Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17667 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' P667/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LO D CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 5979/00 - Rel. Consigliere Cron. 4518 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- Rep. + Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.28/05/02 Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S.,- ISTITUTO NÓAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EC IO OC;
2002 intimato 2434 avverso la sentenza n. 379/99 del Tribunale di -1- POTENZA, depositata il 28/04/99 R.G.N. 2599/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 28/05/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per Т l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31 dicembre 1990 IO CC Pecoraro, premesso che con decorrenza 1° novembre 1988 1'INPS gli aveva revocato 10 assegno ordinario di invalidità, lo conveniva in giudizio davanti al Pretore di Potenza chiedendo che venisse riconosciuto il diritto revocatogli. Il Pretore adito, disposta consulenza tecnica, accoglieva la domanda dell'assicurato. L'INPS interponeva appello sollecitando, in riforma della sentenza pretorile, il rigetto della domanda del Pecoraro. Disposta nuova consulenza tecnica, il Tribunale di Potenza con sentenza in data 21 gennaio 1999/28 aprile 1999 con il dispositivo rigettava l'appello osservando, però, in motivazione chedell'INPS sulla base della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in appello il complesso patologico dello assicurato, considerato unitariamente, non era invalidante e che, in conseguenza, andava rigettata la domanda del Pecoraro. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico articolato motivo di ricorso lo INPS denunzia nullità della sentenza impugnata in conseguenza della sua contraddittorietà tra la dell'acco-motivazione, estesa а giustificazione glimento dell'appello dell'Istituto, e il dispo- sitivo contenente il rigetto dell'appello medesimo;
nonché omessa motivazione della sentenza impugnata in relazione al comando di rigetto dell'appello contenuto nel dispositivo. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata mentre in dispositivo contiene il rigetto dell'appello dell'INPS e, quindi, la conferma della sentenza pretorile impugnata che aveva accolto la domanda, in motivazione, invece, contraddittoriamente afferma che sulla base della consulenza tecnica rinnovata in appello e condivisa, l'appello dell'INPS andava accolto e, in conseguenza, che andava rigettata la domanda dell'assicurato, il cui complesso pato- logico, considerato unitariamente, non riduceva la sua capacità di lavoro a meno di un terzo. Il riscontrato ed evidente contrasto tra motivazione e dispositivo non consente di indivi- impugnata una motivazioneduare nella sentenza idonea a suffragare il concreto comando contenuto A diritto Questo nel ritiro del lavoro, nel dispositivo. lettura attraverso la sua lettera in udienza, viene a configurasi come un comando estremamente rilevante ed eseguibile, in pendenza dell'appello, ancor prima che venga depositata la motivazione (v. art. 431 secondo comma c.p.c.) e, quindi, non હૈ modificabile da parte dello stesso giudice che l'ha emanato, nemmeno con la procedura di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. (v. Cass. 17 dicembre 1995 n. 12223). Ne consegue che la motivazione che non consente, come nella specie, per il suo stridente contrasto con il dispositivo letto in udienza, di individuare la ragione del comando in esso contenuto va considerata come mancante e, perciò, omessa ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. (v. per tutte: Cass. 4 luglio 2000 n. 8496). 01Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Salerno.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 28 maggio 2002 il Presidente: bytical bull Il Cons. extensore: Matale Capiteriis ESENTS DA IMPOSTA DI BOLLO, DI EGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depos Concelleria SALLA LPGA 11/973 N. 533 11DJC. 2002 Ogs CANCELLIERE 16