Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19993
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Decorso del termine prescrizionale

    Il motivo è considerato generico, poiché l'eccezione di prescrizione fa leva sulla necessità di una retrodatazione delle condotte meramente affermata senza concrete ragioni a sostegno.

  • Rigettato
    Falsificazione di impronte di certificazione

    La Corte d'appello ha accertato che i documenti predisposti dall'imputato erano veri e propri atti pubblici in originale, non semplici fotocopie, e che il timbro, la sottoscrizione e l'impronta della Motorizzazione Civile erano apposti in originale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ritiene penalmente rilevante la formazione della copia di un documento quando sia idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, anche se l'atto originale non esiste.

  • Rigettato
    Falsificazione di impronte di certificazione (Questura, Dirigente medico, Notaio)

    Il motivo è considerato incomprensibile in quanto la censura è diretta sul capo E) che non riguarda la falsificazione delle impronte della Motorizzazione Civile. La Corte di appello ha ravvisato la contraffazione delle impronte di certificazione (Questura, Dirigente medico, Notaio) dal sequestro delle stesse all'imputato, in assenza di spiegazioni alternative sul possesso di impronte originali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19993
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19993
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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