CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2023, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/segite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 7782 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/12/2022 Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto all'erronea determinazione dell'aumento di pena, in relazione ai fatti giudicati con la sentenza sub 3). RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda introdotta da NO Alessandro, volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti quattro pronunce irrevocabili: 1) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.7.2008, irrevocabile il 30.10.2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12.12.2006, per il reato di cui all'artt. 416-bis cod. pen.; 2) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.5.2014, irrevocabile il 30.10.2014, di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 21.6.2012, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., già posta in continuazione con la sentenza sub 1); 3) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1.7.2016, irrevocabile il 10.10.2017, di riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 27.7.2015, per il reato di cui agli artt. 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e art. 7 L. 12 luglio 1991 n. 203; 4) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.6.2020, irrevocabile il 26.1.2021, di riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9.7.2018, Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che, essendo già stata riconosciuta l'unitaria programmazione con riferimento sia ai reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), che a quelli di cui alle sentenze sub 1) e sub 4), doveva ritenersi avvinta dal vincolo della continuazione anche la condotta estorsiva di cui alla sentenza sub 3), giacché anch'essa ricompresa nel programma criminoso del clan Longobardi- Beneduce, per conto del quale erano stati realizzati anche gli altri fatti già unificati in sede di cognizione. 2 Ritiene il decidente che l'identità delle condotte e la loro riconducibilità all'appartenenza del NO al clan Longobardi-Beneduce, unitamente alla medesimezza del contesto territoriale, consente di ritenere la sussistenza di un'unica risoluzione criminoso. Il Giudice dell'esecuzione, pertanto, ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 4) e tenuto conto della già riconosciuta continuazione tra i reati di cui alle pronunce sub 1) e sub 2), nonché di quelle sub 1) e sub 4), per cui deve essere determinato unicamente l'aumento di pena per la sentenza sub 3), ha rideterminato la pena complessiva in anni 17 di reclusione, così calcolata: partendo dalla pena base di anni 13 per il reato di cui alla sentenza sub 4), aumentata per la continuazione con la sentenza sub 3) nella misura ritenuta equa di anni 4 di reclusione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso NO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 593 e 671 cod. pen. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice dell'esecuzione errato nel determinare l'aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte di Appello del 1.7.2016 (sub 3), calcolato in misura pari ad anni 4 di reclusione. Ed invero, rileva il ricorrente che la condanna inflitta con tale pronuncia non è pari ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa (come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata), ma ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, avendo emoo, la Corte di merfaCide l termin'to, riducendola, la pena inflitta dal giudice di prime cure. Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe operato una violazione di legge laddove ha applicato una riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio adottato dal giudice della cognizione con la pronuncia di condanna sub 3). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia assenza di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena operato per il reato satellite di cui alla sentenza suindicata nei limiti del massimo possibile, avendo il giudice a quo ridotto di soli 8 mesi il trattamento sanzionatorio applicato in continuazione rispetto a quello in sede di cognizione. 1/ 3 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. Sono da ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella requisitoria, il quale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (sentenza n. 6296 del 24/11/2016 Cc. , dep. 10/02/2017, Rv. 268735). Ed invero, la Corte di Cassazione, ha in più occasioni chiarito che, in tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare l'aumento di pena in continuazione in relazione ai fatti giudicati con la sentenza sub 3), non superando la pena inflitta con tale sentenza (che, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata la pena di anni 4, mesi 8 ed euro 400 di multa, ha ridotto la pena in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 3.200 di multa. In ogni caso anche l'aumento di pena per la continuazione richiede una specifica motivazione. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di pena determinato per il reato accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1.07.2016, irrevocabile il 10.10.2017, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla forte di appello di Napoli. Così deciso il 21/12/2022.
lette/segite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 7782 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 21/12/2022 Il Procuratore generale, Gianluigi Pratola, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata quanto all'erronea determinazione dell'aumento di pena, in relazione ai fatti giudicati con la sentenza sub 3). RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda introdotta da NO Alessandro, volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti quattro pronunce irrevocabili: 1) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.7.2008, irrevocabile il 30.10.2009, di conferma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12.12.2006, per il reato di cui all'artt. 416-bis cod. pen.; 2) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.5.2014, irrevocabile il 30.10.2014, di conferma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Napoli del 21.6.2012, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., già posta in continuazione con la sentenza sub 1); 3) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1.7.2016, irrevocabile il 10.10.2017, di riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli il 27.7.2015, per il reato di cui agli artt. 56, 629, commi 1 e 2, cod. pen. in relazione all'art. 628, commi 1 e 3, cod. pen. e art. 7 L. 12 luglio 1991 n. 203; 4) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 15.6.2020, irrevocabile il 26.1.2021, di riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 9.7.2018, Il Giudice dell'esecuzione ha rilevato che, essendo già stata riconosciuta l'unitaria programmazione con riferimento sia ai reati di cui alle sentenze sub 1) e sub 2), che a quelli di cui alle sentenze sub 1) e sub 4), doveva ritenersi avvinta dal vincolo della continuazione anche la condotta estorsiva di cui alla sentenza sub 3), giacché anch'essa ricompresa nel programma criminoso del clan Longobardi- Beneduce, per conto del quale erano stati realizzati anche gli altri fatti già unificati in sede di cognizione. 2 Ritiene il decidente che l'identità delle condotte e la loro riconducibilità all'appartenenza del NO al clan Longobardi-Beneduce, unitamente alla medesimezza del contesto territoriale, consente di ritenere la sussistenza di un'unica risoluzione criminoso. Il Giudice dell'esecuzione, pertanto, ritenuto quale reato più grave quello di cui alla sentenza sub 4) e tenuto conto della già riconosciuta continuazione tra i reati di cui alle pronunce sub 1) e sub 2), nonché di quelle sub 1) e sub 4), per cui deve essere determinato unicamente l'aumento di pena per la sentenza sub 3), ha rideterminato la pena complessiva in anni 17 di reclusione, così calcolata: partendo dalla pena base di anni 13 per il reato di cui alla sentenza sub 4), aumentata per la continuazione con la sentenza sub 3) nella misura ritenuta equa di anni 4 di reclusione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso NO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 593 e 671 cod. pen. pen., per violazione del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice dell'esecuzione errato nel determinare l'aumento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza della Corte di Appello del 1.7.2016 (sub 3), calcolato in misura pari ad anni 4 di reclusione. Ed invero, rileva il ricorrente che la condanna inflitta con tale pronuncia non è pari ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa (come erroneamente riportato nell'ordinanza impugnata), ma ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, avendo emoo, la Corte di merfaCide l termin'to, riducendola, la pena inflitta dal giudice di prime cure. Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe operato una violazione di legge laddove ha applicato una riforma peggiorativa del trattamento sanzionatorio adottato dal giudice della cognizione con la pronuncia di condanna sub 3). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia assenza di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento di pena operato per il reato satellite di cui alla sentenza suindicata nei limiti del massimo possibile, avendo il giudice a quo ridotto di soli 8 mesi il trattamento sanzionatorio applicato in continuazione rispetto a quello in sede di cognizione. 1/ 3 RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in entrambi i motivi. Sono da ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella requisitoria, il quale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (sentenza n. 6296 del 24/11/2016 Cc. , dep. 10/02/2017, Rv. 268735). Ed invero, la Corte di Cassazione, ha in più occasioni chiarito che, in tema di applicazione della disciplina della continuazione, il giudice della cognizione, che individui il reato più grave in quello sottoposto al suo esame e i reati satellite in quelli già giudicati con sentenza irrevocabile, nella rideterminazione della pena, è vincolato al rispetto del divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., non potendo, pertanto, quantificare l'aumento della pena per detti reati satellite in misura superiore rispetto a quella originariamente disposta nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. 3, n. 13725 del 15/11/2018, dep. 2019, Ferrigno, Rv. 275187). Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare l'aumento di pena in continuazione in relazione ai fatti giudicati con la sentenza sub 3), non superando la pena inflitta con tale sentenza (che, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata la pena di anni 4, mesi 8 ed euro 400 di multa, ha ridotto la pena in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 3.200 di multa. In ogni caso anche l'aumento di pena per la continuazione richiede una specifica motivazione. 2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda a nuovo giudizio, in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'aumento di pena determinato per il reato accertato con la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1.07.2016, irrevocabile il 10.10.2017, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla forte di appello di Napoli. Così deciso il 21/12/2022.