Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9089
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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Ricorre il delitto di peculato e non quello di malversazione a danno di privati (per i fatti commessi prima delle modifiche normative di cui alla legge 26/4/1990 n. 80) nel caso in cui il pubblico ufficiale si appropri di parte delle somme destinate al pagamento delle pensioni. Invero, il pensionato acquista il possesso e la disponibilità dell'importo della pensione solo con la materiale consegna della somma spettantegli, potendo vantare precedentemente soltanto un diritto di credito. Non dissimilmente integra il reato di peculato e non di truffa l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale di somme di cui sia venuto in possesso o abbia comunque acquisito la disponibilità senza frode, in seguito ad un versamento da parte dell'utente, maggiore, qualunque ne sia stata la ragione, di quello dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9089
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9089
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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