Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2003, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
O L L O B E ) E E 4 N 7 C 02 78 3 / 03 3 O . A I Z P N A , I R 1 D T 9 9 N E PUBBL 1 - O C I 1 1 X D - 1 A U 2 I IN NOME DEL D C E 6 T 4 E N . E N A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S I T E T Oggetto R S A X SEZIONE SECONDA CIVILE Opposizione A Decreto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INGIUNTIVO Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 8748/00 Cron.6315 - Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CONDOMINIO LA CHIUSA CORI, in persona dell'Amm.re p.t. CATINELLI ERMANNO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato MICHELINO LUISE, che 10 difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RI LI, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FULVIO VACCARO, difesaa dall'avvocato ASSUNTA BUCCIARELLI, 2002 giusta delega in atti;
controricorrente1345 -1- avverso la sentenza n. 178/99 del Giudice di pace di LATINA, depositata il 09/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
BUCCIARELLI, difensore del udito 1'Avvocato ASSUNTA resistente che si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto 1° motivo e inammissibilità degli altri due. -2- Svolgimento del processo RI IA proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 1064/1997 emesso dal giudice di pace di Latina con il quale le era stato intimato di pa- gare al condominio “La Chiusa” di OR (LT ) £ 1.112.590 a titolo di quote spese condominiali non pagate e di interessi di mora. L'opponente sosteneva che nulla era dovuto da essa RI stante la mancata ripartizione analitica delle spese. Il condominio "La Chiusa", costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione che il giudice di pace di Latina, con sentenza 9/3/1999, ac- coglieva osservando: che all'udienza di comparizione del 15/9/1997 si era costituito il condominio opposto il quale, nella successiva udienza, aveva chiesto la dichiarazione della nullità del precedente verbale in quanto si era proceduto alla trattazione della causa in periodo feriale;
che tale richiesta era infondata atteso che l'opposto condominio nella udienza di comparizione nulla aveva eccepito ed aveva svolto attività istruttoria;
che la RI, come accertato dal c.t.u., aveva pagato quanto dovuto per cui il decreto ingiuntivo opposto non trovava fondamento su un credito esistente;
che, in assenza della delibera assembleare sulla ripartizione analitica delle spese e tenuto conto del disposto dell'articolo 9 del regolamento condominiale, l'opponente non poteva essere considerata morosa per asseriti ritardati pa- gamenti delle quote dovute;
che, in sede di approvazione del preventivo 96/97 e dei consuntivi 94/95 e 96/96, l'assemblea non aveva approvato an- che la ripartizione delle spese tra i vari condomini;
che per l'assenza di sif- fatte obbligatorie incombenze non poteva considerarsi sorta a carico dei condomini l'obbligazione di contribuire alle spese condominiali, obbliga- 3 zione da ritenere sorta solo dal momento dell'approvazione da parte dell'assemblea della ripartizione delle spese. La cassazione della citata sentenza del giudice di pace di Latina è stata chiesta dal condominio "La Chiusa" con ricorso affidato a tre motivi. La RI ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il condominio "La Chiusa” denuncia vio- lazione dell'articolo 1 della legge 7/10/1969 n. 742 sostenendo che l'aver fissato la causa, non dichiarata urgente, nel periodo feriale determina la nul- lità dell'attività successivamente svolta: infatti il procuratore di esso con- dominio, non avendo potuto presenziare all'udienza, non è stato posto in grado di rappresentare le circostanze di fatto e di diritto che avrebbero po- tuto scongiurare la sospensione del decreto ingiuntivo opposto concessa dal giudice di pace proprio alla detta udienza. Il motivo è infondato atteso che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, la fissazione di una causa, non dichiarata urgente, nel periodo fe- riale in tanto determina la nullità dell'attività svolta in quanto, in conse- guenza di quella trattazione, risultino pregiudicati i diritti di difesa delle parti;
in ogni caso la mera comparizione innanzi al giudice di una o più par- ti, in un periodo non consentito, non determina effetti pregiudizievoli se la continuità dell'iter processuale è pienamente assicurata per tutte le parti, sicché ad esse sia riconosciuta concretamente la potenzialità difensiva che avrebbero avuto se la trattazione fosse stata ritualmente fissata (in tal senso, tra le tante, sentenza 26/3/1994 n. 2978 ). Nella specie dalla lettura degli atti del giudizio di merito - attività con- sentita attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato - risulta che alla udienza del 15/9/1997 presenziarono sia l'amministratore del condomi- nio sia l'avvocato Gabriele Romano - in sostituzione dell'avvocato Pietro Palombelli difensore dell'opposto senza sollevare alcuna eccezione in or- dine alla ritualità del provvedimento che aveva fissato l'udienza di compari- zione delle parti nel periodo feriale ed anzi accettando il contraddittorio e difendendosi nel merito. Nel caso in esame è quindi da escludersi -- per ca- renza degli elementi e dei caratteri necessari - la nullità del detto provvedi- mento di fissazione di udienza, nonché dell'attività successivamente svolta, posto che, in conseguenza della trattazione della controversia nella udienza fissata, non sono risultati pregiudicati i diritti di difesa delle parti. La conti- nuità dell'iter processuale è stata pienamente assicurata al condominio ricor- rente per cui allo stesso è stata concretamente riconosciuta la potenzialità di- fensiva che avrebbe avuto se la trattazione fosse stata fissata secondo rito: sicché il vizio in questione può ritenersi sanato. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1106 c.c., 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., deduce che erroneamente il giudice di pace ha posto, come condizione di esigibilità delle quote condominiali, la preventiva ripartizione analitica: detto criterio, peraltro neanche esattamente previsto dall'articolo 9 del regolamento condominiale, è stato modificato dalla volontà assembleare. Tale volontà è suscettibile di variazione solo con il consenso di tutti i condomini manifestato in forma scritta a norma dell'articolo 1106 c.c. disatteso dal giudice di pace. 5 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia errata applicazione dell'articolo 1135 c.c. Ad avviso del condominio il giudice di pace ha fon- dato la propria decisione circa la necessità della preventiva ripartizione analitica delle spese sul dettato dell'articolo 1135 c.c. senza tener conto che detta norma ha carattere meramente esemplificativo in ordine ai poteri attribuiti all'assemblea dei condomini: è la stessa assemblea a procedere in concreto a dar corpo e sostanza a tali poteri. Ciò si è appunto verificato nella specie avendo l'assemblea provveduto a disciplinare i criteri da utilizzare per la esigibilità delle quote condominiali. -La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure da esaminare con- giuntamente - relative ad una pronuncia di equità del giudice di pace. Occorre premettere che l'articolo 113 c.p.c. è stato modificato dall'arti- colo 21 della legge 374 del 1992 nel senso che, in relazione al giudizio di equità del giudice di pace, è stato soppresso il limite dell'osservanza dei "principi regolatori della materia". Il giudice di pace, quindi, nel pronunciare secondo equità, deve solo ri- spettare le norme della Costituzione e quelle comunitarie, oltre le norme re- golatrici del processo la cui violazione è sempre denunciabile in quanto il nuovo testo dell'articolo 113 c.p.c. non ha "deformalizzato" il giudizio di equità. Ne consegue che, al di fuori di tali limiti che il giudice di pace deve rigorosamente osservare, è insindacabile il giudizio equitativo di detto giu- dice salva, ovviamente, l'applicabilità degli articoli 132, n. 4, e 360, n. 4, c.p.c. nei casi di inesistenza, perplessità o mera apparenza della motivazio- ne: l'equità, infatti, non significa mera discrezionalità o arbitrio per cui la valutazione equitativa deve pur sempre essere sorretta da ragioni in termini 6 tali da poter seguire il processo logico adottato per pervenire ad essa. Per- tanto il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesisten- za della motivazione o una motivazione apparente o in contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sì da precludere l'identificazione della "ratio decidendi", ovvero ancora una motivazione perplessa dalla quale non sia possibile stabilire la giustificazione di quanto posto a base della decisione. Le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono quindi deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità. La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre affermato (sentenze 12/7/2000 n. 9268; 6/4/2000 n. 4326; 24/2/2000 n. 2105, tutte conformi alla decisione a Sezioni Unite 15/10/1999 n. 716) che la natura dell'equità di cui al modi- ficato articolo 113 c.p.c. è "formativa" o "sostitutiva" - che si ha quando il giudice prescinde dall'individuazione della norma astrattamente applicabile al caso concreto ( l'indicazione della quale non sarebbe neppure richiesta al giudice di pace la cui valutazione equitativa sostituisce integralmente, nel momento applicativo, la norma positiva ) - e non "suppletiva" o "integrati- va" ravvisabile quando l'equità risulti funzionale al completamento della fattispecie normativa in relazione ad aspetti da questa non definiti. Il controllo in sede di legittimità sulle sentenze del giudice di pace pro- nunciate secondo equità è quindi limitato al rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento laddove siano espressione di norme costituzionali, anche se il giudice abbia ricavato la re- gola del giudizio concretamente applicata da norme di diritto avendole rite- nute, in maniera esplicita o implicita, conformi all'equità. Nel caso in esame non è censurabile ( in quanto non viola norme costituzio- nali né si pone in contrasto con quelle comunitarie o che regolano lo svol- gimento del processo ) la determinazione dei criteri equitativi applicati dal giudice di pace e posti a base dell'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da RI IA. La motivazione della decisione impugnata è adeguata e completa - con puntuale riferimento ai fatti di causa emergenti dalle risultanze processuali - e consente agevolmente di identificare con chiarezza la “ratio decidendi". Di conseguenza è inammissibile la censura relativa all'asserita violazione degli articoli indicati nei motivi di ricorso in esame trattandosi di norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto allor- ché pronuncia come appunto nella specie - in controversie di valore infe- riore a due milioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente condanna del condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il condominio ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi , oltre € 300,00 a titolo di onorari.€ 15,00 Roma 17 ottobre 2002 Il consigliere estensore Il presidente Spake IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico folozics DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 24 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 8