Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2000, n. 7734
CASS
Sentenza 11 febbraio 2000

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Massime1

L'instaurazione di un rapporto di convivenza di tipo familiare con una donna non discrimina, alla stregua di quanto avviene nei rapporti coniugali, l'attività di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione di lei a nulla rilevando, data la ratio della norma incriminatrice, che i proventi della prostituzione siano impiegati allo scopo dichiarato di mandare avanti il "menage" familiare.

Commentario1

  • 1Marito favorisce prostituzione della moglie? Condannato (Cass. 15502/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2019

    Configura il delitto di sfruttamento della prostituzione la condotta del coniuge o convivente di una prostituta che, avendo la piena consapevolezza dell'attività sessuale a pagamento della donna, tragga i mezzi di sussistenza, in tutto o in parte, dai guadagni della prostituta, anche nel caso in cui tali proventi vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con ogni forma di interposizione agevolativa e con qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio e venga posta in essere dall'agente con la consapevolezza di facilitare l'altrui attività di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2000, n. 7734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7734
Data del deposito : 11 febbraio 2000

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