Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 27 febbraio 2020 dal Tribunale francese di Lille nei confronti di Fabio C., tratto in arresto in Italia il 7 aprile 2020 e poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall'autorità giudiziaria francese nei riguardi del C., sottoposto ad indagini per avere, nel corso del 2018 e fino al 15 giugno 2018, partecipato ad una …
Leggi di più… - 2. Europa ha sistema comune di asilo, MAE per rifugiato eseguibile (Cass. 9821/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 febbraio 2023
In tema di mandato di arresto europeo, il riconoscimento del diritto di protezione sussidiaria da parte dello Stato italiano non costituisce causa ostativa alla consegna MAE ad altro paese dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sul rilievo che, ivi, il consegnando non potrebbe fruire delle stesse garanzie costituzionali in tema di asilo. L'art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati sancisce che il principio del "non refoulement" riguarda soltanto i territori in cui la vita o la libertà del soggetto sarebbero minacciate a motivo della razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un gruppo sociale, opinioni politiche; lo …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo emesso il 27 febbraio 2020 dal Tribunale francese di Lille nei confronti di Fabio C., tratto in arresto in Italia il 7 aprile 2020 e poi sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato emesso per dare esecuzione al provvedimento restrittivo disposto dall'autorità giudiziaria francese nei riguardi del C., sottoposto ad indagini per avere, nel corso del 2018 e fino al 15 giugno 2018, partecipato ad una …
Leggi di più… - 4. MAE: dual defence, ma mancato avviso di poter nominar eunuchi difensore va eccepita alla convalida (Cass. 51289/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2017, n. 28281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28281 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
2828 1-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1162 Vincenzo Rotundo - Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Emilia Anna Giordano 1C.C. 06/06/2017 Laura Scalia R.G.N. 20260/17 Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZZ AN, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa in data 16/05/2017 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/5/2017 la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all' Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania di ZZ AN, in esecuzione di mandato di arresto europeo del 1/3/2017 del Procuratore di Traunstein, emesso in relazione a mandato del 14/2/2017 del Tribunale di Rosenheim per il reato di falsa testimonianza con tentato favoreggiamento personale, commesso in Rosenheim il 15/12/2016. де 2. Ha presentato ricorso il ZZ. Deduce che la sentenza è censurabile, in quanto dal mandato di arresto interno e dalla relazione accompagnatoria non si evince l'esistenza di fonti di prova idonee a fondare la gravità indiziaria. In realtà il ZZ aveva giustificato la posizione assunta in occasione della testimonianza, facendo riferimento al particolare fisiognomico dell'occhio della persona che aveva in precedenza riconosciuto. Perciò la valutazione di idoneità degli elementi indiziari avrebbe potuto essere affermata solo se la Corte avesse potuto procedere alla comparazione delle effigi del medesimo soggetto, riscontrando almeno una somiglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte ha invero segnalato come il mandato desse conto del fatto che il ZZ, sentito come teste, aveva negato di riconoscere il soggetto mostratogli come il medesimo che egli aveva in precedenza già riconosciuto come scafista, e indicasse elementi (le indagini della polizia, le dichiarazioni di due clandestini, le contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni dello stesso teste), che avrebbero dovuto reputarsi astrattamente idonei a fondare la gravità indiziaria, spettando la valutazione in concreto all'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Si tratta di assunto pienamente conforme all'indirizzo interpretativo costantemente affermato dalla Corte di cassazione (si rinvia a Cass. Sez. U. n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, rv. 235348 e 235349, secondo cui l'autorità giudiziaria italiana ai fini del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna», essendo sufficiente che l'autorità giudiziaria emittente abbia dato "ragione" del provvedimento adottato;
il che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna»). A fronte di ciò, il ricorrente pretende di introdurre un profilo di critica specifica del compendio indiziario, che esulava dalla sfera delle competenze della Corte, a fronte di quanto rilevato in ordine al quadro fattuale esposto nel mandato. Di qui la manifesta infondatezza del ricorso. 4 2 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge 69 del 2005 Così deciso il 6/6/2017 Il Consigliere estensore IY Presidente Vincenzo RM6 Vincenzo Rotundb Massimo Ricciarelli DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 GIU IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Esposito 3