Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B 5 MATERIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUTARH LA CORTE SURREMA DI CASSAZIONE07255/03 7 putaria Composta dagli Ill.mi Sig.ri Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO .. G.N. 855/00 Consigliere Cron.16111 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud.14/11/02 Dott. Bruno Dott. Stefano BENINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE PROVINCIE 37, presso lo studio difeso dall'avvocatodell'avvocato CARLO QUATTRINO, ANTONIO BAJOCCHI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
PRIMO UFFICIO IVA ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 la sentenza n. 142/98 della Commissione 4129 avversO -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo TI IN, imprenditore edile, con ricorso in data 4-7-1995, impugnava l'avviso di rettifica del I° Ufficio Iva di Roma, per l'anno di imposta 1988, avente ad oggetto l'accertamento del valore dei beni strumentali adottati. L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con decisione n. 26/42/97, rigettava il ricorso. A seguito dell'impugnazione proposta dal TI, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la decisione in esame, rigettava il gravame, confermando quanto statuito dai primi giudici in ordine alla legittimità e fondatezza di detto avviso di rettifica. Affermava, in particolare, la Commissione di secondo grado che "il contribuente anche in questa sede non ha fornito prova documentale dell'asserito abbandono o rottamazione, alla data di cessazione dell'attività imprenditoriale, dei beni strumentali dichiarati e, pertanto, va ritenuta fondata la presunzione della loro cessione per il valore indicato in dichiarazione e, conseguentemente legittima la rettifica parziale operata dall'Ufficio Iva, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del DPR. n. 633/72". Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il TI, con atto proposto nei confronti del "Primo Ufficio Iva di Roma” e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in data 05-01-2000; ha depositato "atto di costituzione" l'Ufficio. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce, senza ulteriori specificazioni, “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto" per avere i giudici regionali basato il loro assunto “su una presunzione di presunzione". Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile. In base ad ormai più che consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass. n. 217/2002 m. 551478 e Cass. n. 1099/2002 m. 551922), in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione del contribuente avverso la decisione emessa in grado di appello dalla Commissione Tributaria Regionale è inammissibile se proposto nei confronti dell'Ufficio finanziario periferico, autore dell'accertamento impugnato, dovendo invece essere proposto a pena di inammissibilità nei confronti del Ministero delle Finanze e allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che, riguardando l'erronea individuazione nel ricorso del soggetto contro cui l'impugnazione è proposta, gli effetti patologici dell'atto non possono essere in alcun modo influenzati o sanati dalla notificazione, essendo quest'ultimo atto distinto e logicamente successivo. Nel caso in esame, il ricorso è diretto nei confronti dell'Ufficio periferico e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato: pertanto, l'impugnazione è viziata, avendo come destinatario un soggetto diverso da quello legittimato passivamente nella presente fase, e la notifica presso detta Avvocatura Generale, quale organo domiciliatario ex lege del Ministro delle Finanze, non potendo essere parte del giudizio in sostituzione di quest'ultimo, non sana il vizio in questione. Né, infine, può invocarsi il carattere unitario dell'amministrazione finanziaria, avendo il legislatore, nella materia del contenzioso tributario, chiaramente scelto il criterio della autonomia soggettiva ed amministrativa degli uffici periferici nei gradi di merito del giudizio (ai sensi, tra l'altro, del D.lgs. n. 546/92). Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato Ufficio comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
ESENTE REGISTRAZIONE AI SENSI DEL ... 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. & N. 5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. TRIBUTARIA MATERIA In Roma, il 14-11-2002 Il Presidente L'estensore Co ll usion Shoh IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO CANCELLERIA 2 MAB 2003 Roma IL CANCELLIERE C1