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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14967 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile, FU RN, nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: CI AN, nata a La Spezia il [...] in [...] è responsabile civile la Multiservice Soc. Coop A R.l. avverso la sentenza del 18/11/2025 del Tribunale della Spezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria e le conclusioni depositate dall’Avv. Daniele Carra, difensore della responsabile civile;
letta la memoria di replica, del 20.2.2026, dell’Avv. Luigi Fornaciari Chittoni, difensore della parte civile ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, proposto dalla parte civile, FU RN, il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace della Spezia nei confronti di Penale Sent. Sez. 5 Num. 14967 Anno 2026 Presidente: NA OS Relatore: MORRA MA Data Udienza: 26/02/2026 2 AN CI per il reato di diffamazione, impugnata dalla medesima parte civile, ha confermato la sentenza assolutoria ed ha condannato la parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile, “Multiservice SCRL”. 2. Il ricorso proposto dalla parte civile consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente condannato la parte civile al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla responsabile civile benché in primo grado non fosse stata disposta analoga statuizione e la sentenza di primo grado fosse stata confermata. La richiesta di condanna alle spese, avanzata dal responsabile civile solo nel giudizio di appello, sarebbe pertanto tardiva e disposta in contrasto con il principio della soccombenza, posto che la sentenza di primo grado, non contenente la condanna alle spese, era stata confermata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione nel condannare la parte civile alla refusione delle spese sostenute dalla responsabile civile, per di più tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello l’imputata fosse stata assolta solo con formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen. 3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il responsabile civile, a mezzo di memoria del 6 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentre la parte civile, con memoria di replica del 20 febbraio 2026, ha ribadito la fondatezza del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché basato su un rilievo che è in palese contrasto rispetto agli esiti del procedimento. La parte civile ritiene di non essere stata realmente “soccombente” nel giudizio di secondo grado perché il primo giudice, pur assolvendo l’imputata, non aveva condannato la parte civile al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla responsabile civile e tale sentenza, in appello, era stata confermata nella sua interezza. 3 La ricorrente trascura tuttavia il fatto che l’appello da lei proposto avverso la pronuncia assolutoria del Giudice di pace della Spezia nei confronti dell’imputata (e conseguentemente della responsabile civile) è stato rigettato dal Tribunale e da tale elementare constatazione discende la sua piena soccombenza. La mancata condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile nel primo grado di giudizio, come indicato dalla stessa ricorrente, è stata determinata unicamente dal fatto che non era stata avanzata una simile richiesta dalla responsabile civile, di talché mancava la condizione legittimante la condanna, prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Tale richiesta è stata invece formulata dalla responsabile civile all’esito del giudizio di appello (in modo pienamente tempestivo e legittimo, non discendendo dalla mancata richiesta in primo grado alcuna preclusione per i gradi successivi), il che rende corretta la conseguente statuizione da parte del Tribunale in ordine alla condanna della parte civile al pagamento delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello (ex art. 541, comma 2 cod. proc. pen.), oltre che la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento (cui si riferisce l’art. 592, comma 4 cod. proc. pen.). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la condanna della parte privata soccombente al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla controparte non richiede alcuna particolare motivazione da parte del giudice, trattandosi del naturale effetto legato alla soccombenza, in virtù del quale chi è risultato vittorioso in un procedimento non deve vedere parzialmente frustrate le proprie ragioni sopportando i costi del giudizio che è stato costretto ad affrontare. Una motivazione si impone invece nel caso inverso, allorché il giudice ritenga che, nonostante la soccombenza di una parte, le spese possano essere compensate (in tutto o in parte) perché ricorrono “giustificati motivi”, così come espressamente stabilito dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente posto in evidenza che la regola della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale (di cui sono espressione non solo l'art. 541 e l'art. 592 comma 4 cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ.), derogabile solo in presenza di giustificati motivi, richiedendosi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quando intende discostarsene (Sez. 2, n. 20485 del 11/02/2011, non massimata). Criterio, quello appena espresso, che deve essere ribadito anche per il giudizio di legittimità: «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la 4 condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra» (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675 – 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la parte civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ., alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla responsabile civile nel presente grado di giudizio, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 5.500, oltre accessori di legge. Segue infine la condanna della ricorrente al pagamento di una somma, che si ritiene equa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla responsabile civile, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA OS NA
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria e le conclusioni depositate dall’Avv. Daniele Carra, difensore della responsabile civile;
letta la memoria di replica, del 20.2.2026, dell’Avv. Luigi Fornaciari Chittoni, difensore della parte civile ricorrente;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, proposto dalla parte civile, FU RN, il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice di appello avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace della Spezia nei confronti di Penale Sent. Sez. 5 Num. 14967 Anno 2026 Presidente: NA OS Relatore: MORRA MA Data Udienza: 26/02/2026 2 AN CI per il reato di diffamazione, impugnata dalla medesima parte civile, ha confermato la sentenza assolutoria ed ha condannato la parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile, “Multiservice SCRL”. 2. Il ricorso proposto dalla parte civile consta di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente condannato la parte civile al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla responsabile civile benché in primo grado non fosse stata disposta analoga statuizione e la sentenza di primo grado fosse stata confermata. La richiesta di condanna alle spese, avanzata dal responsabile civile solo nel giudizio di appello, sarebbe pertanto tardiva e disposta in contrasto con il principio della soccombenza, posto che la sentenza di primo grado, non contenente la condanna alle spese, era stata confermata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione nel condannare la parte civile alla refusione delle spese sostenute dalla responsabile civile, per di più tenuto conto del fatto che nel giudizio di appello l’imputata fosse stata assolta solo con formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, comma 2 cod. proc. pen. 3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso;
il responsabile civile, a mezzo di memoria del 6 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, mentre la parte civile, con memoria di replica del 20 febbraio 2026, ha ribadito la fondatezza del ricorso proposto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché basato su un rilievo che è in palese contrasto rispetto agli esiti del procedimento. La parte civile ritiene di non essere stata realmente “soccombente” nel giudizio di secondo grado perché il primo giudice, pur assolvendo l’imputata, non aveva condannato la parte civile al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla responsabile civile e tale sentenza, in appello, era stata confermata nella sua interezza. 3 La ricorrente trascura tuttavia il fatto che l’appello da lei proposto avverso la pronuncia assolutoria del Giudice di pace della Spezia nei confronti dell’imputata (e conseguentemente della responsabile civile) è stato rigettato dal Tribunale e da tale elementare constatazione discende la sua piena soccombenza. La mancata condanna della parte civile al pagamento delle spese sostenute dalla responsabile civile nel primo grado di giudizio, come indicato dalla stessa ricorrente, è stata determinata unicamente dal fatto che non era stata avanzata una simile richiesta dalla responsabile civile, di talché mancava la condizione legittimante la condanna, prevista dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Tale richiesta è stata invece formulata dalla responsabile civile all’esito del giudizio di appello (in modo pienamente tempestivo e legittimo, non discendendo dalla mancata richiesta in primo grado alcuna preclusione per i gradi successivi), il che rende corretta la conseguente statuizione da parte del Tribunale in ordine alla condanna della parte civile al pagamento delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello (ex art. 541, comma 2 cod. proc. pen.), oltre che la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento (cui si riferisce l’art. 592, comma 4 cod. proc. pen.). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo. Contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, la condanna della parte privata soccombente al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla controparte non richiede alcuna particolare motivazione da parte del giudice, trattandosi del naturale effetto legato alla soccombenza, in virtù del quale chi è risultato vittorioso in un procedimento non deve vedere parzialmente frustrate le proprie ragioni sopportando i costi del giudizio che è stato costretto ad affrontare. Una motivazione si impone invece nel caso inverso, allorché il giudice ritenga che, nonostante la soccombenza di una parte, le spese possano essere compensate (in tutto o in parte) perché ricorrono “giustificati motivi”, così come espressamente stabilito dall’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente posto in evidenza che la regola della soccombenza, ai fini del regolamento delle spese, è criterio generale (di cui sono espressione non solo l'art. 541 e l'art. 592 comma 4 cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ.), derogabile solo in presenza di giustificati motivi, richiedendosi al giudice uno specifico obbligo di motivazione solo quando intende discostarsene (Sez. 2, n. 20485 del 11/02/2011, non massimata). Criterio, quello appena espresso, che deve essere ribadito anche per il giudizio di legittimità: «L'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di assoluzione in grado d'appello, proposto dalla persona offesa costituita parte civile, comporta la 4 condanna di quest'ultima a rifondere all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, le spese sostenute nel giudizio di legittimità; detta statuizione, ancorché non prevista espressamente dal codice di rito penale, deve essere adottata in base al principio generale di causalità e di soccombenza, di cui sono espressione non solo gli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., ma, più in generale, l'art. 91 cod. proc. civ., che viene in causa trattandosi di un giudizio di impugnazione che, pur se ispirato da finalità anche di ordine penale, è stato comunque promosso a iniziativa di una parte privata rimasta soccombente nei confronti di un'altra» (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, Rv. 280901 – 01; Sez. 5, n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675 – 01). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la parte civile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 541, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 91 cod. proc. civ., alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla responsabile civile nel presente grado di giudizio, che si ritiene equo determinare nella misura di euro 5.500, oltre accessori di legge. Segue infine la condanna della ricorrente al pagamento di una somma, che si ritiene equa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla responsabile civile, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA MORRA OS NA