Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2011, n. 38224
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Sentenza 26 settembre 2011

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La nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, introdotta a seguito dell'art. 3 del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129 non può ritenersi in continuità normativa con la precedente fattispecie di reato (non più applicabile nell'ordinamento a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. 28 aprile 2011, El Dridi), sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sia per la diversità dei presupposti, sia per la differente tipologia delle condotte integranti l'illecito delineato e da, quindi, luogo ad una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della normativa sopra citata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2011, n. 38224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38224
    Data del deposito : 26 settembre 2011

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