Sentenza 16 maggio 2023
Massime • 1
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20877 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi PR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20877 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 21/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal difensore di IC AC volta alla correzione dell'errore materiale, contenuto nella sentenza n. 640/2020, in ragione del contrasto tra dispositivo e motivazione con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena. La Corte di appello ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, che non sia dedotto nella fase di cognizione, non è suscettibile di essere rilevato nella fase esecutiva con l'istanza di correzione dell'errore materiale. 2. Avverso questa decisione IC AC ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Avv. Francesco Gambardella, articolando un unico motivo con il quale ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 130 e 619 cod. proc. pen. Ha esposto come, essendo incorso nell'errore materiale il giudice di appello, lo stesso errore non sarebbe stato denunciabile in sede di legittimità, non essendo riconducibile il vizio nel contesto di quelli di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Proprio l'incidente di esecuzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sarebbe, invece, lo strumento processuale per far rilevare errori materiali nella determinazione della pena derivanti, anche, da evidenti errori di calcolo. Il precedente giurisprudenziale richiamato dal giudice dell'esecuzione riguarderebbe un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado e, dunque, ben avrebbe potuto essere denunciata la divergenza tra dispositivo e motivazione nel giudizio di appello. Quando, invece, il giudizio di cognizione ha avuto conclusione, il rimedio esperibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione volto ad ottenere la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., sarebbe unicamente quello dell'incidente di esecuzione. Nel caso di specie, si verte in tema di motivazione che ha quantificato la pena in due anni di reclusione operando il calcolo partendo dalla pena base di tre anni di reclusione e riducendola di un terzo. Per effetto di tale precisazione contenuta in sentenza, la quantificazione 1 PL} della pena in dispositivo nella misura di due anni e otto mesi di reclusione è, evidentemente, frutto di un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione che, nel caso di specie, potrebbe conseguire solo a un incidente di esecuzione. Peraltro, non sempre, secondo quanto prospettato dal ricorrente, può applicarsi il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, in quanto, nel caso di errore del dispositivo obiettivamente riconoscibile, può assegnarsi prevalenza alla motivazione laddove la stessa consenta di ricostruire esattamente il procedimento seguito dal giudice per la determinazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale per contrasto tra dispositivo e motivazione in quanto la situazione descritta nella stessa (determinazione della pena in motivazione in due anni e nel dispositivo in due anni e otto mesi) avrebbe dovuto essere fatta valere con il ricorso per cassazione. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 640 del 2020, infatti, IC AC ha proposto ricorso per cassazione, ma ha omesso di rilevare il predetto vizio del provvedimento proponendo, invece, altre censure che sono state dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1688 del 2022. Nell'interporre ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di appello, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, non è stato rilevato e fatto valere il vizio che si è preteso di emendare con la procedura di correzione dell'errore materiale che è esitata nel provvedimento oggetto di impugnazione, Le argomentazioni poste a fondamento del ricorso non sono, tuttavia, fondate in quanto occorre assicurare continuità all'orientamento applicato dalla stessa Corte catanzarese, secondo cui l'eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale» (Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv. 253630). Né può ritenersi fondata la tesi del ricorrente secondo cui tale principio non dovrebbe potersi applicare al presente caso nel quale la sentenza suscettibile di 2 correzione è stata pronunciata in sede di appello, con la conseguenza che non vi sarebbero state altre «fasi di cognizione» nelle quali chiedere la correzione, dovendosi ritenere quella davanti alla Corte di cassazione una fase non assimilabile a quella di «cognizione». Il principio, in realtà, per come si desume anche dalla casistica esaminata da questa Corte, deve essere inteso nel senso che la difformità deve essere oggetto di specifica deduzione nel corso del procedimento fino al momento in cui la sentenza della quale si eccepisce il vizio relativo alla difformità tra dispositivo e motivazione non sia passata in giudicato. In senso coerente all'orientamento citato, si segnala anche il principio affermato da Sez. 6, n. 2306 del 15/10/2013, dep. 2014, Settimo, Rv. 258141 secondo cui «l'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale». Nella fase esecutiva, la richiesta di correzione dell'errore materiale relativa al contrasto tra dispositivo e motivazione, secondo l'opzione interpretativa alla quale si presta adesione in questa sede, non può essere fatta valere. Ciò in ragione del fatto che il vizio dedotto non sempre comporta una mera constatazione, potendo, invece, implicare un'attività valutativa non suscettibile di essere compiuta in sede esecutiva. A tale proposito, si evidenzia che all'orientamento, secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale sempre il dispositivo in quanto lo stesso costituisce l'atto con cui si esprime la volontà della legge nel caso concreto assolvendo, invece, la motivazione ad una funzione meramente esplicativa, se ne contrappone un altro secondo cui «nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.» (Sez. 2, Sentenza n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 e molte altre conformi precedenti). Proprio il riferimento alla predetta norma implica che quanto, nel caso concreto, fatto valere davanti al giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto essere rilevato prima del passaggio in giudicato della sentenza. 3. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/03/2023