Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
La revoca della patente di guida, prevista dall'art. 186, comma secondo bis del codice strada, è una sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., prescindendosi, in quest'ultimo caso, dalla necessità di un'esplicita pattuizione sul punto fra le parti. (In applicazione del principio, la Corte, non avendovi provveduto il giudice di merito, ha applicato direttamente la sanzione amministrativa in questione).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2012, n. 49221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49221 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
49 2 2 1 /12 21 3 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N.-"1808/2012 PIETRO ANTONIO SIRENA Dott. - Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE VINCENZO ROMIS Dott. N. 21977/2012 - Consigliere - Dott. GIACOMO FOTI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: 1) TE RC N. IL 08/09/1985 avverso la sentenza n. 890/2011 TRIBUNALE di MACERATA, del 09/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per to wim препером низа Vuw dulla жизноси К Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 9 dicembre 2011 il Tribunale di Macerata applicava a UC CO, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia per il reato ex art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della strada, commesso il 20 novembre 2010, per aver guidato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico accertato pari a 3,12/3,15 g/l, il veicolo BMW Mini Cooper tg DB826MF, con l'aggravante di aver provocato un incidente e di aver commesso il fatto in orario notturno;
il giudicante applicava altresì al UC la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona il quale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che in relazione alla qualificazione del fatto guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della strada, con l'aggravante, in particolare, contestata e ritenuta sussistente, di aver provocato un incidente non poteva essere disposta la - sospensione bensì la revoca della patente di guida. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Al UC è stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, secondo comma, lett,. c), del codice della strada, aggravato, tra l'altro, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo per aver provocato un incidente, e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza. Orbene, l'art.
2-bis citato stabilisce che se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, oltre al raddoppio della pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di sanzione amministrativa accessoria introdotta con la legge n. 120 del 2010, dunque già in vigore al momento del fatto commesso dal UC (20 novembre 2010), che, per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di rito. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente di guida per la durata di un anno, statuizione che va pertanto eliminata;
deve essere invece disposta la revoca della patente di guida del UC, sanzione che, in quanto obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, e dispone la revoca della patente di guida di UC CO. Roma, 30 novembre 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore (Pietro Antonio Sirena) Pr e Linus Tours (Vincenzo Romis) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 DIC. 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R Giulio Maria TIBERIO P E U T R S O C