Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2002, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2883 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistati etto A successione alle Primo Presidente f.f. Dott. Romano PANZARANI unità sanitarie Locali Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione 1 R.G.N. 10595/00 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron.6776 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. 778 - Consigliere Dott. Francesco SABATINI Ud. 25/10/01 Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere - Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. FE ROSELLI Rel. Consigliere Richiesta copia studio dal Sigl SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti € 155 2.7 FEB. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ISTITUTO "CARLO CO GAUSS" in persona del legale rappresentante pro-temprore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA, VIALE ANGELICO 12, presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO MARVASI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO SCAPARONE, giusta DC210431 delega a margine del ricorsi;
ricorrente
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA, in persona del2001 564 Direttore Generale elettivamente pro-tempore, 1 domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo PAOLO ACCARDO, rappresentata e studio dell'avvocato difesa dall'avvocato ALBERTO AZZENA, giusta delega a margine del contoricorso;
- controricorrente avverso la sentenza definitiva n. 48/99 della Sezione distaccata di Corte d'appello di Sassari - C.A. CAGLIARI, depositata in data 31/03/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del del 25/10/01 dal Consigliere Dott. FE ROSELLI;
uditi gli Avvocati Tommaso MARVASI, Alberto AZZENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con decreto del 25 luglio 1989 il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania ingiungeva all'Unità sanitaria locale n. 3 della stessa città di pagare all'Istituto Carlo FE US una somma a titolo di corrispettivo, dovuto laboratorio eseguite in per analisi mediche di regime di convenzione;
che l'ingiunta Unità sanitaria proponeva opposizione con ricorso del 14 agosto successivo, deducendo l'inesistenza del debito sia per mancanza delle della propria autorizzazione all'esecuzione analisi, richiesta dagli artt. 4 e 5 della conven- zione, sia perché qualcuna di esse non era prevista dall'accordo nazionale vigente nel momento di stipulazione della convenzione;
che, costituitosi l'Istituto, con sentenza del 30 novembre 1995 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, constatando la mancanza delle autoriz- zazioni che la USL avrebbe dovuto rilasciare per ogni analisi e dietro richiesta del paziente che avesse dedotto l'urgenza; che l'Istituto proponeva appello nei confronti dell'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia, a suo avviso succeduta alla detta Unità sanitaria;
3 che con sentenza del 31 maggio 1999 la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di dell'autorità giurisdizione Sassari, riteneva la così rigettando uno dei giudiziaria ordinaria, 10 dichiarava inammissibile motivi di gravame, e di legittimazione passiva appello per difetto l'Azienda sanitaria era dell'appellata: non succeduta nei debiti della soppressa USL, ma, ai sensi dell'art. 6 1. 23 dicembre 1992 n. 503, la Gestione stralcio o, in mancanza, la Regione;
che, quanto alla giurisdizione, la Corte di merito osservava come la convenzione in questione avesse natura di contratto di diritto pubblico, generativo di un rapporto di concessione ammini- strativa e come, in difetto di alcuna controversia circa la sua validità ed in presenza di una mera disputa circa "i termini contrattuali che stabi- livano le modalità del pagamento", dovesse applicarsi il secondo comma dell'art. 5 1. 6 dicembre 1972 n. 1034, il quale attribuiva al giudice ordinario "le controversie [relative alle concessioni ma] concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi"; che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Istituto Carlo FE US mentre l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia resiste con controricorso;
che il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
dev'essere esaminato con precedenza il secondo motivo, col quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6 1. comma 14, 1. 28 23 dicembre 1994 n. 724, 2, dicembre 1995 n. 549, 56 1.r. Sardegna 15 aprile 1998 n. 11, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dello appello per difetto di legittimazione passiva della ASL n. 2 di Olbia, non succeduta nei debiti della USL soppressa;
che ad avviso del ricorrente il giudizio di appello venne correttamente instaurato poiché l'atto d'impugnazione venne notificato al direttore generale della ASL, il quale anche ai sensi della citata legge regionale era altresì legale rappresentante della gestione stralcio liquidatoria della USL soppressa;
che il motivo non è fondato;
che le aziende sanitarie locali sono bensì subentrate alle unità sanitarie locali, ma non sono succedute nei debiti assunti ° comunque già gravanti sulle medesime, poiché l'art. 6 1. 23 dicembre 1994 n. 724 ha vietato alle regioni di far gravare direttamente о indirettamente i debiti appartenenti alle gestioni pregresse delle unità sanitarie ed ha prescritto alle regioni medesime di costituire all'uopo apposite gestioni stralcio;
che perciò, subentrata in corso di causat la Azienda sanitaria locale all'Unità sanitaria locale, legittimata passiva al giudizio di gravame avente ad oggetto un asserito debito pregresso doveva ritenersi esclusivamente la gestione stralcio O, in difetto, la Regione (Cass. Sez. un. 18 dicembre 1998 n. 12712); che la gestione stralcio è ente strutturalmente finalisticamente diverso dall'ente subentrato e alla USL (così Cass. Sez. un. 26 febbraio 1999 n. 102, citata dallo stesso ricorrente), quand'anche legale rappresentante sia la stessa persona ° lo stesso ufficio;
che nel caso di specie l'atto d'appello è stato notificato "alla ASL n. 2 di Olbia, già USL n. 3 di Tempio Pausania, in persona del legale rappre- sentante", senza alcun riferimento al rapporto di rappresentanza tra costui e la gestione stralcio;
che in conclusione esattamente la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'impugnazione; 6 che di conseguenza la sentenza di primo grado è passata in giudicato, compresa l'implicita afferma- zione della giurisdizione;
che pertanto tutti gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese in lire 340,000 (EURO 160, 10)/ oltre a lire cinquemilioni per onorario. (EURO 2582,28) Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001 Presidente Il Relatore Romans augeren Teduico Posell CANCELLIE Giovanni G ard e 109T 129.11 Depositata in Cancelleria: oggi, a 27 FEB. 2002 CEST 20,66 IL CANCELLIERE C1 тот. 149,77 Hi Giambattista thy AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4Registrato in 6.0.1.1 2003 Serie ... versate €.. 149.77 al n.. CENTO QUARANTANOVE/77. (euro p. I Dirigente Area Servia (Dott.ssa Maria Grazia DIF PO) * Responsabile Servizio Att G art 1 .1 (Dr. M. RACCICHIN) U F 0 5 0 0 EDELLE T A R T N E