Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio AULA "B"04 6 60/0 1 dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3.000. 12-9-MAR-2001.... IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N.20228/99 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Consigliere Cron. 9318 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO LA TERZA Consigliere Dott. Maura Rep.ha pronunciato la seguente ง SENTENZA sul ricorso proposto UD.19.02.2001 da UN I CREDITO I TALIANO s.p.a. già Credito Italiano s.p.a., in persona del Direttore e Condirettore della Direzione Territoriale Puglia e del Molise, sigg. EV GI e Maurizio Scala, rapp.ti e difesi dall'avv. Paolo Laterza, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via Paolo Emilio, n. 26, 860 presso lo studio dell'avv. Massimo Morelli, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente 4
contro
OVEL L I TE OR rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Maria Barone, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Tagliamento, n. 14, giusta procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia n. 00182/99 del 18.02/15.03.1999, R.G. n. 01861/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Massimo Morelli, in virtù di delega dell'avv. Paolo Laterza, per la Unicredito Italiano s.p.a. e Carlo Maria Barone per LL SA. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso, e, in subordine per il rigetto dello stesso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 ottobre 1997 il Pretore di Foggia accoglieva la domanda proposta da SA LL contro la Credito Italiano s.p.a. oggi Unicredito Italiano s.p. . " dichiarava illegittimo il (in appresso solo Unicredito), licenziamento intimato al LL il 27 novembre 1996 con i provvedimenti conseguenziali. Aveva dedotto il LL che, già dipendente con la qualifica di commesso dell'azienda di 2 Я credito, ed infortunatosi sul lavoro il 21 ottobre 1996, con prescrizione di riposo di giorni tre, poi prorogato, a seguito di visite di controllo, fino al 24 novembre 1996, a causa di un aggravamento del trauma, in data 27 novembre (recte, dicembre) 1996 era stato licenziato per grave inadempimento a seguito di contestazione del 26 novembre 1996 di aver tenuto lezioni di karatè presso una palestra nei giorni 15, 18 e 20 novembre 1996, ritenute inadeguate le giustificazioni del lavoratore del 2 dicembre 1996. Il Tribunale di Foggia rigettava l'appello della Credito Italiano s.p.a., dichiarava non luogo a procedere quanto all'appello incidentale condizionato del LL e confermava la sentenza pretorile;
spese del grado interamente a carico dell'appellante azienda di credito. Osservava il Tribunale, in sintesi, anche con l'ausilio della consulenza medico legale, che l'aggravamento rilevato il 4 novembre 1996, che solo in giudizio la società resistente aveva opposto come derivante da attività sportiva, improvvidamente espletata dal lavoratore tra il 21 ottobre e il 4 novembre 1996, oltre che estraneo alla contestazione, non risultava neanche sorretto da prova diretta, essendo esso in realtà già sussistente alla data del primo accertamento, e solo evidenziato successivamente non per colpa dell'infortunato. Secondo il giudice di appello, pertanto, non solo l'attività sportiva espletata 3 tra il 21 ottobre e il 4 novembre 1996, peraltro mai ritualmente contestata, non era provata, ma anche quella dei giorni di cui alla contestazione non poteva ritenersi causa dell'aggravamento del periodo di convalescenza dal 22 al 24 novembre. laRicorre per cassazione avversO la predetta sentenza Unicredito Italiano s.p.a., così rinominata la Credito Italiano s.p.a. con decorrenza 23 ottobre 1998, con due motivi di censura. Si è costituito con controricorso LL SA AT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Unicredito denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2727 e 2729 C.C., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il convincimento del Tribunale secondo cui la contestazione si limitava alla pura e semplice simulazione della malattia nei giorni 15, 18 e 20 del novembre 1996, e non invece ad aver tenuto una condotta che potesse aggravarla о comprometterne la guarigione, tant'è che argomenta sulla prova della simulazione stessa, e il conseguente convincimento che la società avesse immutato i fatti posti a fondamento della contestazione rilevando che l'aggravamento del 4 novembre fosse il risultato di attività 4 Q sportiva, era arbitraria ed errata ed in violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione degli atti negoziali;
in realtà, una lettura completa della contestazione portava ad una premessa certa della sussistenza dell'infortunio ed alla contestazione di aver svolto il LL nei detti giorni attività fisica incompatibile con lo stato di incapacità lavorativa;
da qui il convincimento della società che la medesima attività lavorativa di istruttore di karatè, svolta in precedenza e anche prima del 4 novembre, aveva l'originario stato di malattia, tant'è che inaggravato quella data era stato accertato un quadro clinico nettamente peggiorativo di quello iniziale del 21 ottobre;
dunque non vi era stata alcuna novità della contestazione. Con il secondo motivo di ricorso l'Unicredito denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.: in grado di appello si era provveduto, fra l'altro, a contestare, con il sostegno di una consulenza medico-legale di parte, l'argomentazione pretorile sulle modalità di sviluppo della malattia denunziata per come fondata sulla consulenza medico-legale di ufficio;
il Tribunale, invece, aveva premesso la esistenza dello stato della malattia riscontrato il 4 novembre già alla data del 21 ottobre, e su tale erroneo e la propria immotivato convincimento aveva fondato affermazione, conseguentemente errata, che l'attività dei 5 h giorni 15, 18 e 20 novembre era stata non solo non ostativa alla guarigione, ma finanche idonea a favorirla. Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata in sede di discussione orale circa la insussistenza della rappresentanza della società da parte dei dirigenti GI e Scala, rispettivamente direttore e condirettore della Direzione Territoriale Puglia e Molise. L'eccezione va disattesa. L'art. 33 dello Statuto prevede che i componenti della Direzione Centrale nominata dal Consiglio di Amministrazione della società, composta di Direttori Centrali, Condirettori Centrali e di Dirigenti ad essa destinati in un numero non prefissato erano investiti dei poteri di cui al successivo art. 35 e di altri di cui al punto 6 dell'articolo stesso, fra i quali "d) di rilasciare mandati speciali e procure alle liti"; il successivo punto 7 del medesimo articolo prevede la facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire, fra le altre strutture, "direzioni territoriali" alle quali possono essere delegate poteri e attribuzioni "oltre quelli di cui all'art. 34", fra i quali ultimi sono espressamente comprese le facoltà di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 33. Dunque al Direttore e al Condirettore delle Direzioni Territoriali è data facoltà di rilasciare mandati speciali e procure alle liti. 6 I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per evidente loro connessione, sono infondati. Il Tribunale prospetta una propria interpretazione della lettera di contestazione dell'addebito, assumendo che la volontà della società era quella di attribuire al LL la simulazione della malattia nei giorni 15, 18 e 20 novembre 1996, basata, evidentemente, sulla combinazione dei soli dati certi acquisiti con le proprie indagini della della malattia fino al 24 successivo e la persistenza presenza del dipendente in palestra in quei giorni in attività di istruttore di karatè. Le censure in esame, interpretazione di averinvece, prospettano la diversa contestato, sul presupposto della certa natura di infortunio sul lavoro di data 21 ottobre 1996 dello stato di malattia che aveva portato il LL ad assentarsi dal lavoro con una iniziale prognosi di giorni tre, poi prolungata fino al 24 novembre, la ipotesi di aggravamento della malattia per effetto della citata attività di istruttore svolta (probabilmente?) anche in epoca antecedente al 4 novembre in cui le conseguenze dell'infortunio erano risultate all'esame strumentale ben più gravi di quelle inizialmente accertate all'esame obiettivo e prognosticate;
il tutto, secondo il ricorso in questa sede, sia per "l'intento proprio del Credito (art. 1362)" che per il "tenore complessivo dell'atto (art. 1363)". 7 La censura non può neanche essere presa in esame per il semplice motivo che il testo della contestazione, assolutamente necessario per il controllo, riservato a questa Corte, della (il) logicità e della (ir) razionalità, о se si vuole, anche della sola erroneità in contrasto con le regole legali di ermeneutica, della interpretazione del giudice del merito, non risulta in nessuno degli atti all'esame di questa Corte. Evidente quindi la violazione del cassazione il principio secondo cui "nel giudizio in ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la circostanza che egli asserisce decisiva, e non valutata o insufficientemente valutata, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative" (fra le tante, Cass. 05.04.1997, n. 02965). La citata violazione rende inammissibile la censura, riconoscimento della societàatteso che, per esplicito ricorrente, tale (suggerita) diversa interpretazione si desumerebbe solo dal "tenore complessivo dell'atto (art. 1363)", del quale ultimo a questa Corte non è, allo stato, permessa la lettura. 8 Я Il Tribunale, tuttavia, ancorché superfluamente, esamina anche la ipotesi (già ritenuta estranea alla contestazione) dell'a'aggravamento procurato dal LL a causa dell'attività di istruttore, e perviene, con l'ausilio della relazione medico legale, alla insussistenza di esso: il cd. aggravamento della malattia, in realtà, altro non era che la malattia stessa già sussistente alla data della prima diagnosi e della conseguente prognosi tre giorni, l'una e l'altra emesse dal medico certificante in occasione dell'infortunio (21 ottobre), rilevata, invece, nella sua diversa e più grave attualità, solo a seguito dell'esame (ecografia) del 4 novembre;
il prolungamento strumentale della prognosi al 24 novembre era l'effetto della diversa e più certa gravità dello stato patologico conseguente all'infortunio, cui l'attività di istruttore di karatè nei giorni 18, 19 e 20 novembre, lungi dal procurare l'asserito aggravamento della malattia, aveva finanche contribuito a favorirne la guarigione. A fronte di tanto, congruamente e logicamente motivato, peraltro, adeguatamente sostenuto dalla competenza e, dell'ausiliario del giudice, nel ricorso in scientifica esame si prospetta una diversa (ed evidentemente più utile) ricostruzione affidata a mere valutazioni di fatto e ad argomentazioni che traggono spunto da una rilettura della relazione del consulenza tecnica di ufficio, probabilmente 9 3 sulla scorta di una menzionata consulenza di parte, quest'ultima non portata ritualmente alla conoscenza di questo Collegio. Attraverso tale rilettura, però, ed a riprova della (inevitabile, e anche spiegabile) parzialità, si perviene ad una conclusione completamente difforme da quella suggerita dall'ausiliario del giudice di merito, e da quest'ultimo recepita, senza che fossero contemporaneamente indicati vizi logici e di percorso della valenza di veri e propri motivi di impugnazione in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Il ricorso, pertanto, va rigettato;
sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o r t e rigetta il ricorso, e dichiara la interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente I Giovannily apparella D A 0 S 3 , Giuseppe Ianniruberto 1 S 3 O . A 5 L T шибо T L R , . O A A ' N B CANCE S L I E L 3 D P E 7 S - IL CANCELLIERE D I A 8 T I N - S S Depositato in Cancelleria 1 G O N 1 O P E oggi, 29 m . 2001 S A M E M I E D I R G A E P A U G , D E O O IL CANCELLIERE T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O 10 D