Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 1
L'esclusione dell'applicabilità dell'indulto, di cui alla L. 31 luglio 2006 n. 241, per i reati di riciclaggio dei proventi di delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione o dei delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope si riferisce a tutte le condotte previste dall'art. 648 bis cod. pen., comprese quelle di trasferimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2010, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 245
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 31237/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER HA N. IL 01/01/1963;
avverso l'ordinanza n. 1393/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 26/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 26 giugno 2009 e depositata in pari data, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta dal condannato MU YA avverso il provvedimento 11 dicembre 2008 di rigetto della istanza di applicazione del condono, ai sensi della L.31 luglio 2006, n. 241, alla pena inflitta dalla medesima Corte con sentenza 29 maggio 2007, pel delitto di riciclaggio previsto e punito dall'art. 648-bis c.p.. La Corte territoriale, riportando testualmente la reclamata ordinanza, ha motivato: non è fondata la tesi dell'istante (condannato per il "trasferimento" del denaro), circa la limitazione del divieto di applicazione dell'indulto, stabilito dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, n. 26, lett. a), alle sole condotte di sostituzione di numerario;
con la espressione "sostituzione" il legislatore ha inteso "riassumere tutte le possibili condotte sussumibili nella fattispecie criminosa a forma libera delineata dall'art. 648-bis c.p.", in considerazione del "loro tipico effetto dissimulatorio"; mentre "l'unico elemento discriminante", che rappresenta la ratio del divieto del condono, è costituito dalla natura del reato presupposto;
e nella specie si tratta, appunto, di traffico di sostanze stupefacenti. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 4 agosto 2009, ai sensi dell'art. 123 c.p.p., preso la Casa di reclusione di Porto Azurro, colla quale dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, n. 26, lett. a), nonché manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente deduce: il divieto di applicazione del condono, secondo la espressa previsione della norma, concerne la sola ipotesi della sostituzione del denaro proveniente dal delitto di traffico di stupefacenti (e dagli altri reati presupposti indicati); mentre la ulteriore condotta contemplata dalla medesima norma incriminatrice, del trasferimento del denaro resta esclusa dal divieto;
pertanto, alla pena inflitta per il trasferimento, ai sensi dell'art. 648-bis c.p., del denaro, ricavato dallo spaccio della droga deve essere applicato il condono;
la tesi della Corte territoriale è contraddetta dal tenore della disposizione della legge dell'indulto;
infatti, se il legislatore avesse inteso comprendere nel divieto tutte le condotte delittuose previste dall'art. 648-bis c.p., avrebbe operato mero riferimento al titolo del reato.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 3 novembre 2009, deduce: il ricorso è fondato;
la norma (di esclusione dell'indulto) fa riferimento "alla sola condotta di sostituzione nell'abito di quelle distintamente previste dalla disposizione incriminatrice dell'art. 648-bis c.p.; la interpretazione della Corte territoriale contraddice il criterio ermeneutico del favor rei, in quanto, attribuendo "portata estensiva" al termine "sostituzione", così da comprendere tutte le tipologie delle condotte delittuose del ridetto art. 648-bis c.p., "amplia l'area del divieto di applicazione dell'indulto".
3. - Il ricorso è infondato.
3.1 -La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
Consegue che le deduzioni del ricorrente devono essere elusivamente apprezzate sotto il concorrente profilo della erronea applicazione della legge penale (v., infra, il paragrafo che segue). 3.2 - La L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, n. 26, lett. a), esclude dall'indulto il delitto previsto e punito dall'art. 648-bis c.p. "limitatamente alla ipotesi che la sostituzione riguardi denaro,
beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope".
L'art. 648-bis c.p., a sua volta, sanziona le condotte di chi, fuori dai casi di concorso, "sostituisce" o "trasferisce" denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, ovvero "compie" in relazione a essi "altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La ermeneutica dal dato normativo non deve esaurirsi nella considerazione del mero elemento letterale, valorizzato dal ricorrente e dal procuratore generale della Repubblica presso questa Corte concludente;
costoro sulla considerazione del lemma "sostituzione", contenuto della disposizione, fondano la tesi della limitazione del divieto del condono alla sola ipotesi del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti (dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o) dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesso con condotta di sostituzione del corpo del reato, e, conseguentemente, ritengono condonabili le pene inflitte per il riciclaggio dei proventi dei reati in questione, perpetrato con le residue condotte delittuose contemplate dalla norma incriminatrice. Invero l'argomento letterale appare assai fragile. Risulta evidente che la ratio del divieto risiede esclusivamente nel particolare disvalore che il legislatore annette ai delitti presupposti, fonte della provenienza del corpo del reato;
mentre, a tal fine, appaiono assolutamente indifferenti le modalità di commissione del riciclaggio in relazione alla triplice tipologia della condotte contemplate.
Se la questione si ponesse unicamente in punto di inclusione nel divieto del condono della "sostituzione" dei proventi dei reati in parola e di esclusione della diversa ipotesi del "trasferimento", sarebbe astrattamente plausibile sostenere che la ratio del diniego dell'indulto (oltre che ovviamente sulla considerazione dei delitti presupposti) si fondi sul concorrente, più sfavorevole apprezzamento - nella comparativa valutazione delle condotte di sostituzione e di quella di trasferimento - della prima delle due, con la conseguenza che l'argomento letterale sarebbe suffragato da quello di carattere sostanziale, in relazione al fine perseguito dal legislatore dell'indulto.
Ma la tesi del ricorrente (e del procuratore generale della Repubblica presso questa Corte) non regge alla obiezione che, laddove l'art. 648-bis c.p. contempla anche la ulteriore condotta del compimento di operazioni tali "da ostacolare l'identificazione della (..) provenienza delittuosa" dei valori riciclati, l'argomento meramente letterale comporterebbe, allora, l'espunzione dall'ambito del divieto del condono (oltre che delle condotte di mero trasferimento) pure di quelle dissimulatrici della provenienza del corpo del reato.
Se non che la discriminazione, affatto irragionevole, che, allora, conseguirebbe, nel trattamento sanzionatorio, tra le condotte di tale tipologia (condonabili) e quelle di sostituzione (invece escluse), senza che plausibilmente sia ravvisabile spazio di sorta per veruna differenziata valutazione, in termini di maggior sfavore delle seconde rispetto alla prime, incrina la fondatezza dell' approdo ermeneutico in parola.
L'aporia cessa se, appunto, si riconosce che il rilievo della diversità di tipologia tra le condotte previste dalla norma incriminatrice non presenta alcuna attinenza colla ratio del divieto dell'indulto, la quale, invece, risiede in via esclusiva nella considerazione dei delitti presupposti da cui provengono i beni riciclati.
Nella L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, n. 26 il lemma "sostituzione", contenuto nella proposizione subordinata, retta dalla locuzione "limitatamente alla ipotesi che", ha, pertanto, valore meramente esemplificativo delle varie ipotesi delle condotte delittuose del soggetto attivo del riciclaggio, di cui all'art. 648- bis c.p.. E, nella struttura della norma, adempie la pura e semplice funzione di collegare la limitazione- costitutiva del perimetro del divieto del condono, ritagliato dell'ambito della fattispecie dell'art. 648-bis c.p. - al titolo degli specifici delitti presupposti indicati nella disposizione.
Conclusivamente la circostanza che il danaro riciclato dal ricorrente (mediante condotta di trasferimento) provenisse dalla commissione del delitto di traffico di stupefacenti, integra l'ipotesi di esclusione del condono esattamente ritenuta dal giudice della esecuzione. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010