Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/2002, n. 10221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10221 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL PO1 02 022 LA CORTE SUP EMA DICASSAZ IONE SEZIONE SECONDA CIVILE REGOLAMENTO CONFINI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18718/01Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Cron. 27822 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. 2019 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 14/03/02 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € EL LA, elettivamente domiciliata in ROMA 1.5 LUG. 2002 VIA SISMONDA 13, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE SEBASTIANELLI, difesa dagli avvocati SABATO COSIMO COVIELLO, TESEO RABUANO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
AS MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, difesa dall'avvocato PASQUALE SORGENTE, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 423 avverso la sentenza п. 580/01 del Tribunale di -1- BENEVENTO, depositata il 26/03/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali si chiede la Corte rigetti il ricorso con le conseguenze di che legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RA AR convenne innanzi al Pretore di S. Giorgio del Sannio AN LA per sentir determinare i confini tra un suo fondo e quello della convenuta, con conseguente apposizione dei termini. La convenuta si oppose alla domanda ed agì in riconvenzionale per sentir dichiarare l'avvenuta usucapione in suo favore di una piccola zona di terreno. e compiutaIl Pretore, disposta una consulenza tecnica l'istruttoria del caso, accolse la domanda e fissò i confini tra i due fondi. La convenuta propose appello innanzi al Tribunale di Benevento che, con sentenza del 6-23 marzo 2001, lo rigettò osservando che l'operato del CTU si era correttamente svolto;
che le dichiarazioni testimoniali poste a base della sentenza appellata erano attendibili, che la domanda di usucapione, peraltro generica in ordine alla individuazione del bene che ne era oggetto, non aveva avuto il confort della prova circa il possesso pacifico ventennale. La AN ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La RA ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. come sostituito dall'art. 1 della legge 24.3.2001 n. 89. Il PG ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso con requisitoria scritta notificata alle parti e la ricorrente ha presentato memoria a contestazione dell'assunto del requirente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va dichiarato inammissibile secondo la richiesta del PG presso questa Corte. Ed, invero, nel primo e nel terzo motivo, sebbene rubricati come violazione di legge, la ricorrente si limita а contestare, in maniera apodittica, confusa e parziale, la scelta e la valutazione delle prove fatta nella sede di senza formulare alla motivazione addebiti dimerito insufficienza, incongruenza logica o contraddittorietà. Il terzo motivo riguarda il giudizio di attendibilità della prova testimoniale, che si assume non adeguatamente motivato. Orbene, la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare la vicenda processuale sottoposta al suo esame sotto il profilo della individuazione da parte del giudice convincimento, di merito delle fonti del proprio dell'assunzione e valutazione delle prove e del controllo della loro attendibilità e concludenza o della cernita, tra le varie risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee alla formazione del convincimento che sostiene la decisione finale. Si tratta di poteri spettanti in via esclusiva al giudice de! fatto rispetto al cui esercizio il controllo della Corte di legittimità può investire solo la correttezza della motivazione sotto il profilo logico - formale e della sufficienza delle argomentazioni svolte ai fini della individuazione della ratio decidendi. La denunzia di violazione di legge, poi, non può esaurirsi nella mera contestazione della soluzione adottata dal giudice di merito ma deve prospettarne puntualmente una diversa che non si contrapponga peraltro, apoditticamente tenuto ad Essendu а quella criticata ovendo il ricorrente offrire, al riguardo, una soluzione che, nella valutazione comparativa tra quella prescelta dal giudice di merito e quella diversa prospettata, giustifichi il prevalere della seconda. Il ricorso della AN appare prima facie strutturalmente sprovvisto dei suddetti requisiti di formall idoneità poiché manca di un proprio coerente apparato logico , sul piano valutativo del fatto e delle questioni di diritto, si limita unicamente a contrapporre alle conclusione fatte proprie dalla sentenza gravata quelle diverse della ricorrente. Di tal che il ricorso va dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente condanna alle spese della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1075,00 di cui mille euro per onorario. My Così deciso in Roma addì 14 marzo 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTETough Il Consigliere estensore Rolarunſ IL CANCELLIERE 01 Pacto AR TO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 15 LUG 2002 CANCELLIERE 109T 129,11 late 456T 20,66 TOT 149.77 AGENTIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 200 4 ol n 444.63. vorsate € 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 C ent Area Scrizi