CASS
Sentenza 22 agosto 2023
Sentenza 22 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2023, n. 35290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35290 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AO MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FR OS ) Penale Sent. Sez. 4 Num. 35290 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, il 7 giugno 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Palermo il 29 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto MO RA responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato, contrariamente al vero, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata il 7 marzo 2019 di non avere riportato condanne in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e di violazione degli artt. 73 ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, con l'aumento per la recidiva qualificata ritenuta sussistente ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, nel contempo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo poiché non sarebbe emersa la prova della conoscenza da parte dell'imputato della falsità della propria dichiarazione in ordine alla assenza di condanne penali irrevocabili e, soprattutto, delle conseguenze di quella che si ritiene essere da parte del ricorrente soltanto una errata compilazione di un modello prestampato da parte di una persona con bassissimo livello di istruzione scolastica. Se non già di un errore scusabile, si sarebbe, comunque, in presenza di un falso innocuo, se non addirittura grossolano, del tutto inidoneo a trarre in inganno il Tribunale di sorveglianza adito, che, infatti, ha respinto l'istanza. 2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 99 cod. pen. e di vizio di motivazione, non avendo i Giudici di merito spiegato adeguatamente le ragioni dell'inasprimento sanzionatorio;
si sarebbe potuta, infatti, disapplicare l'aggravante. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura la ritenuta violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui sussisterebbero nel caso di specie i presupposti, generiche, in tesi difensiva, da applicare e da ritenere prevalenti sulla recidiva. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 7 settembre 2026, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi (il primo, in tema di elemento soggettivo, il secondo avente ad oggetto la recidiva ed il terzo, relativo al trattamento sanzionatorio), come condivisibilmente sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, sono meramente ripetitivi di altrettante doglianze già svolte nell'atto di appello e già disattese, con sufficiente e non illogica motivazione, dalla Corte territoriale. I Giudici di merito, infatti, hanno spiegato come sia impossibile che RA possa avere dimenticato l'esistenza di due processi a suo carico per associazione mafiosa e per fatti di droga cui ha partecipato, peraltro recentemente, conclusi entrambi con condanna (pp.
2-3 della decisione impugnata), che i plurimi precedenti comprovano una ricaduta non occasionale nel crimine, che giustifica la valutazione di pericolosità aggravata (p. 5) e che non esistono ragioni positivamente emerse per il riconoscimento delle attenuanti generiche (p. 5). 3. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero ( Sostituto Procuratore Generale dr.ssa FR OS ) Penale Sent. Sez. 4 Num. 35290 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Palermo, il 7 giugno 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Palermo il 29 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto MO RA responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato, contrariamente al vero, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata il 7 marzo 2019 di non avere riportato condanne in relazione ai reati di associazione di tipo mafioso e di violazione degli artt. 73 ed 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, con l'aumento per la recidiva qualificata ritenuta sussistente ed operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, nel contempo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo poiché non sarebbe emersa la prova della conoscenza da parte dell'imputato della falsità della propria dichiarazione in ordine alla assenza di condanne penali irrevocabili e, soprattutto, delle conseguenze di quella che si ritiene essere da parte del ricorrente soltanto una errata compilazione di un modello prestampato da parte di una persona con bassissimo livello di istruzione scolastica. Se non già di un errore scusabile, si sarebbe, comunque, in presenza di un falso innocuo, se non addirittura grossolano, del tutto inidoneo a trarre in inganno il Tribunale di sorveglianza adito, che, infatti, ha respinto l'istanza. 2.2. Con il secondo motivo si duole della violazione dell'art. 99 cod. pen. e di vizio di motivazione, non avendo i Giudici di merito spiegato adeguatamente le ragioni dell'inasprimento sanzionatorio;
si sarebbe potuta, infatti, disapplicare l'aggravante. 2.3. Tramite l'ultimo motivo censura la ritenuta violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, di cui sussisterebbero nel caso di specie i presupposti, generiche, in tesi difensiva, da applicare e da ritenere prevalenti sulla recidiva. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 7 settembre 2026, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi (il primo, in tema di elemento soggettivo, il secondo avente ad oggetto la recidiva ed il terzo, relativo al trattamento sanzionatorio), come condivisibilmente sottolineato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, sono meramente ripetitivi di altrettante doglianze già svolte nell'atto di appello e già disattese, con sufficiente e non illogica motivazione, dalla Corte territoriale. I Giudici di merito, infatti, hanno spiegato come sia impossibile che RA possa avere dimenticato l'esistenza di due processi a suo carico per associazione mafiosa e per fatti di droga cui ha partecipato, peraltro recentemente, conclusi entrambi con condanna (pp.
2-3 della decisione impugnata), che i plurimi precedenti comprovano una ricaduta non occasionale nel crimine, che giustifica la valutazione di pericolosità aggravata (p. 5) e che non esistono ragioni positivamente emerse per il riconoscimento delle attenuanti generiche (p. 5). 3. Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.