Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
72600 M A T R E I A 5 L T 1 N . . B 1 . A N . 3 L A B 6 1 8 4 6 / 9 2 . . / L P D R . D I E S E N T S N E R E A A I S E E S D G I T I Z N R A E O ITALIANA REPUBBLICA Oggetto: IRPEF - Agevolazioni per i terremotati IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R B U I R T I A A 17 CASAZIONE 2 A CORTE SU 2000 R.G.N. 23488/2002 SEZIONE QUINTA CIVILE Cron. 25225 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Enrico Papa Consigliere C.C. 20.02.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CARTAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72600 sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rap- presentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro il signor OR LE, residente a [...], in Largo S. Di Giacomo, n. 16; - intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 di- cembre 1999, n. 518/06/99, depositata il 20 dicembre 1999; M. дио 1 udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 20 feb- braio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 7 dicembre 2001, con la quale il P.M., in persona del Sosti- tuto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, chiede che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. Il signor OR IE è destinatari di una cartella esattoriale, relativa a iscrizione a ruolo per il recupero IRPEF e ILOR 1985 sospesa ai sensi dell'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363. 2. Il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza n. 1041/07/95. 3. L'appello dell'Ufficio delle entrate di Perugia 1 (imposte dirette di Perugia) è rigettato dalla Commissione tributaria regionale di Perugia con sentenza 14 dicembre 1999, n. 518/06/99. 4.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Perugia 14 dicembre 1999, n. 518/06/99, denunciando la violazione e la falsa applicazione: dell'art. 28 L. 13 maggio 1999; dell'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791; dell'art. 13.1 L. 27 dicembre 1997, n. 449; dell'art. 10 L. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 597; del DL 29 maggio 1989, n. 202, conv. in L. 1989, n. 263. 4.2. Il Ministro ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con vittoria di spese. तार 5. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, è principio consoli- dato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie per i terremotati dell'Italia centrale e meridionale, quello secondo il quale dev'essere considerato come introduttivo di un'ulteriore agevolazione, con- sistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della so- spensione, al netto dei versamenti sospesi, l'art.
3.2 bis DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito in L. 28 febbraio 1986, n. 46, il quale prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù del- l'art. 13 quinquies DL 26 maggio 1984, n. 159, convertito in L. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985, non concorrono alla formazione del- l'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, in virtù dell'interpretazione au- tentica di cui all'art. 28 L. 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18 febbraio 1999, n. 28 (vedasi, per tutte, la sentenza 25 giugno 2001, n. 8659).
6. La manifesta infondatezza del ricorso ne comporta il rigetto.
7. Poiché il contribuente intimato non si è costituito in giudizio, non v'è ragione perché ci si pronunci sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002. sident Il Il relatore ed estensore Miltuall CANCELLERIA 27 GIU. 2002 . Oggi IL CANCELLIERECT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Ascanio 3