Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
O 2 7 L - L 0 1 O - Co 51 18 /0 1 6 B 2 I L E D D 2 A 4 T 6 S . R O . REPUBBLICA ITALIAN P P . R D M I O . l A l a POP O ITA ANG D . b E a t T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 N 4 E . Oggetto S t ESPROPRIAZIONE: r E a SEZIONE PRIMA CIVILE INDENVITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6727/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere ...1973 Cron. Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep.1807 Dott. Francesco IA FIORETTI Ud. 11/01/2001 Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SCHEMBARI GIUSEPPINA, SCHEMBARI EMMA, SCHEMBARI per diritt 6000 MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE 6 APR. 2001 IL CANCELLIERE 11, MAZZINI presso l'avvocato TOBIA G. 1 rappresentate e difese dall'avvocato CASSI' CANCELLERIA CRISCIONE PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrenti
contro
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12, Richiesta copia studio 2001 , rappresentato e difeso presso l'avvocato GIANNARINI M. dal Sig. TOBIA 6000 ato GIOVANNI GURRIERI, giusta mandato per diritti ✓ 64 dall'avvoc a 11 2.7 GIU, 2001- IL CANCELLIERE margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 460/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 27/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica dell'11/01/2001 dal Consigliere Dott. Mario udienza ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo Con delibera 26.4.1983 il Comune di Ragusa dispone- va l'occupazione temporanea e d'urgenza di un terreno esteso mq. 2.280, distinto al locale catasto alla par- tita 8.901, fg. 97, p.lla 203 di proprietà di EL HE. Con decreto in data 20.4.1989 il terreno veniva espropriato e con atto del 26.4.1996 la P.A. informava le eredi di EL HE, nelle more deceduto, che LIRE 1500 la Commissione tecnica provinciale aveva determinato il CANCELLER valore venale del terreno in £ 57.000 al mq. Con atto di citazione notificato in data 20.6.1990 0125399 GI, MM e IA HE, quali eredi di Mi- 0125398 chele HE proponevano opposizione alla stima, 0125337 2 AY690447 Ab AY690446 convenendo avanti alla Corte di appello di Catania il Comune di Ragusa, al fine di sentir determinare la giu- sta indennità di espropriazione dovuta loro, nonchè l'indennità di occupazione legittima. Con diversa delibera in data 8.1.1980 il Comune di Ragusa disponeva l'occupazione temporanea e d'urgenza di altri due stacchi di mq. 820 e 115, distinti rispet- tivamente al locale catasto alla partita 902 fg. 97, p.lla 203, di proprietà indivisa di EL e VA HE. Con decreto del giorno 8.3.1986 veniva disposta l'espropriazione dei fondi e con atto del 4.7.1996 la P.A. comunicava agli espropriati che la Commissione tecnica provinciale aveva determinato in £ 50.000 al mq. il valore venale dei beni ablati, al momento della pronunzia del decreto di espropriazione. Con atto di citazione notificato in data 9.8.1996 le sorelle HE nonchè IA NN, quale pro- curatore speciale di HE VA, proponevano opposizione alla stima, convenendo avanti alla Corte di appello di Catania il Comune di Ragusa, al fine di sen- tir determinare la giusta indennità di espropriazione, nonchè l'indennità di occupazione legittima. Costituitosi in giudizio il Comune di Ragusa chie- deva la reiezione della domanda, essendo congrua l'in- 3 dennità determinata dalla Commissione tecnica provin- ciale;
chiedeva altresì la decurtazione del 40% del- l'indennità stessa in quanto non accettata dalle ricor- renti. Con sentenza in data 27.5.1998 la Corte di appello di Catania accoglieva per quanto di ragione l'opposi- zione alla stima e determinava il valore delle aree ri- spettivamente in £ 27.211.516 e in £ 81.403.524. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- Long pello propongono ricorso fondato su due motivi, illu- strato con memoria, GI, MM e IA HE, anche nella qualità di eredi di HE VA, nelle more deceduto. Resiste con controricorso il Comune di Ragusa Motivi della decisione 1- Con il primo motivo le ricorrenti censurano l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione del- l'art. 5 bis L.359/92, nonchè per insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della motivazione, in rela- zione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rilevano che a seguito delle pronunzia della sen- tenza n 283/93 della Corte Costituzionale che ha di- chiarato la parziale illegittimità costituzionale del- l'art. 5 bis legge citata, l'espropriante, in relazione alle espropriazioni verificatesi prima dell'entrata in 4 vigore della legge 359/92, deve procedere a nuova de- terminazione dell'indennità di espropriazione, secondo i criteri previsti dall'art. 5 bis con la conseguenza che qualora l'espropriante medesimo non abbia proceduto alla rideterminazione dell'indennità il giudice non può procedere alla decurtazione del 40 % dell'indennità ac- certata come dovuta. La Corte territoriale ha decurtato l'indennità do- vura dal Comune di Ragusa del 40% in base a due diverse considerazioni: a) perchè è contestabile il principio che l'ente espropriante debba effettuare una nuova offerta del- l'indennità, calcolata ai sensi dell'art. 5 bis;
b) perchè, nella specie, il Comune di Ragusa ha co- municato agli espropriati la valutazione della stima Cettuataata dalla Commissione tecnica provinciale in base ai criteri previsti dall'art. 5 bis L. 359/92, ciò che consentiva di accettare l'indennità stessa. La statuizione della Corte di appello è errata in quanto non tiene conto che la Commissione tecnica, lungi dal determinare l'ammontare dell'indennità di espro- priazione, si è limitata ad accertare solo il valore ve- nale dei terreni senza indicare altresì il valore dei redditi dominicali coacervati, rendondo quindi impossi- bile l'accettazione di un'indennità non ancora definita 5 nel suo ammontare. Con il secondo motivo lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis L.359/92 nonchè difetto di motivazione circa un punto decisivo della motivazio- ne in relazione all'art. 360 nn 3 e 5 c.p.c. Rilevano che la Corte di appello ha applicato la decurtazione del 40% dopo avere accertato che il valore venale dei terreni era sensibilmente superiore a quello indicato dalla Commissione tecnica provinciale, per cui avrebbe dovuto liquidare l'intero, adeguandosi al gene- rale orientamento della dottrina e di parte della giu- risprudenza che esclude la decurtazione allorchè il ri- Hillary corso al giudice è reso necessario dall'inadeguatezza dell'indennità liquidata dall'Amministrazione. Deducono infine le ricorrenti che essendo stata IN l'indennità di occupazione determinata base all'in- dennità di espropriazione decurtata del 40%, la stessa va ricalcolata in base all'effettiva indennità di espropriazione dovuta.
2- Con il controricorso il Comune di Ragusa ha eccepi- to l'inammissibilità del ricorso, per difetto di prova in ordine all'anteriorità del mandato rispetto alla no- tifica del ricorso, non essendo la delega, apposta a margine dell'originale del ricorso, riportata nella CO- pia notificata. 6 Con la memoria illustrativa, tempestivamente depo- sitata le ricorrenti hanno а loro volta eccepito la tardività del controricorso. In ordine logico va per prima esaminata la rituali- tà della delega a proporre il presente ricorso per cas- sazione, rilasciata dalle ricorrenti all'avv. Paolo Cassì Criscione, accertabile d'ufficio, in quanto rile- vante ai fini dell'ammissibilità del ricorso stesso. Al riguardo si osserva che le SS.UU. di questa Cor- te Suprema, con la sentenza 5.7.1994 n 6334 hanno pre- cisato che qualora nella copia notificata del ricorso non sia riportata la delega apposta a margine dell'ori- ginale del ricorso, contenente la sottoscrizione della parte e la autenticazione della sottoscrizione stessa da parte del difensore, l'anteriorità del rilascio del- la delega, rispetto alla notifica del ricorso, può de- sumersi anche in base ad altri elementi fra i quali l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario, relativa al- l'identità del soggetto richiedente la notificazione. ( Cass. civ. SS.UU.
5.7.1994 n 6334 ) Nella specie risulta dalla copia notificata del ri- corso che il ricorso stesso è stato sottoscritto dal- l'avv. Paolo Cassì Criscione, indicato nell'intestazio- ne dell'atto notificato quale rappresentante e difenso- re delle ricorrenti, per mandato apposto a margine del- 7 l'originale del ricorso, mentre dall'attestazione del- l'Ufficale giudiziario risulta altresì che il richie- dente la notifica del ricorso stesso è proprio l'avv. Paolo Cassì Criscione che ha sottoscritto l'originale del ricorso, infine a margine della copia notificata del ricorso risulta la dicitura" procura in originale". Ritiene il Collegio che gli indicati elementi, tut- ti desumbili dalla copia notificata del ricorso, siano sufficienti a fornire la prova dell'anteriorità del ri- lascio della delega a proporre ricorso per la cassazio- ne della sentenza della Corte di appello di Catania, pronunziata inter partes in data 27.5.1998, rispetto alla notifica del ricorso stesso. Irrilevante al contrario, deve ritenersi la cita- zione della pronunzia di questa Corte Suprema n 9557/97, contenuta nella memoria, riguardando tale pro- nunzia una ipotesi tutt'affatto diversa rispetto alla fattispecie in esame. Il ricorso va quindi dichiarato ammissibile.
3- Riguardo quindi all'eccezione di di inammissibilità del controricorso, va rilevato che il ricorso risulta notificato in data 12.3.1999 mentre il controricorso è stato notificato il 29.3.2000 oltre quindi i quaranta giorni previsti dalla legge. Il controricorso va pertanto dichiarato inammissi- 8 bile.
4- Passando quindi all'esame del primo motivo del ri- corso si osserva che il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero questa Corte Suprema ha più volte precisato che affinchè sia possibile da parte dell'espropriato l'accettazione dell'indennità di espropriazione, nel- l'ipotesi in cui il decreto di esproprio sia stato pro- nunziato prima dell'entrata in vigore della L. 359/92, è necessario che l'Amministrazione abbia provveduto a determinare l'indennità stessa nel rispetto del criteri di cui all'art. 5 bis legge citata e ne abbia fatta of- ferta all'espropriato. Nel caso in esame il giudice di merito, prescinden- do dall'indicato punto di diritto, ha omesso di accer- tare se l'offerta dell'indennità calcolata, ex art. 5 bis, fosse stata effettuata, ritenendo sufficiente, al fine dell'applicazione della decurtazione del 40%, la comunicazione alle espropriate della stima effettuata dalla Commissione tecnica provinciale benchè questa, come risulta dall'impugnata sentenza, si riferisse esclusivamente all'accertamento del valore venale del bene ma non contenesse la determinazione dell'ammontare effettivo dell'indennità, costituito, come è noto, dal- la semisomma fra il valore venale ed il coacervo dei 9 redditi dominicali dell'immobile, nell'ultimo decennio. La Corte territoriale non avrebbe dovuto pertanto, nella riportata situazione di fatto, procedere alla de- curtazione del 40% dell'ammontare dell'indennità dalla determinata, decurtazione possibile solo Corte stessa a seguito di un approfondito esame della comunica- se, zione della stima UTE, il giudice di merito avesse al- tresì accertato che la comunicazione stessa contenesse anche l'offerta formale dell'indennità di espropriazio- ne. ( Cass. civ. sez.I 16.3.2000 n 3040; Cass. civ. sez. I 6.5.1998 n 4558 ) Il primo motivo va quindi accolto.
5- All'accoglimento del primo motivo segue l'assorbi- Alley mento del secondo motivo e della censura relativa al ricalcolo dell'indennità di occupazione legittima, che andrà effettuato in base all'effettivo ammontare del- l'indennità di espropriazione, che sarà dal giudice di merito determinata. L'impugnata sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, diversa sezione, an- che per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa l'impugnata sentenza, in relazio- ne al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di 10 Catania, diversa sezione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 11.1.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Baldassarre Mario Adamo Mario Vir Bollerrane مثلنا ие DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 ESENTE DA IMPOSTA UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat MAG. 2001 4 al n.гороз 260.000versate £. DUECENTOCINQUANTAMILA (lire p. rigente Arc Servizi (D.ssa Math Gra GI FILIPPO) 乙 1 0 Il Responsabile Servizio Atli Giudiziari 0 (Dr. M. RACCHINI)