Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1999, n. 12500
CASS
Sentenza 23 settembre 1999

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Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dia luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., occorre non soltanto che esso sia comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento all'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo (tenendo conto della presenza di imminenti cause estintive del reato o dell'esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e così via); e il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi. (Nella specie è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto non configurabile il legittimo impedimento, in quanto il concomitante impegno professionale del difensore riguardava procedimento l'avviso della cui udienza dibattimentale era stato notificato dopo quello - avente ad oggetto, tra l'altro, reato prossimo alla prescrizione - al quale si riferiva la richiesta di rinvio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1999, n. 12500
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12500
    Data del deposito : 23 settembre 1999

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