Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce sempre reato, quale che sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica, anche dopo la entrata in vigore della legge 17 maggio 1995 n. 172. (Cfr. in termini Cass. Sez. III 12 marzo 1999 n. 3272).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/1999, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AR S. TRIDICO Presidente del 11/01/99
1. Dott. Umberto PAPADIA Consigliere SENTENZA
2. " SE SAVIGNANO Consigliere N.12
3. " Amedeo POSTIGLIONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Aldo GRASSI Consigliere N.25399/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: De AR SE n. S. Maria Capua Vetere l'8.5.1955
avverso la sentenza del Pretore di Santa Maria Capua Vetere del 1.12.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Il Pretore di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 1.12.1997, condannava De AR SE, perché quale titolare di un caseificio, insediamento produttivo, effettuava uno scarico senza autorizzazione, in violazione dell'art. 21, l. 319/76. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, sostenendo la insussistenza del reato, perché lo scarico avveniva in fognatura e veniva utilizzata una ditta di autospurgo.
Il ricorso è infondato.
Lo scarico da insediamento produttivo senza autorizzazione costituisce sempre reato, quale che sia il recapito finale, compresa la fognatura pubblica, anche dopo la legge 172/95. La eventuale utilizzazione dell'autospurgo comporta l'applicazione congiunta della legge 319/76 e del D. lgs. 22/97 in tema di rifiuti, nel senso della necessità della autorizzazione comunale per lo scarico da insediamento produttivo nelle apposite vasche interessate, anche se a tenuta, e dell'ulteriore autorizzazione per lo scarico dall'autobotte nel recapito finale, mentre rimane soggetto al regime dei rifiuti il semplice trasporto (autorizzazione regionale per trasporto rifiuti speciali liquidi).
Questo orientamento giurisprudenziale è coerente nel piano logico e funzionale e giuridicamente corretto in quanto la legge 319/76 espressamente comprende anche gli scarichi indiretti (art.1). Nel caso di specie lo scarico veniva effettuato in modo illegittimo in vasche interrate, che debordavano per troppo pieno, interessando la fognatura pubblica e non risulta la utilizzazione di trasporti con autobotti (circostanza peraltro irrilevante).
La sentenza impugnata, poiché risulta correttamente motivata sia in termini di responsabilità, sia nella misura della pena, deve pertanto, essere confermata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999