Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
NOME0 34 1 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUP MA DICASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13061/01 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Cron.7813 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep.958 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 10/12/02 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC CL, SI NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARI 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO VECCHIO, che li difende anche all'avvocato PAOLO CIAMPALINI, giustadisgiuntamente delega in atti;
- ricorrenti -
contro
S.A.I. ASSICURAZIONI SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Responsabile della Zona Sinistri Dott. Ugo Di Donato, elettivamente 2002 domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA lo38, presso 2492 studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ROMANO CSINOVI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
NZ RU;
intimato avversO la sentenza n. 613/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 29/02/00 e depositata il 03/04/00 (R.G. 1253/A/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Marcello VECCHIO;
udito l'Avvocato Benito Piero PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 e 19.3.1990, Claudio Duc- e Donatello RS convenivano davanti al Tribunale cini di Firenze NO LA e la S.p.a. SAI per sen- tirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale a seguito del quale era deceduta la congiunta Fine RS. Esponevano che quest'ultima, men- tre percorreva alla guida di un ciclomotore la Via Fio- 2 rentina era stata urtata dall'autovettura del LA. I convenuti resistevano eccependo che la RS, pro- venendo da sinistra, dalla Via Fossati, si era immessa sulla Via Fiorentina senza rispettare il segnale di STOP ed aveva urtato contro 10 sportello sinistro dell'autovettura. Il LA proponeva domanda ricon- venzionale. I l tribunale, con sentenza del 125.5.1994, acco- glieva la domanda, dichiarava il LA esclusivo re- sponsabile e condannava i convenuti, in solido, al ра- gamento della somma di L. 102.844.000, oltre interessi legali, a favore del DU, figlio della RS, a ti- tolo di danno morale e di rimborso delle spese funera- rie, e della somma di L. 12.500.00, oltre interessi legali, a favore dell'RS, fratello della defunta, a titolo di danno morale, negava il risarcimento del dan- no biologico in quanto tardivamente richiesto solo con la comparsa conclusionale. Avverso la sentenza proponeva appello la SAI. Resi- stevano il DU e l'RS, Restava contumace il Man- zella. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 3.4.2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l'eguale responsabilità dei conducenti dei due veicoli in applicazione dell'art. 2054, comma 2, C.C.; escludeva il risarcimento del danno morale, del 3 danno biologico e del danno patrimoniale da lucro ces- sante;
condannava in solido la SAI ed il LA al pagamento della somma di L. 21.422.000, oltre interessi legali, in favore del solo DU. La corte considera- va quanto segue: a) sull'an debeatur: a. a.) come già ritenuto dal primo giudice, il man- cato rispetto del segnale di STOP da parte della RS, conducente del ciclomotore, non si poneva in relazione di nesso causale con il sinistro, atteso che l'urto era avvenuto ben oltre venti metri dall'incrocio della strada percorsa dal ciclomotore, sulla quale era posto il segnale di STOP, con la strada percorsa dall'autovettura, il cui conducente non aveva effettua- to alcuna manovra di emergenza a fronte dell'immissione del ciclomotore, e che i due veicoli, come dichiarato dallo stesso conducente dell'auto ai vigili urbani, proceduto affiancati per alcuni metri, prima avevano che si verificasse la collisione, a seguito della quale la RS era caduta sulla sede stradale;
il piccolo graffio sullo sportello sinistro dell'autovettura l'assenza di danni al ciclomotore inducevano a ritenere che tra i due veicoli si era verificato un modesto con- tatto, laddove, se si fosse verificata una collisione in conseguenza di una imprevista immissione del ciclo- 4 motore sulla strada con diritto di precedenza ben più gravi sarebbero stati i danni ai due veicoli e la loca- lizzazione dell'urto non sarebbe stata а tale distanza dall'incrocio; a. b) diversamente da quanto affermato dal primo giudice, nessuna prova certa sussisteva circa la ricon- ducibilità del sinistro alla esclusiva condotta colposa del conducente dell'autovettura, atteso che nessun ele- mento, neppure indiziario, consentiva di individuare le cause per le quali si era verificato il contatto tra i due veicoli in movimento e doveva conseguentemente far- si applicazione della presunzione di eguale responsabi- lità ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c.; b) sul quantum debeatur: b.a. il ricorso alla presunzione prevista, in via sussidiaria, dal citato comma 2 dell'art. 2054, non consentiva di riconoscere il risarcimento del danno mo- rale, che postula l'accertamento concreto della respon- sabilità; b.b.) correttamente il primo giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento del danno bio- logico, proposta con la comparsa conclusionale, a fronte di una originaria domanda analiticamente formu- lata, senza menzione di tale specifico danno, a nulla rilevando la generica richiesta conclusiva dei danni 5 "nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia", attenendo tale enunciazione all'entità dei singoli danni analiticamente indicati;
nulla era quindi dovuto all'RS a titolo di danno morale e biologico;
b.c.) a titolo di danno patrimoniale da perdita della madre, con la quale conviveva, е che provvedeva alla gestione delle faccende domestiche, spettava al DU la somma di L. 20.000.000, oltre a L.
1.422.000 per le spese funerarie sostenute, tenuto conto per en- trambe le voci di danno del concorso di colpa. Avverso la sentenza il DU e l'RS hanno pro- posto ricorso per cassazione, affidato ad unico moti- vo. Ha resistito, con controricorso, la SAI, che ha an- che depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con unico articolato motivo i ricorrenti denun- ciano omessa, insufficiente e/o contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia e/o violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
2. Censurano, in primo luogo, la motivazione adot- tata dalla corte d'appello circa la ricostruzione dell'incidente.
2.1. La doglianza è infondata. La motivazione è 6 completa, logica e congrua.
3. Si dolgono, in secondo luogo, dell'applicazione del criterio sussidiario di cui all'art. 2054, comma 2, C.C., assumendo che dal verbale dei vigili urbani ri- sulterebbe che il LA avrebbe confessato di aver urtato il ciclomotore.
3.1. La doglianza è infondata. Viene proposta una interpretazione del verbale difforme da quella adottata dalla corte d'appello, che ha tenuto conto del menzio- nato documento, e, con congrua motivazione, lo ha ri- tenuto inidoneo, unitamente agli altri elementi acqui- siti, ad individuare le cause della collisione con con- seguente corretta adozione del criterio sussidiario della presunzione di uguale responsabilità.
4. Il terzo profilo di censura riguarda il mancato riconoscimento del danno biologico. Assumono i ricor- renti che, pur non avendo espressamente richiesto, con la domanda originariamente proposta, il risarcimento del danno biologico, tale voce di danno doveva ritener- si compresa nella pretesa risarcitoria, avendo gli at- tori conclusivamente richiesto la condanna dei convenu- ti al pagamento della "maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia".
4.1. La doglianza è infondata. La statuizione della corte d'appello discende 7 dall'interpretazione della domanda, sorretta da motiva- zione completa, congrua e logica.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari. Così deciso in Roma il 10.12.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE вста IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi .. -7 MAR 2003. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 8