CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2023, n. 11503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11503 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Penale Sent. Sez. 1 Num. 11503 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 09/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, adito per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di MA SE, sottoposta ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. In particolare, veniva contestato alla predetta di aver ricevuto con cadenza mensile, in qualità di moglie di un affiliato di vertice dell'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Moccia, una somma di denaro proveniente dalla cassa dell'associazione e costituita con i proventi dell'attività criminale svolta dal sodalizio;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico incrementandone la potenza mafiosa attraverso il mantenimento e il rafforzamento del vincolo associativo. 1.1. Il giudice del riesame, dopo aver rappresentato le connotazioni strutturali e l'ambito di operatività del clan Moccia, riteneva sussistente il grave quadro indiziario a carico dell'indagata, in ordine al reato di ricettazione aggravata per aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'associazione camorristica. In particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, confermate dagli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, emergeva che MA SE, in virtù del ruolo primario rivestito all'interno del clan dal marito SE Vitucci, aveva percepito, durante tutto il periodo di detenzione in carcere di costui, un importo mensile tratto dai proventi delle attività criminose dell'associazione camorristica e destinato al sostentamento personale e familiare. Il Tribunale sottolineava la piena consapevolezza e volontà della ricezione delle somme di denaro da parte di MA SE, poiché costei mai ebbe un'occupazione lavorativa né fonti lecite di sostentamento economico. Infine, il Tribunale segnalava, sull'aggravante contestata, la piena consapevolezza e volontà dell'indagata di contribuire con la propria condotta al dominio criminale del clan di appartenenza del marito, per l'appunto accettando l'assistenza e il sussidio economico assicurati alle famiglie dei sodali detenuti. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame, pur tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato ascritto alla data di 2
lette/sentite le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI Penale Sent. Sez. 1 Num. 11503 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 09/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa Valentina Manuali, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, adito per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di MA SE, sottoposta ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. In particolare, veniva contestato alla predetta di aver ricevuto con cadenza mensile, in qualità di moglie di un affiliato di vertice dell'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Moccia, una somma di denaro proveniente dalla cassa dell'associazione e costituita con i proventi dell'attività criminale svolta dal sodalizio;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico incrementandone la potenza mafiosa attraverso il mantenimento e il rafforzamento del vincolo associativo. 1.1. Il giudice del riesame, dopo aver rappresentato le connotazioni strutturali e l'ambito di operatività del clan Moccia, riteneva sussistente il grave quadro indiziario a carico dell'indagata, in ordine al reato di ricettazione aggravata per aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'associazione camorristica. In particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, confermate dagli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, emergeva che MA SE, in virtù del ruolo primario rivestito all'interno del clan dal marito SE Vitucci, aveva percepito, durante tutto il periodo di detenzione in carcere di costui, un importo mensile tratto dai proventi delle attività criminose dell'associazione camorristica e destinato al sostentamento personale e familiare. Il Tribunale sottolineava la piena consapevolezza e volontà della ricezione delle somme di denaro da parte di MA SE, poiché costei mai ebbe un'occupazione lavorativa né fonti lecite di sostentamento economico. Infine, il Tribunale segnalava, sull'aggravante contestata, la piena consapevolezza e volontà dell'indagata di contribuire con la propria condotta al dominio criminale del clan di appartenenza del marito, per l'appunto accettando l'assistenza e il sussidio economico assicurati alle famiglie dei sodali detenuti. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame, pur tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato ascritto alla data di 2