Sentenza 23 settembre 1999
Massime • 1
Perché l'impegno professionale del difensore in altro procedimento possa essere assunto quale legittimo impedimento che dia luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen., occorre non soltanto che esso sia comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento all'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo (tenendo conto della presenza di imminenti cause estintive del reato o dell'esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e così via); e il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi. (Nella specie è stato giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto non configurabile il legittimo impedimento, in quanto il concomitante impegno professionale del difensore riguardava procedimento l'avviso della cui udienza dibattimentale era stato notificato dopo quello - avente ad oggetto, tra l'altro, reato prossimo alla prescrizione - al quale si riferiva la richiesta di rinvio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1999, n. 12500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12500 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23/09/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 750
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 17174/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DEAQ LI n. il 20.04.1971
avverso sentenza del 17.12.1998 C. MI L. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito Il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Garino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Svolgimento del processo.
Con sentenza 17.12.1998 la Corte militare di appello di Napoli ha confermato la sentenza 15.10.1997 del Tribunale militare di Napoli che aveva condannato DEAQ LI alla pena di tre mesi di reclusione militare, con i benefici di legge, per i seguenti reati (unificati coi vincolo della continuazione):
a) di cui all'art. 151 cpmp (mancanza alla chiamata) perché, chiamato alle armi mediante cartolina precetto., ometteva senza giustificato motivo di presentarsi il 17.12.1991 al 92^ battaglione in Foligno, rimanendo arbitrariamente assente fino al 10.02.1992 quando si presentava al Distretto militare di Napoli. b) di cui all'art. 148 n.2 cpmp (diserzione) perché, diffidato il 29.04.1992 dai CC. di Giugliano, di rientrare allo CO di ET (a seguito di revoca dei provvedimenti di LI SAAC) ometteva di presentarsi sino al 12.05.1992.
Nei motivi di appello la difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza e della sentenza di primo grado con cui era stata respinta una istanza di rinvio del processo. Inoltre l'appellante aveva chiesto l'assoluzione sostenendo che in ordine al reato sub a) esistevano cause di giustificazione, mentre in ordine al reato sub b) l'imputato non era stato messo al corrente della revoca della LI SAAC.
La Corte militare di appello, nel respingere il primo motivo, ha osservato che l'istanza di rinvio era stata ritualmente rigettata dal momento che il processo proveniva già da un rinvio e la notifica dell'avviso della nuova udienza risultava effettuata molto prima di quella concernente l'impegno professionale asseritamente ostativo;
senza contare che era prossimo il termine di prescrizione del reato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la materialità dei reati è provata ed incontestata, mentre la piena, consapevolezza della violazione da parte dell'imputato è provata in forza della regolare notifica della cartolina precetto.
Ricorre per cassazione il ELQU per il tramite del suo difensore avv. Raffaele Quaranta deducendo:
a) violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. in relazione all'art. 468 c.p.p. perché l'ordinanza con cui era stata respinta l'istanza di rinvio del processo era irrituale dal momento che l'impedimento del difensore era stato dimostrato.
b) violazione di cui all'art. 606 c.1 lett. e c.p.p. in relazione all'art. 530 cpp perché da un lato non era stata valutata la contraddittorietà delle prove a carico dell'imputato, mentre d'altro canto non era stato risposto al motivo subordinato di appello con cui era stato chiesto di contenersi la pena nel minimo, con tutti i benefici di legge.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla pretesa mancata risposta, da parte della Corte militare di appello, alla richiesta di riduzione della pena, si rileva che nei motivi di appello il ELQU NON aveva chiesto riduzioni della pena. Pertanto il silenzio, sul punto, della Corte è perfettamente legittimo. Questo motivo è quindi del tutto infondato. Quanto alla (pretesa) mancata valutazione di elementi di contraddizione delle prove a carico dell'imputato, fa doglianza è del tutto generica ed attiene al merito. Al riguardo è sufficiente precisare come i Giudici del merito abbiano correttamente motivato la loro decisione facendo riferimento alla. regolare notifica della cartolina precetto e, poi, alla ingiunzione, effettuata al prevenuto dai Carabinieri, di presentarsi al reparto di appartenenza a seguito della revoca della LI SAAC.
Quanto infine al primo motivo, concernente il mancato rinvio del processo, la decisione della Corte non merita censura. I Giudici del merito hanno bensì valutato il prospettato impedimento del difensore, ma hanno ritenuto (con valutazione corretta e condivisibile) che, trattandosi di (preteso) impedimento dovuto a concomitanti impegni professionali dell'avvocato, il rinvio non potesse essere concesso perché la notifica dell'avviso di fissazione della udienza (a seguito di un precedente rinvio) risultava effettuata molto prima di quella concernente l'impegno professionale asseritamente ostativo alla partecipazione al dibattimento di primo grado. La Corte ha osservato altresì che è prossimo il termine di prescrizione per i reati di cui al presente procedimento. Tale motivazione è in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 27 marzo 1992, Fogliani, secondo cui: "perché l'impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell'art. 486 comma 5 c.p.p. quale legittimo impedimento che dia luogo ad assoluta impossibilità di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico alla immediata trattazione del processo (tenendo conto della presenza di imminenti cause estintive del reato o dell'esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e così via); ed il rigetto dell'istanza di rinvio deve essere motivato con riguardo a detti elementi".
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999