Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2002, n. 11821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11821 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
0050670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1 1 821 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: residente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO 12951/98 Cron. 29430 Dott. Giovanni PAOLINI onsignere Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 20/03/02 Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI ha pronunciato la seguente CAMPOS S ENTENZA 60670 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AD MI, AD NA, AD IO, AD NI PE;
- intimati avversO la sentenza n. 34/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 27/03/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1294 -1- udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Gli eredi del defunto EI AS hanno impugnato una cartella esattoriale per L.
2.003.000 loro notificata in data 16 ottobre 1984, che rettificava i redditi del loro dante causa. I ricorrenti basavano il loro ricorso sull'argomentazione che la legge 2 febbraio 1990, n.18, aveva concesso una proroga per la riscossione (già sospesa dalla legge n.114 del 1982) delle imposte per le zone terremotate, ma non aveva prorogato i termini per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973. Con sentenza in data 17 febbraio / 27 marzo 1998 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio annullava l'iscrizione a ruolo per la somma di L.
1.961.000. Propone ricorso l'Amministrazione Finanziaria esponendo tre motivi di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deno sca la violazione dell'art.36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, dell'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Argomenta che non si sarebbe verificata alcuna decadenza dell'Ufficio per avvenuta decorrenza del termine di cui all'art.36 bis, in quanto l'art.28 della legge n.449 del 1997 aveva stabilito che il termine in questione avesse carattere ordinatorio e non fosse stabilito a pena di decadenza. и 2. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente den ta la violazione dell'art. 1 della legge 2 dicembre 1990, n. 18. Non sarebbe esatto che quest'ultima aveva prorogato unicamente il termine per l'iscrizione a ruolo, ma non quello per le rettifiche ai sensi dell'art.36 bis. Questa norma, invece, sboccava inevitabilmente o in una - a parere della iscrizione a ruolo, o in un rimborso, e ricorrente avrebbe dovuto essere applicata anche nel caso di - specie.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta un diverso profilo di violazione dello stesso art.36 bis, nonché quella degli artt.3 e 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602. Sostiene che si sarebbe dovuto scendere all'esame del merito, e che il contribuente aveva errato nel calcolo dell'ILOR e della relativa addizionale, e che per questo l'Ufficio aveva fatto ricorso legittimamente alla procedura di rettifica.
4. Il primo motivo di impugnazione è fondato e va accolto. Il termine previsto dall'artt.36 bis, infatti, ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto da parte dell'Amministrazione non comporta decadenze. Come, infatti, ha espressamente chiarito il legislatore nella disposizione interpretativa contenuta nell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n.449, "il comma 1 dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel testo da applicare fino alla data stabilita nell'art. 16 d.lg. 9 luglio 1997 n. 241, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinario, non è stabilito a pena di decadenza." Secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte de norma ha effettiva carattere interpretativo, e perciò si applica anche agli avvisi di rettifica notificati prima della sua entrata in vigore;
infatti, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù della disposizione interpretativa, di cui all'art.28 1. 27 dicembre 1997 n. 449, il comma 1 dell'art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, deve essere inteso nel senso che il termine, in esso indicato, non è stabilito a pena di decadenza." (Cass. civ., Sez.V, 02/08/2000, n.10134, Min. fin. C. Debaleri;
nello stesso senso, Sez. V, 28/05/2001, n.7213, Min. fin. c. Bo;
sez. I, 23/11/1999, n.12995; Min. fin. c. Coccoluto;
sez. I, 7/7/1999, n.7058, Soc.Italiana Appalti c.Min. fin;
Sez. I, 7/11/1998, n.11235, Min.fin. c.Sefin Servizi fin.). Il primo motivo esaurisce integralmente la ratio decidendi della pronunzia impugnata, che, nell'annullare parzialmente l'iscrizione a ruolo, in realtà ha motivato esclusivamente su questo punto, e non si è espressa sugli ulteriori motivi di ricorso che peraltro rimangono assorbiti.
5. Le ulteriori difese dell'Amministrazione, quelle concernenti ارة gli aspetti sostanziali della vicenda, su cui nonse p pronunziata, dovranno essere esaminate dal giudice del merito, cui si rinvia il giudizio;
la loro decisione comporta, infatti, un ulteriore esame degli atti, di spettanza appunto del giudice del merito, e per questo la Corte non può provvedervi direttamente. Di conseguenza la pronunzia impugnata deve essere annullata, ed il procedimento rimesso al giudice di rinvio, da individuare in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, cui si rimette anche la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la pronunzia impugnata, e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002. Consigliere Il Presidente Il Consigliere estensore starella Oristano) (dr. Stefano Monaci) (dr. Francesco alle Out nelson DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 -6 AGO. 2002 Innocenzo Battista Oggi IL CANCERUERE C IS