Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Ricorre il delitto di peculato e non quello di malversazione a danno di privati (per i fatti commessi prima delle modifiche normative di cui alla legge 26/4/1990 n. 80) nel caso in cui il pubblico ufficiale si appropri di parte delle somme destinate al pagamento delle pensioni. Invero, il pensionato acquista il possesso e la disponibilità dell'importo della pensione solo con la materiale consegna della somma spettantegli, potendo vantare precedentemente soltanto un diritto di credito. Non dissimilmente integra il reato di peculato e non di truffa l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale di somme di cui sia venuto in possesso o abbia comunque acquisito la disponibilità senza frode, in seguito ad un versamento da parte dell'utente, maggiore, qualunque ne sia stata la ragione, di quello dovuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1999, n. 9089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9089 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Udienza pubblica
Dott. UCno Di Noto Presidente del 10.6.1999
1. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Trifone Consigliere N. 1159
3. Dott. Antonino Assennato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 9674/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PO LV, nato a [...] il [...], nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Catania del 12.1.1999. Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. EN Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Sebastiano Pogliese, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 14.7.1997 il Tribunale di Catania dichiarava LV PO colpevole del reato di peculato continuato, esclusa l'ipotesi contestatagli di appropriazione della somma relativa al vaglia di servizio di 83.415, e, in concorso delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lo condannava alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
Osservava in fatto il Tribunale che, in seguito a segnalazioni del personale e a lamentele di diversi utenti dell'ufficio postale di Valverde per il comportamento del dipendente LV PO, il responsabile del reparto ispettivo delle poste di Catania disponeva un'ispezione presso detto ufficio nel corso della quale l'ispettrice UC AR accertava indebite percezioni di somme in denaro in danno di alcuni utenti. Risultava, infatti, che il PO aveva eseguito operazioni di pagamento inerenti servizi postali al di fuori dell'Ufficio, portando con sè consistenti somme di denaro prelevate dalla cassa che distribuiva agli utenti direttamente a domicilio;
e che quietanze di pagamento di ratei di pensione in alcuni casi non erano state personalmente sottoscritte dai beneficiari, i quali dinanzi all'ispettrice avevano disconosciuto la sottoscrizione (sia pure talvolta confermando di avere riscosso le somme loro dovute). Una perquisizione domiciliare eseguita il 16/2/1990 portava al rinvenimento e al sequestro presso l'abitazione del PO di una consistente quantità di materiale inerente la gestione delle attività dell'ufficio Postale (fra l'altro, numerosa modulistica postale e buste dell'ufficio con annotazioni di conteggi di somme in denaro) e di documentazione relativa a pensionati INPS. Ciò induceva l'ispettrice a ritenere che il PO avesse svolto all'esterno dell'ufficio postale una parallela attività di pagamento di somme in denaro, provvedendo a tenere contatti diretti con i pensionati per conto dei quali riscuoteva i ratei di pensione, conteggiandone poi il relativo importo presso il loro domicilio, alcune volte facendo apparire falsamente la presenza fisica dell'utente all'atto dell'operazione. Siffatti nuovi elementi, fortemente confermativi delle lamentele che i colleghi dell'ufficio postale di Valverde formulavano a carico del PO, inducevano l'ispettrice ad approfondire ulteriormente le indagini, così provvedendo a convocare, per essere assunti a verbale, tutti quei pensionati i cui nominativi, inclusi negli elenchi trovati a casa del PO, figuravano in carico all'ufficio postale di Valverde, al fine di acquisire ulteriori elementi circa i tempi e le modalità di riscossione dei ratei periodici di pensione.
Dalle testimonianze assunte in dibattimento da vari utenti dell'ufficio postale, in precedenza sentiti dall'ispettrice, risultava che alcuni di loro, pure disconoscendo la firma di sottoscrizione della quietanza di pagamento, avevano ricevuto regolarmente i ratei di pensione, mentre altri avevano ricevuto soltanto alcuni di essi;
e che il PO aveva commesso altre irregolarità nella gestione del denaro simulando in alcuni casi errori nel dare il resto nelle operazioni di versamento effettuate da utenti o comunque riscuotendo somme in eccedenza rispetto a quanto dai medesimi dovuto.
Con sentenza del 12.1.1999, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale, appellata dal PO, concedeva al medesimo il beneficio della non menzione della condanna e confermava nel resto la sentenza di 1^ grado.
Rilevava il giudice di appello che era priva di giustificazione la richiesta dell'imputato di rinnovazione parziale del dibattimento per sentire la AR e LV IA, quest'ultimo capo dell'ispettorato delle poste. La prima era stata invero già esaminata nel giudizio di 1^ grado e aveva presentato una relazione sulle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione; l'istanza di escussione del secondo era poi ingiustificata perché le indagini ispettive e i rapporti erano opera dell'ispettrice AR. Dalle risultanze processuali era risultato provato con certezza, indipendentemente dalla non puntuale dichiarazione di qualche testimone o dalla non concordanza delle loro relative dichiarazioni, che il PO si era appropriato di denaro in varia misura e in varie occasioni. Nella specie si verteva poi in tema di peculato mì quanto il pubblico ufficiale addetto al pagamento di ratei di pensione, o a riscuotere pagamenti di bollette, che si appropria del denaro, commette detto reato;
e ciò non solo nella seconda ipotesi, ma anche nella prima, atteso che il beneficiario del pagamento della pensione diventa proprietario del denaro soltanto con la sua riscossione, conservando la P.A. fino a quel momento la disponibilità della somma (Cass., sez. 6^ 1990/ 186037).
2. Propone ricorso per cassazione nell'interesse del PO il suo difensore.
Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello ave rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento con una motivazione del tutto mancante e manifestamente illogica. Infatti, il capo dell'ispettorato, dott. LV IA, non era stato ascoltato nel dibattimento di 1^ grado, nonostante che egli avesse coordinato le indagini e diretto le operazioni di accesso e di perquisizione, eseguite nei giorni 06/02/1990 e seguenti, sia presso l'ufficio postale di Valverde sia presso l'abitazione del PO. Per quanto concerneva l'audizione della dott.ssa UC AR, risultava dagli atti del dibattimento che nel corso dell'udienza celebratasi in data 14/03/1994 la testimone aveva ammesso che avrebbe dovuto consultare atti giacenti in archivio per potere rispondere alle domande formulate dalla difesa. Sull'istanza di nuovo esame della AR e di utilizzo degli atti richiamati, il Tribunale si era prima riservato di decidere e poi aveva rigettato l'istanza. Pertanto, appellate le ordinanze, la difesa aveva insistito per risentire la dott.ssa AR, la cui deposizione del 14/03/1994 era apparsa monca e da aggiornare. La Corte di Appello, nel negare la rinnovazione del dibattimento, aveva dato una spiegazione non solo apparente ma del tutto fuorviante, assumendo che era provato che il PO utilizzava timbri e stampati dell'ufficio, portandoli a casa e servendosi degli stessi per simulare il pagamento di pensioni o altro in favore di numerosi utenti che in effetti non avevano percepito i relativi importi. Sennonché ciò non risultava dichiarato da nessuno. Quello che emergeva da alcune testimonianze era che qualche piccola frazione di somma oggetto di operazioni postali veniva trattenuta dall'imputato quale regalia;
o che il medesimo simulava di avere ricevuto banconote di importo inferiore a quello necessario per il pagamento di un conto corrente e richiedeva quindi l'integrazione della somma all'utente che effettuava il deposito.
Con altro motivo il ricorrente deduce che per alcune delle ipotesi di appropriazione contestate dovevano, semmai, applicarsi le disposizioni di cui all'abrogato art. 315 c.p., norma vigente al momento del fatto e più favorevole all'imputato. Assume il ricorrente che, quando il titolo (rateo di pensione, assegno postale, buono del tesoro etc. ) è intestato al privato, deve ritenersi di proprietà di quest'ultimo il denaro rappresentato da esso, onde il pubblico ufficiale, appropriandosene, gestisce una somma "ab origine" non di pertinenza della pubblica amministrazione. Nel caso di specie, la stessa accusa faceva riferimento non all'appropriazione di denaro in costanza di detenzione del titolo ad opera del pubblico ufficiale, bensì a comportamenti diretti a fare conseguire al pubblico ufficiale un vantaggio successivamente al pagamento col chiedere una somma a titolo di regalia. Il simulare, poi, di avere ricevuto in pagamento somme inferiori a quelle dovute integrava, semmai, il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 9 c.p. e non quello di peculato o di malversazione.
Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'eccessivo aumento di pena per la continuazione, considerato anche che alcune ipotesi di appropriazione contestategli integravano il meno grave reato di malversazione.
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Il giudice di appello ha compiutamente motivato in ordine alla ragioni per cui era superfluo il riesame della AR, avendo costei riferito in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso dell'ispezione sia con relazione scritta sia con la deposizione testimoniale resa. Il ricorrente non ha, d'altra parte, indicato quali siano le circostanze rilevanti a conoscenza dell'ispettrice sulle quali la medesima non era stata esaminata perché non in possesso, al momento della testimonianza, della necessaria documentazione. Per quanto concerne la mancata audizione del capo dell'ispettorato LV IA la Corte di Appello ha evidenziato, con motivazione esente da errori logico-giuiridici, l'irrilevanza di tale testimonianza perché le indagini ispettive, benché da lui promosse, era state eseguite dalla AR. Il giudice di appello ha indicato poi quali sono le prove da cui ha tratto le sue valutazioni di fatto sulla responsabilità dell'imputato, individuandole nelle dichiarazioni della AR, di impiegati e di utenti dell'ufficio postale di Valverde. In particolare ha fatto richiamo alle dichiarazioni rese da alcuni utenti del servizio postale, che avevano lamentato il versamento non integrale di ratei di pensione o la mancata corresponsione di altre somme, richiamando in particolare le testimonianze convergenti di EN AG, AR DECQ, GA IM e AR CO.
L'assunto del ricorrente secondo cui non emergeva dalle risultanze processuali che egli aveva trattenuto importi dovuti a pensionati e che tutt'al più alcuni di loro gli avevano spontaneamente corrisposto qualche regalia per il servizio reso si traduce in una censura, preclusa in sede di legittimità, su accertamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove, con motivazione adeguata e priva di errori logici e giuridici.
A norma dell'art. 606 lettera e) del c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già prospettare una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito.
Ricorre poi il delitto di peculato e non quello di malversazione a danno di privati (per i fatti commessi prima delle modifiche normative di cui alla legge 26.4.1990 n. 86) nel caso in cui il pubblico ufficiale si appropri di parte delle somme destinate al pagamento delle pensioni. Invero, il pensionato acquista il possesso e la disponibilità dell'importo della pensione solo con la materiale consegna della somma spettantegli, potendo vantare precedentemente soltanto un diritto di credito. Non dissimilmente integra il reato di peculato e non di truffa l'appropriazione da parte del pubblico ufficiale di somme di cui sia venuto in possesso o abbia comunque acquisito la disponibilità senza frode, in seguito a un versamento da parte dell'utente maggiore, qualunque ne sia stata la ragione, di quello dovuto.
Generica è poi la doglianza relativa all'aumento di pena per la continuazione;
la misura di tale aumento non richiedeva da parte del giudice di merito una particolare motivazione perché contenuto in misura modesta (due mesi di reclusione) per una molteplicità di reati.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999