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Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AT RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi gliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso chiedendo 94~1444udD Jz14, 40— — i c£zxf attqfp 649 7e7e5p "‘' G%t~ Penale Sent. Sez. 4 Num. 2642 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. D'TO EO, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2/2/2022, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello ha disposto il dissequestro e la restituzione del solo telefono cellulare dell'imputato, mantenendo fermo il provvedimento di confisca del furgone Fiat Ducato e della somma di euro 3.890,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, in concorso con LL EL, sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in numerosi involucri, che era rinvenuta nel furgone in cui prendevano posto i due imputati (di proprietà del D'TO); nel veicolo Volkswagen di proprietà di LL e nell'abitazione di questi;
nel box auto nella disponibilità di D'TO. I giudici, nelle due sentenze conformi, sulla base delle emergenze probatorie, ritenevano che tutta la sostanza caduta in sequestro, dalla quale erano ricavabili 209 dosi, fosse detenuta da entrambi gli imputati in concorso tra loro. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea interpretazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Non sarebbe condivisibile il discorso giustificativo sostenuto in sentenza circa la codetenzione di tutta la sostanza stupefacente caduta in sequestro, variamente dislocata. La sostanza rinvenuta nel garage di D'TO era costituita da un piccolo blocco, mentre quella rinvenuta nella disponibilità del LL era contenuta in fogli di carta colorata. La mera presenza di fogli di carta colorata o di rifiuti cartacei all'interno dello scatolone in cui era contenuto il modico quantitativo detenuto dal D'TO non può essere messa in correlazione con quella detenuta dal LL: i residui di carta colorata trovati nella disponibilità del ricorrente, simili alla carta utilizzata dal LL, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere che i due abbiano acquistato la sostanza dallo stesso fornitore e che ognuno detenesse il proprio esiguo quantitativo. 2 II) Erronea confisca del denaro rinvenuto nell'abitazione del D'TO. Erronea interpretazione degli artt. 85 e 100 d.P.R. 309/90; 240 e 240-bis cod. proc. pen. La motivazione espressa dalla Corte di merito sul punto sarebbe del tutto congetturale. La somma di danaro posseduta dall'imputato non può considerarsi di provenienza illecita, poiché il D'TO e la moglie svolgono una regolare attività lavorativa. Al ricorrente è stata contestata la detenzione illecita. La somma rinvenuta, dunque, non può costituire profitto del reato. La sentenza merita censura anche nella parte in cui ritiene di pervenire ad un giudizio di sproporzione, il quale deve sostanziarsi in uno squilibrio incongruo e significativo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. III) Violazione dell'art. 240 cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del veicolo Fiat Ducato. Non sarebbe stata offerta sul punto adeguata motivazione. Si rammenta che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa. Agli atti non vi è prova che il veicolo sia stato adoperato in precedenti occasioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi accogliere l'ultimo motivo di doglianza per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che tutta la sostanza caduta in sequestro fosse nella disponibilità di entrambi gli imputati. Il convincimento deriva dalla considerazione di plurimi elementi indiziari, gravi e convergenti, adeguatamente illustrati in motivazione. Il ragguardevole quantitativo, le modalità di presentazione, l'utilizzo di un mezzo commerciale nello svolgimento dell'attività illecita ed il grado di purezza della sostanza rinvenuta hanno indotto la Corte di merito a ritenere che il fatto non potesse essere inquadrato in un ambito di minima offensività. Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha correttamente negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3 Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che compete al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 3. Del pari meritevole di rigetto è il rilievo riguardante la confisca della somma di danaro, confisca operata ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che rinvia alla previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. A tal fine è del tutto irrilevante che sia stata contestata al ricorrente la detenzione illecita della sostanza stupefacente e non la vendita. Con riguardo alla disposta confisca del denaro, della cui lecita provenienza l'imputato ha fornito indicazioni valutate non credibili dai giudici di merito, va ricordato che la condanna per il delitto di cui all'art.73, comma 1, T.U. Stup., comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni, e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Nell'applicazione di detto principio, il giudice di merito, con adeguata e logica motivazione, ha evidenziato come la somma di denaro sequestrata fosse sproporzionata rispetto alle capacità reddituali dell'imputato e della moglie, aggiungendo, con argomentare non suscettibile di essere censurato sul piano logico, come la conservazione della rilevante somma di danaro in casa, pari a circa due mensilità della retribuzione dell'imputato, non fosse spiegabile. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato ed i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (così Sez. 3 , n. 1555 del 21/09/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282407 - 02). 4. Come già detto in precedenza, deve accogliersi, invece, il ricorso con riferimento al punto riguardante la confisca del furgone Fiat Ducato. Il 4 Il Presidente provvedimento adottato dalla Corte di merito non è sorretto da adeguata giustificazione, conforme ai principi espressi in questa sede. I giudici hanno evidenziato l'utilizzo del mezzo per l'attività di spaccio e l'occultamento della droga dietro il parasole. Tali elementi, tuttavia, non risultano sufficienti per sostenere le ragioni della confisca del mezzo. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di richiedere, ai fini della confisca facoltativa di un veicolo utilizzato per il trasporto di sostanza stupefacente, la sussistenza di un collegamento stabile con l'attività criminosa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973 - 01). Occorrerà dunque che i giudici esprimano una valutazione sull'uso illecito "non occasionale" del veicolo adoperato per il trasporto della sostanza stupefacente, valutazione assente nella motivazione della sentenza impugnata. 5. In ragione di quanto precede, la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto concernente la confisca del mezzo Fiat Ducato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Il ricorso è rigettato nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.Vdichiaratfirrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del mezzo Fiat Ducato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consi gliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'QU che ha concluso chiedendo 94~1444udD Jz14, 40— — i c£zxf attqfp 649 7e7e5p "‘' G%t~ Penale Sent. Sez. 4 Num. 2642 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 16/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. D'TO EO, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2/2/2022, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello ha disposto il dissequestro e la restituzione del solo telefono cellulare dell'imputato, mantenendo fermo il provvedimento di confisca del furgone Fiat Ducato e della somma di euro 3.890,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, in concorso con LL EL, sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in numerosi involucri, che era rinvenuta nel furgone in cui prendevano posto i due imputati (di proprietà del D'TO); nel veicolo Volkswagen di proprietà di LL e nell'abitazione di questi;
nel box auto nella disponibilità di D'TO. I giudici, nelle due sentenze conformi, sulla base delle emergenze probatorie, ritenevano che tutta la sostanza caduta in sequestro, dalla quale erano ricavabili 209 dosi, fosse detenuta da entrambi gli imputati in concorso tra loro. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea interpretazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Non sarebbe condivisibile il discorso giustificativo sostenuto in sentenza circa la codetenzione di tutta la sostanza stupefacente caduta in sequestro, variamente dislocata. La sostanza rinvenuta nel garage di D'TO era costituita da un piccolo blocco, mentre quella rinvenuta nella disponibilità del LL era contenuta in fogli di carta colorata. La mera presenza di fogli di carta colorata o di rifiuti cartacei all'interno dello scatolone in cui era contenuto il modico quantitativo detenuto dal D'TO non può essere messa in correlazione con quella detenuta dal LL: i residui di carta colorata trovati nella disponibilità del ricorrente, simili alla carta utilizzata dal LL, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere che i due abbiano acquistato la sostanza dallo stesso fornitore e che ognuno detenesse il proprio esiguo quantitativo. 2 II) Erronea confisca del denaro rinvenuto nell'abitazione del D'TO. Erronea interpretazione degli artt. 85 e 100 d.P.R. 309/90; 240 e 240-bis cod. proc. pen. La motivazione espressa dalla Corte di merito sul punto sarebbe del tutto congetturale. La somma di danaro posseduta dall'imputato non può considerarsi di provenienza illecita, poiché il D'TO e la moglie svolgono una regolare attività lavorativa. Al ricorrente è stata contestata la detenzione illecita. La somma rinvenuta, dunque, non può costituire profitto del reato. La sentenza merita censura anche nella parte in cui ritiene di pervenire ad un giudizio di sproporzione, il quale deve sostanziarsi in uno squilibrio incongruo e significativo, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. III) Violazione dell'art. 240 cod. pen.; vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del veicolo Fiat Ducato. Non sarebbe stata offerta sul punto adeguata motivazione. Si rammenta che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa. Agli atti non vi è prova che il veicolo sia stato adoperato in precedenti occasioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato, dovendosi accogliere l'ultimo motivo di doglianza per le ragioni di seguito indicate. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue. La Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto, conformemente al primo giudice, che tutta la sostanza caduta in sequestro fosse nella disponibilità di entrambi gli imputati. Il convincimento deriva dalla considerazione di plurimi elementi indiziari, gravi e convergenti, adeguatamente illustrati in motivazione. Il ragguardevole quantitativo, le modalità di presentazione, l'utilizzo di un mezzo commerciale nello svolgimento dell'attività illecita ed il grado di purezza della sostanza rinvenuta hanno indotto la Corte di merito a ritenere che il fatto non potesse essere inquadrato in un ambito di minima offensività. Pertanto, la Corte di merito, attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha correttamente negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3 Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta - selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione - e che compete al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 3. Del pari meritevole di rigetto è il rilievo riguardante la confisca della somma di danaro, confisca operata ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che rinvia alla previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen. A tal fine è del tutto irrilevante che sia stata contestata al ricorrente la detenzione illecita della sostanza stupefacente e non la vendita. Con riguardo alla disposta confisca del denaro, della cui lecita provenienza l'imputato ha fornito indicazioni valutate non credibili dai giudici di merito, va ricordato che la condanna per il delitto di cui all'art.73, comma 1, T.U. Stup., comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni, e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Nell'applicazione di detto principio, il giudice di merito, con adeguata e logica motivazione, ha evidenziato come la somma di denaro sequestrata fosse sproporzionata rispetto alle capacità reddituali dell'imputato e della moglie, aggiungendo, con argomentare non suscettibile di essere censurato sul piano logico, come la conservazione della rilevante somma di danaro in casa, pari a circa due mensilità della retribuzione dell'imputato, non fosse spiegabile. Secondo condivisibile orientamento di questa Corte in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato ed i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (così Sez. 3 , n. 1555 del 21/09/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282407 - 02). 4. Come già detto in precedenza, deve accogliersi, invece, il ricorso con riferimento al punto riguardante la confisca del furgone Fiat Ducato. Il 4 Il Presidente provvedimento adottato dalla Corte di merito non è sorretto da adeguata giustificazione, conforme ai principi espressi in questa sede. I giudici hanno evidenziato l'utilizzo del mezzo per l'attività di spaccio e l'occultamento della droga dietro il parasole. Tali elementi, tuttavia, non risultano sufficienti per sostenere le ragioni della confisca del mezzo. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di richiedere, ai fini della confisca facoltativa di un veicolo utilizzato per il trasporto di sostanza stupefacente, la sussistenza di un collegamento stabile con l'attività criminosa (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Rv. 275973 - 01). Occorrerà dunque che i giudici esprimano una valutazione sull'uso illecito "non occasionale" del veicolo adoperato per il trasporto della sostanza stupefacente, valutazione assente nella motivazione della sentenza impugnata. 5. In ragione di quanto precede, la sentenza deve essere annullata limitatamente al punto concernente la confisca del mezzo Fiat Ducato, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Il ricorso è rigettato nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.Vdichiaratfirrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del mezzo Fiat Ducato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il Consigliere estensore