Sentenza 17 novembre 2017
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, è ammissibile l'istanza di ammissione allo stato passivo del credito ipotecario presentata prima che la confisca sia divenuta definitiva, pur se il termine per proporre istanza di ammissione del credito non sia ancora iniziato a decorrere. (Fattispecie relativa a confisca divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alla quale la Corte ha precisato che tale termine, previsto dal legislatore all'art.1, comma 205, della citata legge, ha natura acceleratoria, sicchè l'istanza proposta prima della sua decorrenza è coerente con le esigenze di velocizzazione alla base della disciplina normativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2017, n. 8764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8764 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2017 |
Testo completo
08764-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/11/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1416/2017 GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE ANGELO CAPUTO N.24365/2017 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A. avverso il decreto del 26/04/2017 del TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 aprile 2017, il Tribunale di Roma in funzione di Tribunale della prevenzione ha dichiarato inammissibile l'istanza de! 28 giugno 2013 con la quale l'istituto bancario Banca popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. chiedeva, ai sensi dell'art. 1, comma 199, L. 24 dicembre 2012 n. 228, l'ammissione del credito di euro 1.388.352,78, derivante da un mutuo concesso alla s.r.l. "Le Due Torri" dall'istituto di credito in data 1 giugno 2010 e garantito da ipoteca su un immobile di proprietà della suddetta società, immobile oggetto di confisca di prevenzione con decreto del Tribunale di Roma del 30 marzo 2012, misura divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2013. La motivazione a sostegno della ritenuta inammissibilità dell'istanza fonda sulla anteriorità della domanda della parte rispetto alla data della definitività della confisca.
2. L'istituto di credito, a mezzo di difensore munito di procura speciale, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, con il terzo dei quali ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale.
2.1. Con un primo motivo, l'impugnante ha denunziato violazione di legge processuale in relazione all'art. 1, commi 194, 198, 199 e 205 L. 228/2012 giacché erroneamente il Tribunale adito pronunziandosi oltre quattro anni dopo la presentazione dell'istanza aveva ritenuto inammissibile l'istanza - presentata prima della definitività della confisca, nonostante alcuna disposizione prevedesse tale sanzione e nonostante, al momento della decisione sull'istanza, la confisca fosse divenuta definitiva.
2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione poiché il Tribunale, sancendo l'inammissibilità ad oltre quattro anni di distanza dalla data di presentazione dell'istanza, aveva precluso al ricorrente di prenderne atto e, così, di depositare un'istanza tempestiva nei 180 giorni dalla definitività della confisca.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 205 e 206 L. 228/2012 per contrasto con gli artt. 2, 24 e 117 Cost. e con l'art. 6 CEDU, spiegando che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dopo una prima comunicazione del 30 aprile 2013, con cui, in risposta ad apposita richiesta, aveva informato della non definitività della confisca non aveva pubblicato alcuno specifico avviso sul proprio sito, né aveva effettuato apposita comunicazione circa la definitività della confisca, così come notizie in tal senso il difensore non aveva potuto attingere dalla Cancelleria della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma, nonostante reiterati accessi. Traendo spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 1977, dunque, il ricorrente ritiene che l'art. 1, comma 205, L. 228/2012 sia incostituzionale nella parte in cui non dispone che il termine decadenziale di 180 giorni decorra dalla comunicazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno. 2 2.1. L'opportuno inquadramento normativo della questione impone di rammentare che, secondo le disposizioni contenute nei commi 199 e 205 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, i creditori titolari di garanzie reali sui beni confiscati cui si applica la legge citata (perché il procedimento di prevenzione nel quale sono coinvolti tali beni è iniziato prima del 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) hanno 180 giorni di tempo per proporre domanda di ammissione al credito, sì da vedere soddisfatto il loro diritto, in presenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge;
tale diritto sarà soddisfatto sulla liquidità che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ricaverà dalle operazioni previste dal comma 201. Il termine, previsto a pena di decadenza, ha una decorrenza differenziata: a norma del comma 199, esso decorre dall'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2013) per le confische disposte prima di tale data mentre, secondo la previsione del comma 205, decorre dalla data di definitività della confisca per quelle divenute irrevocabili dopo tale data. Sulla natura decadenziale del termine non vi è dubbio, essendo testualmente prevista;
essa è legata all'esigenza di certezza, stabilità e tempestiva definizione dei rapporti giuridici che fanno capo ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati, anche in funzione del coordinamento col termine successivo stabilito dal comma 201 per gli adempimenti liquidatori posti a carico dell'Agenzia (Sez. 1, n. 36626 del 12/04/2016, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 267609; Sez. 1, n. 20479 del 12.02.2016, Banco Popolare Soc.coop., Rv 266891); per le evidenti ragioni di razionalizzazione dei tempi per la definizione della procedura e delle attività che vi sono connesse sottese alla previsione del termine, a quest'ultimo va altresì attribuita natura acceleratoria.
2.2. Se questo è, in estrema sintesi, il quadro normativo di riferimento, all'analisi delle ragioni specifiche che conducono ad accogliere il ricorso, deve altresì premettersi che alla vicenda in esame si applicava il termine di cui al comma 205, vale a dire quello decorrente dalla definitività della confisca, intervenuta dopo l'entrata in vigore della L. 228/2012 e che l'istanza è stata effettivamente presentata il 28 giugno 2013, prima della definitività della confisca, verificatasi il 16 ottobre 2013. A tale dato va aggiunto che l'istanza, così come lamentato dal ricorrente, è stata esaminata quasi quattro anni dopo la sua presentazione, in un momento in cui la confisca, che non lo era quando era stata presentata l'istanza, era divenuta definitiva. 3 2.3. Orbene, come anticipato e come sostenuto anche dal Procuratore generale, il primo motivo di ricorso è fondato in quanto deve pienamente condividersi la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 36626 del 12/04/2016, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., Rv. 267609; Sez. 1, n. 36627 del 12/04/2016, Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.p.a., non mass.) che ha ritenuto che l'istanza depositata prima della definitività della confisca non possa essere ritenuta inammissibile. Ciò lo si deduce in primo luogo dal dato testuale, vale a dire dalla circostanza che tale sanzione è ricollegata solo alla presentazione di una domanda oltre il termine di legge, il che non autorizza a riconnettere sanzioni processuali a casi non espressamente previsti. Ma alla medesima conclusione si giunge anche argomentando circa la natura del termine che, avendo, come detto, carattere acceleratorio, non vede tradita la ratio sottesa alla sua introduzione dall'ammissibilità di un'istanza che non comporta alcun ritardo ma, anzi, una velocizzazione dei tempi - nella tabella di marcia prevista dal legislatore. Peraltro, nel caso di specie come in quelli esaminati dalla prima sezione, il consolidamento degli esiti della procedura di prevenzione, che mancava al momento della presentazione dell'istanza, si era ampiamente avuto al momento in cui il Tribunale ha assunto la decisione impugnata, con la definitività della confisca, sicché l'organo decidente era nelle condizioni di valutare l'accoglibilità, nel merito, della domanda di parte. Non si può, infine, tacere circa il fatto, parimenti rimarcato nel ricorso, che la ritardata decisione sull'istanza non ha consentito alla parte di prendere atto della ritenuta inammissibilità, di determinarsi entro i 180 giorni dalla definitività della misura ablatoria e, dunque, di riproporre la domanda nel termine suddetto. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, che la vaglierà alla stregua dei principi sopra enunziati.
3. La questione di legittimità costituzionale, vista la decisione assunta, è irrilevante per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnato provvedimento con rinvio al Tribunale di Roma per il giudizio. Così deciso il 17/11/2017. epositato in Cancelleria Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Paola Borrelliher Bul. D 22 FEB 2018- Rome. IL CANCELLIERE Rossana Cacace 4