Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
ΕΓΡΟΡΟ Ο ΙΤΑΛΙΑΝΟ0 104 1/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto testamento pubblic SEZIONE SECONDA CIVILE nicofacite naturale del tertatene Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente 1 R.G.N. 20364/98 Cron. 256 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - 318 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 09/11/00 Consigliere CORTE GUPTES DICASSAZION Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere Richieste cealg studio ha pronunciato la seguente SOLE 24 ORE dal 6000 SENTENZA 25 GEN. 2001 per dip sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE SAGLIMBENE ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO, 111, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO D, difesa dagli avvocati MIRONE ANTONINO, FARINA VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IA AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI B, difesa dall'avvocato TESTONI BLASCO FERDINANDO, 2000 giusta delega in atti;
1812 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 492/97 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Antonino MIRONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 1984, NN SS conveniva, innanzi al Tribunale di Catania, OS SA, esponendo che il 14 dicembre 1983 era deceduta in Catania SE SS, nata nel 1900, della quale sarebbe stata erede legittima se con testamento pubblico del 10 giugno 1976, però fatto quando era priva della capacità d'intendere e di volere, non avesse disposto delle sue sostanze in FA della sorella AN SS, poi premorta alla testatrice, e della convenuta OS SA, con attribuzione alla prima dell'usufrutto ed alla seconda della nuda proprietà di tutti i suoi beni. Chiedeva, quindi, l'annullamento di quel testamento per incapacità naturale della testatrice, l'apertura della successione legittima in suo la condanna della convenuta OS FA e SA a rendere il conto della gestione del patrimonio ereditario con rimborso di quanto era stato percepito si sarebbe potuto percepire, oltre al risarcimento dei danni. OS SA resisteva alla domanda e, al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della controparte al risarcimento del 3 danno causato dall'avvenuta trascrizione della domanda. Con sentenza pubblicata il 7 novembre 1989, il Tribunale di Catania rigettava le domande dell'attrice e della convenuta. Entrambe le parti interponevano gravame: NN SS in via principale e OS SA in via incidentale. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, la Corte d'appello di Catania, con sentenza pubblicata il 21 luglio 1997, in riforma della decisione del Tribunale, annullava il testa- mento pubblico di SE SS, ne dichiarava aperta la successione legittima in FA di NN SS, condannava OS SA a rilasciare i beni caduti in successione ed a rendere il conto della loro gestione con rimborso dei relativi frutti dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, rigettava infine la domanda riconvenzionale di OS SA. Per la cassazione di tale sentenza, OS Saglim- bene ha proposto ricorso in forza di tre motivi, illustrati anche con successiva memoria. NN SS, cui il ricorso è stato notifi- cato il 20 ottobre 1998, ha resistito con controri- corso notificato il 10 dicembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del controricorso perché, а fronte della rituale notifica del ricorso in data 20 ottobre 1998, tale atto risulta essere stato notificato alla ricorren- te soltanto il successivo 10 dicembre, e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 370 c.p.c.. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 194 c.p.c., in relazione all'art. 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte di merito abbia fatto propri i risultati della disposta consulenza tecnica d'ufficio, pur avendo adottato il consulen- te tecnico un improprio metodo d'indagine sulla capacità di intendere e di volere della de cuius SE SS al momento del testamento pubblico del 10 giugno 1976. Il consulente tecnico d'ufficio, precisa la ricor- interpretando l'accertamento demandato-rente, mal gli dalla Corte di merito, ha ritenuto di poter liberamente scegliere fra il materiale probatorio disponibile soltanto quello utile a dare una risposta negativa sulla capacità d'intendere e di 5 volere della testatrice, così peraltro ignorando la stessa deposizione del teste RO, medico curante della testatrice sino a cinque/sei anni prima della di lei morte (avvenuta il 14 dicembre 1983), il quale aveva escluso manifestazioni di anormalità della paziente all'atto delle visite da lui effettuate. Un così improprio metodo d'indagine ha portato il d'ufficio a prospettare, aconsulente tecnico distanza di oltre un decennio dalla morte della testatrice, che la stessa fosse affetta al momento del testamento, nel 1976, da sindrome di Alzheimer al secondo stadio, mai prima diagnostica, il che era stato pur contestato in forza dei contrari rilievi del consulente tecnico di parte, dottor Lania, secondo cui la testatrice era affetta da "demenza arteriosclerotica", che, diversamente dalla patologia alzheimeriana, non aveva effetti devastanti nelle sue fasi iniziali. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.C., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia ammesso la pur sollecitata consulenza tecnica collegiale, che si imponeva a fronte di quanto innanzi osservato col 6 primo motivo di ricorso. Ne censura poi la decisione di annullamento del testamento in oggetto per aver "liquidato", senza darne adeguata motivazione, la prova raffigurata dalla deposizione del teste RO, che il giudice di primo grado aveva qualificato di valenza maggio- re rispetto alle altre, e per aver infine omesso di valutare il contenuto e la stessa forma pubblica -entrambi - elementi del testamento, costituenti discussa capacità di utili di valutazione della intendere e di volere della testatrice al momento dell'atto. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c., nonché vizi di motivazione, la ricorrente si duole dell'incapacità di intendere eche l'accertamento di volere della testatrice sia stato operato e disposto non già con riguardo al "momento" in cui la stessa fece testamento, come prescritto dalla citata norma, bensì con riferimento al “tempo" di stesura di tale atto. I motivi esposti, che per ragioni logiche vanno esaminati secondo ordine diverso da quello formula- to in ricorso, non sono meritevoli di accoglimento. Infondato, invero, è il terzo motivo di ricorso, 7 che precede gli altri sul piano logico. L'accertamento negativo della capacità di testare della de cuius, infatti, risulta essere stato effettuato dalla Corte di merito con riguardo al momento in cui fu fatto il testamento, giusta il disposto dell'art. 591 comma secondo n. 3 c.c.. Tanto traspare dal complessivo esame della sentenza iimpugnata, che, seppure adopera prevalentemente termini del tempo del testamento in luogo di quelli più propri e specifici ed anch'essa utilizzati del momento del testamento, evidenzia come la Corte di merito abbia inequivocamente fondato l'accertamento dell'incapacità naturale della testatrice riferen- dosi al momento in cui fece testamento, in confor- mità delle conclusioni del consulente tecnico ed'ufficio, specialista in malattie nervose mentali, che, per l'appunto, vengono così riportate in "sentenza: al momento di testare SS SE era affetta da demenza di Alzheimer al 2° stadio e che tale stato di infermità psichica - a carattere cronico e progressivo, con compromissione precoce delle funzioni psichiche superiori- rendeva il soggetto incapace di intendere e di volere, con inducibilità dalla volontà altrui". La Corte di merito, dunque, non è incorsa nei S denunciati e peraltro non meglio precisati vizi di motivazione sul punto, né nella pretesa violazione o falsa applicazione dell'art. 591 comma secondo n. 3 c.c., che, a scopo di maggiore precisione, ossia per meglio precisare che la capacità d'intendere e di volere deve esistere nel momento in cui è fatto il testamento, ha sostituito la parola "momento" all'altra "tempo", dapprima adoperata dal codice civile del 1865 (art. 763). Infondato, altresì, è il secondo motivo di ricorso. In effetti, le censure, con esso motivo svolte e sostanzialmente propositive di questioni già sollevate in grado d'appello, trovano risposta sentenza impugnata, lì dove, eviden-nella stessa ziata l'inconciliabilità in sé del testimoniale acquisito, raffigurato da deposizioni contrastanti sulla sanità mentale della testatrice al momento in cui fece testamento, così da rendersi opportuno l'espletamento di una consulenza tecnica al riguar- do, sottolinea che tale e disposta consulenza tecnica si è segnatamente attenuta ai formulati quesiti di valutazione della capacità d'intendere e di volere della testatrice sulla base della docu- mentazione medica acquisita, confrontandone poi le conclusioni con le contraddizioni stridenti della 9 prova testimoniale. Così operando, è precisato in sentenza, il consu- lente tecnico d'ufficio non ha prestato attenzione soltanto alle testimonianze FAvoli alle proprie conclusioni, ignorando le altre contrarie, ma, sulla base della documentazione medica acquisita, in particolare raffigurata dall'indagine svolta dal dottor Costanzo nel 1981, nell'ambito del procedi- mento d'interdizione avviato
contro
SE SS, e dall'ulteriore indagine svolta dal dottor Lombardo nel 1983, ha specificamente consta- tato che "l'accertamento del 1981 delineava già, a carico della persona, uno stato di totale disorien- tamento temporo-spaziale, di disorganizzazione del linguaggio ridotto ad una insalata di parole, un'incapacità di svolgere i normali gesti della vita quotidiana, e che queste manifestazioni senza ombra di dubbio già all'epoca palesavano una sindrome tipica del secondo stadio avanzato della sindrome alzheimeriana;
successivamente, nel 1983, dal dott. Lombardo rilevata giunta al 3° stadio di evoluzione (sfacelo mentale). E poiché il decorso clinico delle sindromi alzheimeriane varia da due ai dieci anni, da qui il consulente ha derivato che la SS al tempo del testamento era entrata 10 nel secondo stadio della malattia, implicante deterioramento intellettivo inoltrato delle funzio- ni psichiche superiori (memoria, orientamento linguaggio, prassia e gnosia) da impedire alla testatrice sia la capacità di valutare la portata ed il significato dei propri atti, sia la capacità di liberamente autodeterminarsi, rendendola induci- bile alla volontà altrui". La Corte di merito, dunque, che si è dato carico di dare adeguata e coerente motivazione sul perché fossero da condividersi i risultati della disposta consulenza tecnica d'ufficio, rispondendo peraltro alle contestazioni sollevate al riguardo, non risulta essere incorsa nelle denunciate violazioni о false applicazioni di norme di diritto, né nei vizi di motivazione, che le vengono attribuiti per aver fatto propri quei risultati di consulenza, segnatamente fondati sulla valutazione scientifica della documentazione medica acquisita, in un del testimo- contesto di stridenti contraddizioni niale agli atti. La valutazione delle prove è invero rimessa ex art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice, salvo che la legge non disponga altrimenti, ed il giudice non ha l'obbligo di esaminare analiticamen- 1 1 te in sentenza tutti gli argomenti addotti dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni, motivazione sia essendo sufficiente che nella logico seguito chiaramente illustrato il percorso per giungere alla decisione e sia comunque desumi- bile la ragione per la quale ogni diversa prospet- tazione anche tecnica sia stata disattesa, né è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisti quando dalla motiva- zione risulti che il suo convincimento, basato su alcuni di tali elementi, si sia formato avendo presenti anche gli altri non menzionati (v. ex plurimis Cass. 8240/97, n. 5169/97, 8767/96, n. 7568/95, n. 2631/95, n. 6752/92 e n. 6702/91). Non ha pregio, infine, il secondo motivo di ricor- SO, articolato nei sopraindicati profili di censura della mancata ammissione della consulenza tecnica collegiale, dell'immotivato esame della deposizione del teste RO e della mancata valutazione del contenuto e della forma pubblica del testamento annullato. Ed invero, il primo profilo di censura è inconfe- rente, raffigurato -com'è- in ragione di una pretesa inutilizzabilità della disposta ed espleta- ta consulenza tecnica (individuale), che, invece, 12 era ben utilizzabile ai fini della decisione, per quanto innanzi chiarito nell'esame del primo motivo di ricorso e per quanto esplicativa del fatto che la testatrice, nel momento in cui fece testamento, era affetta da sindrome di Alzheimer al secondo stadio, diagnosi specifica -questa- di demenza neurologica rispetto a quella più generica di demenza arteriosclerotica, che la ricorrente, a fini di nuove e collegiali indagini tecniche, rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito, assume prospettata dal suo consulente di parte. Non ha pregio, poi, il secondo profilo di censura, relativo alla deposizione del teste RO, e per le considerazioni sopra svolte, posto che la Corte di merito ha mostrato di aver considerato ai fini della decisione l'intero materiale probatorio, inclusa la pur non menzionata (in sentenza) deposi- zione del teste RO, e che, in un contesto siffatto di utilizzazione integrale delle prove, il giudice non è tenuto ad esaminare singolarmente in sentenza tutti gli elementi di prova acquisiti. Non ha pregio, infine, il terzo profilo di censura, relativo alla mancata valutazione del contenuto e della forma pubblica del testamento in oggetto. 13 Quand' anche non abbia espresso specifica argomenta- zione al riguardo, la Corte di merito ha mostrato di aver preso in esame anche tali elementi, com'è reso evidente dallo stesso tenore della sentenza impugnata, che, dopo aver chiarito in narrativa la forma pubblica del testamento e le volontà in esso testatrice, ha appunto dispostoespresse dalla l'annullamento del "testamento pubblico col quale il 10 giugno 1976 SS SE dispose dei propri beni istituendo la sorella AN (premor- usufruttuaria generale e SA OSta) erede universale per la nuda proprietà..”. La mancanza di specifica argomentazione sul punto si ricollega, evidentemente, al ritenuto difetto di significativo ed apprezzabile valore probatorio degli elementi in parola, che è giudizio proprio del giudice di merito nell'ambito del più generale potere di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento e, ma nella specie non ricorre ipotesi di tal genere, salvo che la legge disponga altrimenti. L'ordinamento giuridico, infatti, non prevede misura ○ limiti della prova sullo stato d'incapacità di intendere e di volere del testatore nel momento in cui fece testamento, così che tale 14 stato può essere provato con ogni mezzo, anche tramite presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Né l'eventuale forma pubblica del testamento, (art.ricevuto dal notaio in presenza di testimoni 603 C.C.), realizza eccezione al riguardo, posto fino ache la pubblicità dell'atto fa piena prova, querela di falso, della provenienza del documento dal notaio che lo ha formato, nonché delle dichia- razioni del testatore e degli altri fatti che lo stesso notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 C.C.), e, tra questi, l'accertamento dello palesemente non rientra effettivo stato di sanità mentale del testatore (cfr. Cass. n. 4939/81, n. 2536/68 e n. 2152/66). Il profilo di censura in esame, dunque, è privo di pregio, e tale rimane anche a valutarlo nella ipotizzata prospettiva del mancato esame di elemen- ti utili ai fini della decisione sulla sanità mentale della testatrice, posto che il raffigurato contenuto del testamento in oggetto e la sua forma pubblica, alla stregua di quanto innanzi chiarito (anche con riguardo al complesso del materiale probatorio in atti), non presentano il dovuto carattere di decisività, così da comportare ogget- 15 tivamente una decisione diversa da quella adottata dalla Cortedell'annullamento dell'atto, di merito. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimata alcuna difesa oltre quella del controricorso, che in principio s'è rilevato essere inammissibile e, quindi, inapprezzabile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 9.11.2000, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente est. cons. Fire Аработи aucetco IL CANCELLIERE C1 80000 France Catania 330000 Roma 25 GEN 2001 IL CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 18 OTT. 29, Registrato in d a Serie 4 versate £. 330.000 versat lire TRECENTO TRENCAMILA) o p. Il Dirigento Area Serviz (Dott.ssa Maria Grazia Di FPPO) #Responsabile Servizio Atti Giudiziari N (Dr M RACEICH 16