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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19993 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL AN nato a [...] D’Arco il 05/10/1969 avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere TA IA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, mentre ha confermato la condanna di AN AL in ordine ai reati di cui agli artt. 469, 476, 482 cod. pen. contestati ai capi A), D) ed E) consistiti nella falsificazione di: impronte di certificazione della motorizzazione apposte su richieste inerenti a conseguimento, rinnovo, duplicazione di patenti di guida presentate da alcuni clienti dell'agenzia di pratiche auto gestite dall'imputato (capo A); permessi di guida provvisori (capo B); impronte di certificazione della Questura di Avellino, del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19993 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei reati oggetto di addebito. Quelle rilasciate o confezionate dall'imputato, assume la difesa, erano semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, prive di attestazioni di conformità a originali, come tale inidonee ad essere inquadrate nella fattispecie delittuosa di falso alla luce dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 2019. 2.2. Il secondo motivo deduce omessa motivazione sul reato di cui all'art. 469 cod. pen. contestato al capo E). Secondo il ricorrente l'argomento impiegato dai giudici di merito per giungere alla condanna dell'imputato è apodittico, in quanto si limita a valorizzare un dato negativo: l'assenza di elementi che giustificassero la legittima detenzione dei timbri originali di Questura e Dirigente medico da parte dell'imputato. Mentre nessun accertamento è stato svolto circa l'autenticità di timbri e numeri di protocollo della motorizzazione civile. 2.3. Il terzo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi A) ed E) già alla data della pronuncia della sentenza di appello, in quanto "dette impronte devono ritenersi già presenti alla data di consumazione dei reati di cui ai capi B) e C) del giugno 2017". 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che i documenti oggetto di addebito consistono in semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, come tali inidonee a integrare il reato di falso secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (sentenza n. 35814 del 2019). La tesi difensiva contrasta, in modo palese, con il dato fattuale accertato dai giudici di merito e si fonda su una erronea interpretazione dei dettami contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite appena citata. 3 2.1. Sotto l'aspetto fattuale, la Corte di appello ha espressamente affermato che: "quelli predisposti dall'imputato erano veri e propri atti pubblici in originale e non semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti prive di attestazioni di conformità all'originale ... sia il timbro sia la sottoscrizione risultano apposti in originale e non mediante uso di ritagli di atti pubblici originali fotocopiati su quello confezionato dall'imputato con la tecnica del collage. In originale era anche l'impronta del timbro riconducibile alla Motorizzazione Civile" (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). 2.2. Sotto il profilo giuridico va ricordato che con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Rv. 276285). L’esatta comprensione del principio così massimato passa attraverso la lettura dell’apparato motivazionale. Le Sezioni Unite si sono preoccupate di delineare i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l’utilizzo di una falsa copia» e, al riguardo, hanno dichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nella giurisprudenza di legittimità (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, [...], Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, [...], Rv. 211443), che, nel definire meglio l’ambito di estensione del principio, ha riconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di un documento quando «sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme»: in tal caso la contraffazione è riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 476 o 477 cod. pen. «secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente». Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che: «Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda». 4 In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, [...], Rv. 280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, [...], n.m.). In conformità alle linee guida sopra tracciate, la sentenza impugnata ha ravvisato il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen., poiché – alla luce degli elementi in atti – ha accertato che l'imputato ha creato plurimi atti pubblici, in realtà inesistenti, presentandoli come originali e dunque dotati di una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, [...], Rv. 280731 - 01). 3. Il secondo motivo è incomprensibile. La censura è espressamente diretta sul capo E) che, però, non riguarda la falsificazione delle impronte della Motorizzazione civile. Nessuna caduta logica può ravvisarsi nel ragionamento della Corte di appello che ha ravvisato la contraffazione delle impronte di certificazione (della Questura di Avellino, del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio) dalla circostanza che le stesse sono state sequestrate all'imputato, tenuto conto dell'assenza, anche nel motivo di ricorso, di qualunque spiegazione alternativa suscettibile di giustificare il possesso di impronte originali (e non contraffatte) da parte dell'imputato, in un contesto di falsificazione generalizzata. 4. Il terzo motivo è generico. L'eccezione di prescrizione fa leva sulla necessità di una retrodatazione al giugno 2017 delle condotte di cui ai capi A) ed E), meramente affermata senza esposizione di effettive e concrete ragioni a sostegno. 5. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TA IA RO RA RO NN IC 5
sentita la relazione svolta dal consigliere TA IA RO;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna di primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C) della rubrica, mentre ha confermato la condanna di AN AL in ordine ai reati di cui agli artt. 469, 476, 482 cod. pen. contestati ai capi A), D) ed E) consistiti nella falsificazione di: impronte di certificazione della motorizzazione apposte su richieste inerenti a conseguimento, rinnovo, duplicazione di patenti di guida presentate da alcuni clienti dell'agenzia di pratiche auto gestite dall'imputato (capo A); permessi di guida provvisori (capo B); impronte di certificazione della Questura di Avellino, del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19993 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/05/2026 2 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi. 2.1. Il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità dei reati oggetto di addebito. Quelle rilasciate o confezionate dall'imputato, assume la difesa, erano semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, prive di attestazioni di conformità a originali, come tale inidonee ad essere inquadrate nella fattispecie delittuosa di falso alla luce dei principi sanciti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35814 del 2019. 2.2. Il secondo motivo deduce omessa motivazione sul reato di cui all'art. 469 cod. pen. contestato al capo E). Secondo il ricorrente l'argomento impiegato dai giudici di merito per giungere alla condanna dell'imputato è apodittico, in quanto si limita a valorizzare un dato negativo: l'assenza di elementi che giustificassero la legittima detenzione dei timbri originali di Questura e Dirigente medico da parte dell'imputato. Mentre nessun accertamento è stato svolto circa l'autenticità di timbri e numeri di protocollo della motorizzazione civile. 2.3. Il terzo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale dei reati di cui ai capi A) ed E) già alla data della pronuncia della sentenza di appello, in quanto "dette impronte devono ritenersi già presenti alla data di consumazione dei reati di cui ai capi B) e C) del giugno 2017". 3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha trasmesso requisitoria scritta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che i documenti oggetto di addebito consistono in semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti, come tali inidonee a integrare il reato di falso secondo i consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite (sentenza n. 35814 del 2019). La tesi difensiva contrasta, in modo palese, con il dato fattuale accertato dai giudici di merito e si fonda su una erronea interpretazione dei dettami contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite appena citata. 3 2.1. Sotto l'aspetto fattuale, la Corte di appello ha espressamente affermato che: "quelli predisposti dall'imputato erano veri e propri atti pubblici in originale e non semplici fotocopie di atti pubblici inesistenti prive di attestazioni di conformità all'originale ... sia il timbro sia la sottoscrizione risultano apposti in originale e non mediante uso di ritagli di atti pubblici originali fotocopiati su quello confezionato dall'imputato con la tecnica del collage. In originale era anche l'impronta del timbro riconducibile alla Motorizzazione Civile" (cfr. pag. 5 sentenza impugnata). 2.2. Sotto il profilo giuridico va ricordato che con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che: «La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale» (Rv. 276285). L’esatta comprensione del principio così massimato passa attraverso la lettura dell’apparato motivazionale. Le Sezioni Unite si sono preoccupate di delineare i limiti della rilevanza penale della «contraffazione che si realizza mediante la formazione di un atto in realtà inesistente» compiuta mediante «l’utilizzo di una falsa copia» e, al riguardo, hanno dichiarato di condividere quel filone interpretativo, già presente nella giurisprudenza di legittimità (cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, [...], Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, [...], Rv. 211443), che, nel definire meglio l’ambito di estensione del principio, ha riconosciuto suscettibile di sanzione penale la formazione della copia di un documento quando «sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme»: in tal caso la contraffazione è riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 476 o 477 cod. pen. «secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realtà falsamente formato o attestato esistente». Spiegano al riguardo le Sezioni Unite che: «Entro tale prospettiva, a ben vedere, deve ritenersi indifferente la circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto "originale" rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perché l’intervento falsificatorio effettuato con la modalità della contraffazione assume come riferimento non tanto la copia in sé, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall'agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, se realmente esistente, rimane inalterato e comunque estraneo alla vicenda». 4 In tal senso si è orientata la giurisprudenza successiva (Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, Muscogiuri, Rv 277006; Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, [...], Rv. 280731; Sez. 5, n. 11537 del 26/11/2021, [...], n.m.). In conformità alle linee guida sopra tracciate, la sentenza impugnata ha ravvisato il reato di cui agli artt. 482-476 cod. pen., poiché – alla luce degli elementi in atti – ha accertato che l'imputato ha creato plurimi atti pubblici, in realtà inesistenti, presentandoli come originali e dunque dotati di una capacità decettiva autonoma e rilevante, siccome idoneo a trarre in inganno la pubblica fede (Sez. 5, n. 11402 del 18/01/2021, [...], Rv. 280731 - 01). 3. Il secondo motivo è incomprensibile. La censura è espressamente diretta sul capo E) che, però, non riguarda la falsificazione delle impronte della Motorizzazione civile. Nessuna caduta logica può ravvisarsi nel ragionamento della Corte di appello che ha ravvisato la contraffazione delle impronte di certificazione (della Questura di Avellino, del Dirigente medico sanitario della Polizia di Stato, di un notaio) dalla circostanza che le stesse sono state sequestrate all'imputato, tenuto conto dell'assenza, anche nel motivo di ricorso, di qualunque spiegazione alternativa suscettibile di giustificare il possesso di impronte originali (e non contraffatte) da parte dell'imputato, in un contesto di falsificazione generalizzata. 4. Il terzo motivo è generico. L'eccezione di prescrizione fa leva sulla necessità di una retrodatazione al giugno 2017 delle condotte di cui ai capi A) ed E), meramente affermata senza esposizione di effettive e concrete ragioni a sostegno. 5. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TA IA RO RA RO NN IC 5