere poi in ordine alla sussistenza di una giusta causa 9 Nulla di ciò era stato fatto dal Tribunale, che si era limitato ad accennare ad una non meglio identificata "violazione dell'obbligo generale di fedeltà" che riguarda, invece, ipotesi assai diverse da quella in esame. La società ricorrente richiama, infine, la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla necessità che nella contestazione siano esposti solo i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella loro concreta materialità. Non occorreva, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, la prova di un precedente accordo del CH con i netturbini, concretando lo stesso una semplice circostanza ulteriore di una fattispecie illecita già definita in tutti i suoi elementi essenziali. In altre parole, il CH era stato sicuramente in grado di fronte ad una contestazione dei fatti sufficientemente specifica di esercitare validamente il proprio diritto di difesa. Concludendo, secondo la società ES, il Tribunale aveva male applicato le norme di legge in tema di illecita, con la categoria R contestazione degli addebiti e di licenziamento causale, aveva confuso la contestazione di un fatto tale da concetare fattispecie specifico, di per sè delittuosa ○ comunque 10 : astratta della violazione del dovere di fedeltà, senza attribuire allo stesso alcun contenuto. Aveva, infine, confuso semplice. circostanze, magari importanti, ma sicuramente non decisive, (quali il comportamento dei netturbini, successivo al comportamento posto in essere dal CH) con gli elementi costitutivi della fattispecie illecita. Con il terzo ed ultimo motivo, la ricorrente principale denuncia omesso esame di questione decisiva prospettata dall'appellante e rilevabile d'ufficio (art.360 n.5 codice di procedura civile), sottolineando che il Tribunale non aveva neppure ritenuto di esaminare la fattispecie sotto il profilo della sua idoneità ad integrare almeno un giustificato motivo soggettivo di recesso, cosa sicuramente possibile anche a voler qualificare il comportamento del CH come semplicemente colposo. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro sono fondati nei limiti appresso specificati. I giudici di appello hanno svolto una motivazione non coerente sul piano dell'accertamento dei fatti e da tale premessa hanno tratto conseguenze contraddittorie stata valutata dal 2 in punto di diritto. La contestazione mossa al CH è 11 Tribunale sotto un profilo del tutto astratto e senza riferimento alla fattispecie concreta. Innanzitutto, i giudici di appello hanno affermato che, nel caso di specie, il datore di lavoro non aveva esauriente all'onere della assolto in modo non avendo indicato nella lettera di contestazione, dell'addebito il previo accordo del contestazione CH con i netturbini. In tal modo, tuttavia, i giudici di appello hanno mostrato di non tener conto del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale l'obbligo di contestazione è adempiuto quando vi sia esposizione degli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità (Cass. 28 settembre 1996 n. 8571). dell' addebito, necessaria in La previa contestazione licenziamenti qualificabili come funzione dei disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materalità, il fatto i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari ○ comunque comportamento in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 codice civile (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2238). 12 Non è invece richiesta l'indicazione delle disposizioni legali contrattuali violate e neppure la specificazione dell'elemento soggettivo (Cass. 20 ottobre 2000 n. 13905, cfr. anche Cass. 4175 del 1997, 8571 del 1996). I giudici di appello avrebbero dovuto stabilire, con un accertamento di fatto, che nel caso di specie è del tutto mancato, se la contestazione dei fatti fosse sufficientemente precisa da consentire al CH l'esercizio del diritto di difesa, anche con riferimento alla tipologia dell'obbligo che si assumeva violato, considerato che il comportamento addebitabile al CH poteva essere qualificato come semplice negligenza ovvero come comportamento volontar OS NT (con conseguenze assai rilevanti quanto alla valutazione della gravità del comportamento contestato). Il Tribunale non ha fornito una propria valutazione al riguardo, limitandosi ad osservare che il fatto addebitato, sotto un profilo astratto, poteva rientrare in entrambe le categorie. Ciò, dopo aver precisato che il significato delle parole usate faceva esplicito a riferimento ad una condotta cosciente e volontaria e quindi ad un comportamento doloso del CH. Il Tribunale non ha accennato ad possibile una Tooloso 28 Presidente NA Somnojamus 13 incapacità a testimoniare dei netturbini (sulla quale, peraltro, cfr. Cass. 8 settembre 1990, n. 7998). In ogni caso, netturbini avrebbero potuto deporre circa le modalità di rinvenimento della merce sottratta (ad esempio sul suo confezionamento) fornendo elementi utili per una valutazione dell'elemento soggettivo, e ciò anche a prescindere da un accordo del CH con terze persone. Il Tribunale non ha neppure considerato che l'esistenza di un accordo con i netturbini potesse risultare da altre circostanze oggettive (desumibili ad esempio dal comportamento in concreto tenuto dal CH in quella occasione). I giudici di appello hanno osservato che, in difetto di tale prova, rimaneva solo una ipotesi di comportamento che avrebbe potuto integrare "in concorso con l'elemento soggettivo della consapevolezza del suo indebito, solo violazione dell'obbligo generale di fedeltà". Con ogni probabilità, il Tribunale intendeva all'obbligo di diligenza, di semplicemente riferirsi cui all'articolo 2104 codice civile, per sottolineare che, nel caso di accertato comportamento colposo, al CH sarebbe imputabile solo di non aver posto tutta la diligenza dovuta nella conservazione dei beni della 14 nel cassonetto alcuni che società, disperdendone restituiti alla sede come avrebbero dovuto essere Negligenza, quindi, rimanenze invendute. trascuratezza, invece che sottrazione dolosa di beni di proprietà della società. Il Tribunale, tuttavia, non ha ancora una volta preso posizione sul punto, limitandosi а convenire, con la difesa della società appellante, che la contestazione non esclude l'ipotesi colposa ma non esclude quella "non potendo sfuggire, per il preciso dolosa i significato delle parole usate, il riferimento ad una condotta cosciente e volontaria". Anche le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello in ordine al valore lieve dei beni, si pongono in netto contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale in tema di licenziamento disciplinare e/o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, 15 : ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass. 17 febbraio 1999 n. 1330, 2 febbraio 1998 n. 1016, 23 dicembre 1997 n. 12986). Questa Corte, con indirizzo costante, ha ritenuto - in relazione a contestazioni di impossessamento abusivo di beni dell'azienda che ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato assenza о la speciale tenuità del e recesso non danno patrimoniale (che interessano invece ai fini della legge penale), ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (Cass. 22 ottobre 1998, n.10521, nn. 11806 del 1997, 11506 del 1997, 4212 del 1997, 154 del 1997, 10505 del 1993). In questa ottica e con riferimento al caso di specie, appare di tutta evidenza che altro è il gettare delle cose, per semplice negligenza, nel cassonetto dei rifiuti ed altro appropriarsi di merce della società, eventualmente con il concorso di terzi. necessaria in C Il ricorso pertanto deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto già enunciati: "La previa contestazione dell'addebito, di regola ་ ད se Thesidese Ш.ОМ 16 qualificabili licenziamentifunzione dei come scopo di consentire al lavoratore disciplinari, ha 10 l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materalità, il fatto о fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari comunque comportamento in violazione dei doveri di cui agli articoli 2104 e 2105 codice civile". "Il requisito della specificità degli addebiti contestati, di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 20 l'indicazionemaggio 1970, non richiede tuttavia né delle disposizioni di legge o contrattuali violate, né la specificazione dell'elemento soggettivo". "In tema di licenziamento disciplinare e/o per giusta causa, la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti non Va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi 17 ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo". contestazione di impossessamento"In relazione ad una abusivo di beni dell'azienda, ciò che rileva nella valutazione della proporzionalità tra l'assenza ○ la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti. Sotto tale profilo acquista, naturalmente, grande rilevanza l'elemento psicologico (dolo o colpa) riferito al soggetto". Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spede di questo giudizio. Rimane assorbito il terzo motivo del ricorso principale, con il quale la società denuncia il mancato esame della richiesta subordinata, riproposta in grado di appello, di accertamento della sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso. Come noto, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo è L ammissibile, ad opera del giudice ed anche d'ufficio, a condizione che tale conversione non importi la necessità di accertare fatti nuovi e diversi da quelli T non è di regola l'assenza o la speciale tonuità del downs patrimoniale, ma la ripercussione sul resports. 18 21 PresidenceМочно затороми й addotti dal datore di lavoro a sostegno del recesso (Cass. 6 giugno 2000 n. 7617).
P.Q.M.
la Corte riunisce ricorsi, rigetta il ricorso Tin incidentale ed accoglie il ricorso principale, cassa relazione alle censure accolte e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano, anche per le spese di Landobleder. questo giudizio. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001 + la scutensa impugnata IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Л огіно выпораний h IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 18 LUG. 20 CANCELLIERE h IL CANCELLIÉ R I O D G , O L L O B I D A T S O P M I A A D D E L , E A O T R O N T E S I * I C * E F D O 19