CASS
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Obasuyi AN NI nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2023, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’ art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto Penale Sent. Sez. 4 Num. 6705 Anno 2026 Presidente: OV SA Relatore: LA NI Data Udienza: 18/12/2025 ed euro 2000 di ammenda, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi anni quattro. Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza dell’8 luglio 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato contestato, confermando la sanzione accessoria e riducendola ad anni due. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato che deduce violazione di legge laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione del reato, ha confermato la sanzione accessoria che, a giudizio del ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non poteva essere confermata ma si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti al Prefetto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione sulla sanzione accessoria. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Si deve qui ribadire il costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088 - 01; Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752 - 01; Sez. 4, n. 39878 del 20/01/2012, Rv. 254958 - 01; Sez. 4, n. 5049 del 11/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249518 - 01). 3. Ciò in quanto il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato (per la sospensione o revoca della patente) e alla condanna (per la confisca), come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 186 di detto codice. Il principio trova conferma nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 221 del codice della strada, il quale, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ancona per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. dispone la trasmissione degli atti al prefetto di ancona. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI LA SA OV
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 aprile 2023, il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’ art. 186 C.d.S., comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto Penale Sent. Sez. 4 Num. 6705 Anno 2026 Presidente: OV SA Relatore: LA NI Data Udienza: 18/12/2025 ed euro 2000 di ammenda, con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi anni quattro. Su appello proposto dall'imputato, la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza dell’8 luglio 2025, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato contestato, confermando la sanzione accessoria e riducendola ad anni due. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato che deduce violazione di legge laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione del reato, ha confermato la sanzione accessoria che, a giudizio del ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non poteva essere confermata ma si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti al Prefetto. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione sulla sanzione accessoria. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Si deve qui ribadire il costante insegnamento secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088 - 01; Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015, Rv. 264752 - 01; Sez. 4, n. 39878 del 20/01/2012, Rv. 254958 - 01; Sez. 4, n. 5049 del 11/11/2010 - dep. 2011, Rv. 249518 - 01). 3. Ciò in quanto il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato (per la sospensione o revoca della patente) e alla condanna (per la confisca), come espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 186 di detto codice. Il principio trova conferma nella previsione di cui al comma secondo dell'art. 221 del codice della strada, il quale, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che va eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Ancona per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. dispone la trasmissione degli atti al prefetto di ancona. Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NI LA SA OV