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Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2026, n. 17591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17591 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AL DR MA nato il [...] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MA FIORE che ha concluso riportandosi alla memoria scritta depositata per l'inammissibilità del ricorso, condannando MA AL ND AR al pagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta adeguata in favore della cassa delle ammende. E' presente l'avvocato D'AGOSTINO MICHELE del foro di MILANO in difesa di MA AL DR MA, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17591 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano assunta in data 20 marzo 2005 sull'appello proposto da ND AR AD AL a seguito dell'accoglimento di istanza di rimessione nei termini per la coltivazione della impugnazione in appello, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni dieci, mesi quattro di reclusione in relazione alle fattispecie di cui agli artt.art.74, comma 1 e 73 dPR 309/90, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. La Corte di Appello, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto il ruolo apicale della ricorrente, al pari del di lei marito MI IA, quale organizzatrice del sodalizio dedito alla importazione dalla Spagna, al trasporto, alla detenzione e alla successiva rivendita a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, alla stregua delle emergenze processuali e, in particolare degli esiti delle intercettazioni telefoniche dalle quali risultava che la AD AL si occupava, in prima persona, degli ordinativi di rilevanti partite di stupefacenti, mostrando autonomia decisionale e potere direttivo nella formulazione del4 richieste, avvalendosi di linguaggio criptico e allusivo, di cui poi chiedeva agli interlocutori conferma di corretta interpretazione. Sul punto la Corte riconosceva una posizione apicale alla AD AL pienamente coesistente con quella del compagno MI Giangregorio, rispetto al quale non era ravvisato alcun rapporto di subalternità, bensì di paritaria cogestione dei traffici illeciti. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata la quale ha articolato sette motivi di ricorso. Con il primi due assume violazione di legge e vizio di motivazione per erronea attribuzione del ruolo di capo organizzatore del sodalizio, per confusione dei ruoli di partecipe e di organizzatore senza che fosse delineata una effettiva capacità delle ricorrente di gestire i traffici di stupefacente, ruolo che non poteva essere desunto dalla intensità o dalla frequenza dell'apporto, in assenza della dimostrazione di un effettivo potere decisionale, mentre nella specie erano stati indicati profili di mera collaborazione in ambito familiare o di supporto meramente logistico. Con una terza articolazione assume difetto di motivazione laddove non era stata adeguatamente valorizzata la centralità del ruolo del MI il quale, a seguito della cattura, era divenuto collaboratore di giustizia e aveva contribuito alla identificazione di alcuni fornitori, residenti in [...]e a Madrid e anche dei soggetti cui lo stupefacente era destinato, da cui era conseguito il loro arresto, laddove la veste della ricorrente era del tutto ancillare in quanto ella non era a conoscenza della identità dei complici e dei fornitori e lo stesso MI aveva fornito ampia spiegazione delle conversazioni telefoniche cui aveva preso parte anche la compagna, escludendo in modo netto la di lei responsabilità. Con una quarta articolazione assume ancora violazione di legge e difetto di motivazione in punto di confusione del ruolo di organizzatore con quello di mero partecipe e violazione di legge per estensione analogica, laddove la giurisprudenza di legittimità ha escluso che una tale estensione possa avvenire solo in ragione di un maggior apporto contributivo all'azione criminosa, rilevando al contrario che la assegnazione di un ruolo apicale avrebbe dovuto poggiare sulla diversa qualità della funzione svolta all'interno del sodalizio. Con una quinta articPlazione assume difetto di motivazione ove il giudice di merito aveva riconosciuto la responsabilità della prevenuta per il reato associativo in ragione del rapporto di convivenza e dal vincolo familiare, laddove la relazione nella specie non si fondava su una condizione di parità tra i coniugi ma di sudditanza, atteso che la donna era priva di capacità decisionale e succube del compagno. Assume ancora travisamento della prova e motivazione illogica in relazione alla interpretazione del materiale intercettivo dal contenuto criptico e ambiguo delle conversazioni che era stato contraddittoriamente interpretato quale manifestazione di comando e di capacità decisionale della AD. Con il sesto motivo di ricorso assume violazione di legge in ragione della mancata qualificazione della condotta della ricorrente quale ipotesi di favoreggiamento personale, a fronte di condotte tese ad agevolare il marito in ragione di vincoli affettivi e solidaristici. Con un ultimo motivo si assume la apparenza della trama argomentativa laddove era fondata soltanto sul richiamo di massime giurisprudenziali. 4. La difesa della ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ribadito le censure innanzi illustrate ampliando gli argomenti a sostegno delle proprie difese, censurando l'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dkll'imputata nel dibattimento per ravvisare conferma alla prova di responsabilità e assumendo carenza di una motivazione rafforzata a fronte delle dichiarazioni confessorie del coimputato MI. 5. Sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe, il ricorso è stato deciso a seguito di richiesta di trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso e dei primi sei motivi aggiunti, con i quali variamente si prospettano profili di violazione di legge e di 2 illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di appello in ordine alla qualifica della ricorrente AD AL quale organizzatrice del sodalizio criminale, deve preliminarmente affermarsi come la Corte di Appello non si sia limitata a fare proprie le motivazioni del primo giudice, ma ha fornito convincente, adeguata e autonoma risposta alle ragioni di doglianza introdotte dalla ricorrente mediante un tessuto argomentativo con il quale la stessa ha omesso del tutto di confrontarsi. In particolare nei fogli da 9 a 12 della sentenza impugnata il giudice di appello, in relazione alle singole importazioni di droga dalla Spagna, ha indicato le fonti di prova da cui ha tratto il convincimento che la AD AL non abbia svolto funzioni meramente gregarie, ovvero di mera collaborazione in ambito familiare ma, al contrario, abbia contribuito, in mod lò significativo e con autonomo apporto organizzativo, al buon esito delle singole importazioni e, sostanzialmente alla prosecuzione dell'attività criminosa, fornendo agli interlocutori puntuali direttive sulle singole forniture, indicando le caratteristiche e i termini della importazione della sostanza stupefacente e le modalità con le quali la stessa andava conservata e collocata, fornendo suggerimenti e invitando i complici a dotarsi di una diversa utenza telefonica, occupandosi, pertanto, in prima persona, di rilevanti aspetti organizzativi. 2. Quanto alla qualificazione giuridica del contributo offerto al sodalizio criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ruolo di "organizzatore" spetta a colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifernento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione, tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). Da ciò può trarsi la differenza strutturale tra il ruolo di partecipe rispetto a quello di organizzatore, perché solo nel secondo è necessaria un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione i quali, come nella specie, possono concretarsi in manifestazioni di gestione che, pur non del tutto autonome, abbiano rilievo in un settore operativo del gruppo, sia pure limitato ad una articolazione territoriale o alla gestione di transazioni di rilevante valore 3 economico (Sez.4, n.53568 del 5/10/2017, PG in pr'oc.Pardo, Rv.271707; Sez.2, n.20098 del 3/06/2020, Buono, Rv.279476). La Corte di appello ha indicato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, le ragioni che le hanno consentito di riconoscere l'esercizio di taltfunzione di coordinamento in capo alla ricorrente, pure a fronte dell'indiscusso ruolo sovraordinato del MI, per avere la stessa organizzato e condotto le trattative in relazione a rilevantissime importazioni di stupefacente, fornendo agli interlocutori tutte le coordinate negoziali e logistiche per il buon esito delle stesse, richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche più significative e l'inequivoco tenore indiziario delle stesse. 2.1. I motivi di ricorso risultano pertanto aspecifici quando assumono, in assenza della indicazione degli elementi di fatto che sarebbero stati travisati dal giudice di appello e delle ragioni di diritto che stanno a fondamento delle singole doglianze, per quali ragioni il giudice distrettuale avrebbe equivocato l'apporto della ricorrente, che si asserisce essere quello di partecipe, ovvero omesso di considerare la soggezione familiare della AD AL determinata dalla convivenza con il capo del sodalizio, laddove la Corte ha invece considerato la piena autonomia decisionale manifestata dalla ricorrente in seno alle interlocuzioni telefoniche nelle quali la stessa si interfacciava direttamente con i fornitori e gli acquirenti fornendo precise disposizioni al riguardo. Le censure devono pertanto dichiararsi inammissibili. 3. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si assume il travisamento del dato intercettivo, si presenta aspecifico in quanto la Corte di appello ha indicato puntualmente le intercettazioni da cui ha desunto elementi significativi a sostegno della prospettazione accusatoria e tale interpretazione non risulta in alcun modo contestata se non con il generico riferimento al tenore ambiguo della interlocuzione. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni 'raugx.- telefonicheonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; Sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; Sez.1, n.37588 del 18/06/2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di 4 fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'RE e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di tale guisa, mentre la interpretazione fornita dai giudici di merito alle interlocuzioni telefoniche risultano riscontrate dai sequestri di stupefacente operati 4 valgono pertanto a corroborare la interpretazione operata dai giudici di merito. 4. Quanto al sesto motivo di ricorso, il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente quale quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve in partecipazione o concorso esterno al reato associativo (Sez. 6 - n. 42980 del 03/10/2024, Rv.287264 - 03) e, in tale prospettiva, una volta riconosciuta, sulla base delle intercettazioni acquisite, il contributo assicurato dalla AD AL a singoli segmenti dell'attività illecita volta ad assicurarsi rilevanti forniture di cocaina dalla Spagna, tale apporto non può che essere valutato nell'ambito del reato plurisoggettivo che esclude la ipotesi di favoreggiamento personale. 5. Il settimo motivo di ricorso è del tutto privo di specificità in quanto il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, lungi dall'esaurire la trama motivazionale della sentenza impugnata, ha fornito al giudice di appello sostegno per puntualizzare i principi di diritto su cui si fonda l'accertamento di responsabilità della prevenuta per i delitti ad essa ascritti;
comunque la censura si presenta assolutamente indeterminata nell'oggetto e nella indicazione del preciso passaggio motivazionale contestato. 6. I motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili nel loro complesso;
alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. 5
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO ANDREA MA FIORE che ha concluso riportandosi alla memoria scritta depositata per l'inammissibilità del ricorso, condannando MA AL ND AR al pagamento delle spese del procedimento e della somma ritenuta adeguata in favore della cassa delle ammende. E' presente l'avvocato D'AGOSTINO MICHELE del foro di MILANO in difesa di MA AL DR MA, il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17591 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano assunta in data 20 marzo 2005 sull'appello proposto da ND AR AD AL a seguito dell'accoglimento di istanza di rimessione nei termini per la coltivazione della impugnazione in appello, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in anni dieci, mesi quattro di reclusione in relazione alle fattispecie di cui agli artt.art.74, comma 1 e 73 dPR 309/90, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. La Corte di Appello, per quanto qui di interesse, ha riconosciuto il ruolo apicale della ricorrente, al pari del di lei marito MI IA, quale organizzatrice del sodalizio dedito alla importazione dalla Spagna, al trasporto, alla detenzione e alla successiva rivendita a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, alla stregua delle emergenze processuali e, in particolare degli esiti delle intercettazioni telefoniche dalle quali risultava che la AD AL si occupava, in prima persona, degli ordinativi di rilevanti partite di stupefacenti, mostrando autonomia decisionale e potere direttivo nella formulazione del4 richieste, avvalendosi di linguaggio criptico e allusivo, di cui poi chiedeva agli interlocutori conferma di corretta interpretazione. Sul punto la Corte riconosceva una posizione apicale alla AD AL pienamente coesistente con quella del compagno MI Giangregorio, rispetto al quale non era ravvisato alcun rapporto di subalternità, bensì di paritaria cogestione dei traffici illeciti. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata la quale ha articolato sette motivi di ricorso. Con il primi due assume violazione di legge e vizio di motivazione per erronea attribuzione del ruolo di capo organizzatore del sodalizio, per confusione dei ruoli di partecipe e di organizzatore senza che fosse delineata una effettiva capacità delle ricorrente di gestire i traffici di stupefacente, ruolo che non poteva essere desunto dalla intensità o dalla frequenza dell'apporto, in assenza della dimostrazione di un effettivo potere decisionale, mentre nella specie erano stati indicati profili di mera collaborazione in ambito familiare o di supporto meramente logistico. Con una terza articolazione assume difetto di motivazione laddove non era stata adeguatamente valorizzata la centralità del ruolo del MI il quale, a seguito della cattura, era divenuto collaboratore di giustizia e aveva contribuito alla identificazione di alcuni fornitori, residenti in [...]e a Madrid e anche dei soggetti cui lo stupefacente era destinato, da cui era conseguito il loro arresto, laddove la veste della ricorrente era del tutto ancillare in quanto ella non era a conoscenza della identità dei complici e dei fornitori e lo stesso MI aveva fornito ampia spiegazione delle conversazioni telefoniche cui aveva preso parte anche la compagna, escludendo in modo netto la di lei responsabilità. Con una quarta articolazione assume ancora violazione di legge e difetto di motivazione in punto di confusione del ruolo di organizzatore con quello di mero partecipe e violazione di legge per estensione analogica, laddove la giurisprudenza di legittimità ha escluso che una tale estensione possa avvenire solo in ragione di un maggior apporto contributivo all'azione criminosa, rilevando al contrario che la assegnazione di un ruolo apicale avrebbe dovuto poggiare sulla diversa qualità della funzione svolta all'interno del sodalizio. Con una quinta articPlazione assume difetto di motivazione ove il giudice di merito aveva riconosciuto la responsabilità della prevenuta per il reato associativo in ragione del rapporto di convivenza e dal vincolo familiare, laddove la relazione nella specie non si fondava su una condizione di parità tra i coniugi ma di sudditanza, atteso che la donna era priva di capacità decisionale e succube del compagno. Assume ancora travisamento della prova e motivazione illogica in relazione alla interpretazione del materiale intercettivo dal contenuto criptico e ambiguo delle conversazioni che era stato contraddittoriamente interpretato quale manifestazione di comando e di capacità decisionale della AD. Con il sesto motivo di ricorso assume violazione di legge in ragione della mancata qualificazione della condotta della ricorrente quale ipotesi di favoreggiamento personale, a fronte di condotte tese ad agevolare il marito in ragione di vincoli affettivi e solidaristici. Con un ultimo motivo si assume la apparenza della trama argomentativa laddove era fondata soltanto sul richiamo di massime giurisprudenziali. 4. La difesa della ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha ribadito le censure innanzi illustrate ampliando gli argomenti a sostegno delle proprie difese, censurando l'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dkll'imputata nel dibattimento per ravvisare conferma alla prova di responsabilità e assumendo carenza di una motivazione rafforzata a fronte delle dichiarazioni confessorie del coimputato MI. 5. Sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe, il ricorso è stato deciso a seguito di richiesta di trattazione in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso e dei primi sei motivi aggiunti, con i quali variamente si prospettano profili di violazione di legge e di 2 illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di appello in ordine alla qualifica della ricorrente AD AL quale organizzatrice del sodalizio criminale, deve preliminarmente affermarsi come la Corte di Appello non si sia limitata a fare proprie le motivazioni del primo giudice, ma ha fornito convincente, adeguata e autonoma risposta alle ragioni di doglianza introdotte dalla ricorrente mediante un tessuto argomentativo con il quale la stessa ha omesso del tutto di confrontarsi. In particolare nei fogli da 9 a 12 della sentenza impugnata il giudice di appello, in relazione alle singole importazioni di droga dalla Spagna, ha indicato le fonti di prova da cui ha tratto il convincimento che la AD AL non abbia svolto funzioni meramente gregarie, ovvero di mera collaborazione in ambito familiare ma, al contrario, abbia contribuito, in mod lò significativo e con autonomo apporto organizzativo, al buon esito delle singole importazioni e, sostanzialmente alla prosecuzione dell'attività criminosa, fornendo agli interlocutori puntuali direttive sulle singole forniture, indicando le caratteristiche e i termini della importazione della sostanza stupefacente e le modalità con le quali la stessa andava conservata e collocata, fornendo suggerimenti e invitando i complici a dotarsi di una diversa utenza telefonica, occupandosi, pertanto, in prima persona, di rilevanti aspetti organizzativi. 2. Quanto alla qualificazione giuridica del contributo offerto al sodalizio criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ruolo di "organizzatore" spetta a colui che "coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture nelle quali il sodalizio si articola, precisando che tale ruolo non richiede che esso sia necessariamente svolto con rifernento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente, allorquando il sodalizio criminoso risulti ramificato, il coordinamento anche delle sole articolazioni territoriali attraverso le quali l'associazione criminale è strutturata e si diparte, trattandosi di un ruolo interscambiabile, nel senso che non risale esclusivamente a un momento cronologico anteriore alla formazione dell'associazione, tanto da dover coincidere necessariamente con tale momento, e plurale, nei senso che anche eventualmente più soggetti, in relazione alla struttura dell'associazione, possono svolgere attività di programmazione e pianificazione delle attività criminali" (Sez. 4, Sentenza n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). Da ciò può trarsi la differenza strutturale tra il ruolo di partecipe rispetto a quello di organizzatore, perché solo nel secondo è necessaria un'attività di coordinamento strutturale con l'attribuzione di compiti di programmazione e di pianificazione i quali, come nella specie, possono concretarsi in manifestazioni di gestione che, pur non del tutto autonome, abbiano rilievo in un settore operativo del gruppo, sia pure limitato ad una articolazione territoriale o alla gestione di transazioni di rilevante valore 3 economico (Sez.4, n.53568 del 5/10/2017, PG in pr'oc.Pardo, Rv.271707; Sez.2, n.20098 del 3/06/2020, Buono, Rv.279476). La Corte di appello ha indicato, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, le ragioni che le hanno consentito di riconoscere l'esercizio di taltfunzione di coordinamento in capo alla ricorrente, pure a fronte dell'indiscusso ruolo sovraordinato del MI, per avere la stessa organizzato e condotto le trattative in relazione a rilevantissime importazioni di stupefacente, fornendo agli interlocutori tutte le coordinate negoziali e logistiche per il buon esito delle stesse, richiamando il contenuto delle intercettazioni telefoniche più significative e l'inequivoco tenore indiziario delle stesse. 2.1. I motivi di ricorso risultano pertanto aspecifici quando assumono, in assenza della indicazione degli elementi di fatto che sarebbero stati travisati dal giudice di appello e delle ragioni di diritto che stanno a fondamento delle singole doglianze, per quali ragioni il giudice distrettuale avrebbe equivocato l'apporto della ricorrente, che si asserisce essere quello di partecipe, ovvero omesso di considerare la soggezione familiare della AD AL determinata dalla convivenza con il capo del sodalizio, laddove la Corte ha invece considerato la piena autonomia decisionale manifestata dalla ricorrente in seno alle interlocuzioni telefoniche nelle quali la stessa si interfacciava direttamente con i fornitori e gli acquirenti fornendo precise disposizioni al riguardo. Le censure devono pertanto dichiararsi inammissibili. 3. Il quinto motivo di ricorso, con il quale si assume il travisamento del dato intercettivo, si presenta aspecifico in quanto la Corte di appello ha indicato puntualmente le intercettazioni da cui ha desunto elementi significativi a sostegno della prospettazione accusatoria e tale interpretazione non risulta in alcun modo contestata se non con il generico riferimento al tenore ambiguo della interlocuzione. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni 'raugx.- telefonicheonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano;
a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; Sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; Sez.1, n.37588 del 18/06/2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di 4 fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'RE e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di tale guisa, mentre la interpretazione fornita dai giudici di merito alle interlocuzioni telefoniche risultano riscontrate dai sequestri di stupefacente operati 4 valgono pertanto a corroborare la interpretazione operata dai giudici di merito. 4. Quanto al sesto motivo di ricorso, il delitto di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente quale quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la perpetrazione della sua condotta si risolve in partecipazione o concorso esterno al reato associativo (Sez. 6 - n. 42980 del 03/10/2024, Rv.287264 - 03) e, in tale prospettiva, una volta riconosciuta, sulla base delle intercettazioni acquisite, il contributo assicurato dalla AD AL a singoli segmenti dell'attività illecita volta ad assicurarsi rilevanti forniture di cocaina dalla Spagna, tale apporto non può che essere valutato nell'ambito del reato plurisoggettivo che esclude la ipotesi di favoreggiamento personale. 5. Il settimo motivo di ricorso è del tutto privo di specificità in quanto il richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali, lungi dall'esaurire la trama motivazionale della sentenza impugnata, ha fornito al giudice di appello sostegno per puntualizzare i principi di diritto su cui si fonda l'accertamento di responsabilità della prevenuta per i delitti ad essa ascritti;
comunque la censura si presenta assolutamente indeterminata nell'oggetto e nella indicazione del preciso passaggio motivazionale contestato. 6. I motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili nel loro complesso;
alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. 5
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 marzo 2026.